Cassazione Penale, Ordinanza n. 19664/2026 del 29/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Due imputati hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano che aveva confermato la condanna pronunciata in primo grado per bancarotta fraudolenta impropria. Il primo ricorrente ha dedotto, con due motivi, vizio di motivazione sull'accertamento degli elementi oggettivo e soggettivo del reato e violazione di legge nella valutazione delle risultanze documentali; ha inoltre sostenuto che l'incasso di un credito di 700.000 euro avrebbe inciso in bonam partem. Il secondo ricorrente ha articolato sei motivi, lamentando vizi di motivazione sulla sussistenza dell'elemento soggettivo, sul nesso causale tra condotta e dissesto, sulla sistematicità degli inadempimenti fiscali, sulla valutazione delle prove e violazione di legge circa i presupposti della bancarotta fraudolenta impropria, oltre a contestare il dolo specifico e la prevedibilità del dissesto. La Corte di cassazione ha ritenuto i motivi, per larga parte, aspecifici, generici, meramente reiterativi di doglianze già respinte in appello, oppure diretti a sollecitare una rivalutazione del merito preclusa in sede di legittimità; ha inoltre osservato che l'inerzia nella gestione della debitoria tributaria e l'aggravamento del dissesto rendevano non decisivi gli argomenti difensivi sul credito incassato e sulla rateizzazione non dimostrata.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Ha rilevato che i primi motivi del primo ricorrente erano una mera riproposizione di censure già disattese in appello e quindi non specifici; il secondo motivo mirava a una rivalutazione del materiale probatorio, operazione non consentita in cassazione. Quanto al secondo ricorrente, i motivi relativi a elemento soggettivo, nesso causale, sistematicità degli inadempimenti fiscali, prove e presupposti della fattispecie sono stati reputati o di merito, o aspecifici, o manifestamente infondati; in particolare, la Corte ha valorizzato la spiegazione della sentenza impugnata sull'incidenza in malam partem dell'inerzia nella gestione della debitoria tributaria e sulla lievitazione di sanzioni e interessi. Conseguentemente, i ricorrenti sono stati condannati alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La decisione presuppone la configurazione della bancarotta fraudolenta impropria per operazioni dolose o per condotte dell'amministratore idonee ad aggravare il dissesto; il testo non riporta espressamente il numero di articolo, ma la fattispecie è quella della bancarotta fraudolenta impropria.
I motivi che mirano a una diversa valutazione del fatto o delle prove sono inammissibili in cassazione, perché estranei ai limiti del sindacato di legittimità.
La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna dei ricorrenti alle spese processuali e al versamento della somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità non è consentito trasformare il ricorso in una richiesta di nuova valutazione del compendio probatorio o di rilettura alternativa dei fatti accertati in merito.
- È inammissibile il motivo che si limiti a riproporre in cassazione censure già dedotte in appello senza confrontarsi in modo specifico con le rationes decidendi della sentenza impugnata.
- La censura è aspecifica quando non si misura con la motivazione della decisione impugnata e non svolge una critica argomentata idonea a incidere sui passaggi decisivi della motivazione.
- Ai fini della bancarotta fraudolenta impropria, può assumere rilievo anche la condotta omissiva dell'amministratore che lasci aggravare una debitoria già esistente, con aumento di sanzioni e interessi, essendo l'aggravamento del dissesto sufficiente a sostenere l'imputazione.
- Argomenti difensivi fondati su fatti favorevoli non dimostrati, come una rateizzazione non provata, non possono superare la motivazione di merito che abbia già spiegato la rilevanza delle omissioni contestate.
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