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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 25060/2024 del 25/06/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione avverso l'ordinanza del Tribunale della Libertà che, in esito al rinvio disposto dalla Corte di Cassazione, aveva disposto nei confronti del ricorrente la misura cautelare della custodia in carcere per i reati contestati (omicidio aggravato in concorso e detenzione/porto illegale di arma). Il ricorrente ha censurato la valutazione dei gravi indizi di colpevolezza e la qualificazione della sua posizione, contestando in particolare: l'utilizzabilità e l'attendibilità delle dichiarazioni rese da Marotta Walter (prodotte dal PM), la possibilità che le condotte fossero meramente intimidatorie e non delittuose, l'assenza di prova della partecipazione attiva di Celso Gaetano (che, secondo la difesa, sarebbe rimasto in posizione statica davanti al portone di casa), la presunta contraddittorietà della perizia balistica e delle testimonianze e la mancata esclusione della premeditazione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso come, nel complesso, inammissibile e infondato. Ha ritenuto congrua e logica la motivazione del Tribunale del riesame che, anche avvalendosi del verbale di interrogatorio reso da Marotta Walter acquisito in altro procedimento, e del consistente materiale intercettivo e investigativo, ha ricostruito un quadro indiziario sintomatico di un progetto ritorsivo dei fratelli Celso, idoneo a qualificare l'azione come partecipata e premeditata. La Corte ha confermato che la presenza e il comportamento del ricorrente potevano integrare un contributo rilevante ai sensi dell'art. 110 c.p. e che gli indizi erano gravi, precisi e concordanti ai fini della premeditazione. Conseguentemente l'ordinanza impugnata, e la misura custodiale in essa disposta, sono rimaste valide; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese del procedimento ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito con modificazioni dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176

    art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito con modificazioni dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176

    Richiamata esclusivamente in relazione alla modalità di trattazione cartolare del procedimento di Corte

  • art. 16, comma 1, d.l. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito dalla L. 25 febbraio 2022, n. 15

    art. 16, comma 1, d.l. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito dalla L. 25 febbraio 2022, n. 15

    Richiamata come norma che disciplina la trattazione cartolare del procedimento

  • art. 310 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina l'appello cautelare del pubblico ministero avverso l'ordinanza che rigetta la custodia cautelare; il Tribunale ha deciso in esito all'appello cautelare del PM

  • art. 210 cod. proc. pen.

    Riferimento all'interrogatorio reso in altro procedimento (Marotta Walter) che il Tribunale ha ritenuto ammissibile e utile ai fini del quadro indiziario

  • art. 430 bis cod. proc. pen.

    art. 430 bis cod. proc. pen.

    Citato dal ricorrente per contestare l'utilizzabilità di prove rese dopo il deposito della lista testimoniale; la Corte ha ritenuto che l'acquisizione è avvenuta in altro procedimento e in epoca antecedente al deposito della lista difensiva, perciò non violasse il divieto

  • art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen.

    art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen.

    Norme richiamate per i vizi di motivazione e di applicazione della legge; la Corte distingue i profili relativi a erronea applicazione della norma da quelli di carente motivazione e valuta la specificità dei motivi di ricorso

  • art. 110 cod. pen.

    Principio di concorso di persone nel reato: la Corte ha ritenuto che il contributo morale e materiale del ricorrente fosse idoneo a integrare il concorso, anche attraverso la presenza e il ruolo di 'vedetta'

  • art. 187 cod. proc. pen.

    Riferito quale norma relativa alla prova della circostanza aggravante della premeditazione; la Corte conferma che la premeditazione può essere provata anche con indici logici (modalità del fatto, ripartizione dei ruoli, movente, circostanze di tempo e luogo)

  • art. 192, comma 2, cod. proc. pen.

    art. 192, comma 2, cod. proc. pen.

    Richiamato rispetto alle regole di valutazione della prova e alla possibilità di impiego della prova logica per dimostrare elementi come la premeditazione

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che prevede la condanna alle spese del ricorso in caso di rigetto; applicata dalla Corte condannando il ricorrente al pagamento delle spese

Massime di principio

  • La Corte di Cassazione non è sede per una rivalutazione globale e de novo del materiale probatorio: i motivi di ricorso devono essere specifici e confrontarsi con la motivazione impugnata, altrimenti sono inammissibili per difetto di specificità
  • Dichiarazioni rese in altro procedimento possono essere acquisite e valutate nel giudizio cautelare se la loro acquisizione è avvenuta in epoca antecedente al deposito della lista testimoniale della difesa nel processo a cui si riferiscono, e quindi non infrangono il divieto dell'art. 430 bis c.p.p.
  • La premeditazione può essere dimostrata con indizi gravi, precisi e concordanti, anche attraverso la prova logica ricavata da modalità del fatto, movente, ripartizione dei ruoli e circostanze di tempo e luogo; non è necessario provare il momento esatto della formazione del proposito criminoso
  • In tema di concorso di persone, la semplice presenza sul luogo del reato può integrare partecipazione punibile quando sia funzionale, esprima adesione alla condotta altrui e fornisca stimolo o maggiore senso di sicurezza all'autore materiale
  • Materiale intercettivo, annotazioni di servizio e riscontri dichiarativi/investigativi integrati tra loro possono costituire una cornice di gravità indiziaria sufficiente a giustificare misure cautelari severe
  • Le censure sulla attendibilità di testimoni o perizie, se non sostenute da specifici atti e da un puntuale confronto con la motivazione del giudice, non sono idonee ad affermare l'illegittimità di provvedimenti cautelari in sede di legittimità
  • Il giudice del rinvio (tribunale del riesame) è libero di rivalutare il compendio probatorio entro i limiti indicati dalla Corte di Cassazione e purché non ripeta il percorso logico già censurato

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