Cassazione Penale, Sentenza n. 33919/2023 del 02/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente ha articolato tre motivi: 1) violazione delle norme sulla contumacia e notifica dell'estratto della sentenza d'appello (richiamando il previgente art.548, comma 3, c.p.p., e l'art.15-bis della L.67/2014) deducendo che la Corte distrettuale avrebbe omesso la notifica necessaria; 2) illogicità e difetto di motivazione nella mancata qualificazione della condotta come "consumo di gruppo" (art.606, comma 1, lett. e) c.p.p.), con censura della valutazione delle dichiarazioni del teste Sabatino e della qualificazione di "occultamento" dello stupefacente; 3) errata applicazione dell'art.73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309 (T.U. stupefacenti), sostenendo che sussistevano i presupposti per la riqualificazione del fatto come di lieve entità, nonostante la diversità delle sostanze e il modesto peso complessivo.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato i primi due motivi e accolto il terzo. Sul primo motivo ha ritenuto che, sebbene la disciplina previgente sulla contumacia (art.548 c.p.p.) fosse applicabile ratione temporis, l'erronea declaratoria di "assenza" in luogo di "contumacia" non produce nullità automatica della procedura e l'omessa notifica dell'avviso di deposito è rimediabile in sede di esecuzione; il ricorso proposto dal difensore doveva comunque essere esaminato nel merito. Sul secondo motivo ha confermato l'orientamento giurisprudenziale secondo cui il "consumo di gruppo" integra di norma un illecito amministrativo (art.75 T.U.) e non il reato, salvo il rispetto di condizioni stringenti (acquirente è consumatore, acquisto per conto degli altri, identità e contributo economico dei mandanti), mancanti nel caso concreto. Sul terzo motivo la Corte ha accolto la censura: ha richiamato il principio delle Sezioni Unite che richiede una valutazione globale e motivata di tutti gli indici di cui all'art.73, comma 5 (mezzi, modalità, circostanze, qualità e quantità), e che la diversità di sostanze non esclude di per sé la lieve entità. Ha ritenuto illogica la motivazione della Corte d'appello che aveva valorizzato solo la suddivisione in dosi senza adeguato riferimento al dato ponderale (che nel caso avrebbe reso comunque discutibile la non riconducibilità alla lieve entità) e ha annullato la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Napoli per nuovo esame della qualificazione ai sensi dell'art.73, comma 5.
Norme richiamate
d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309, art.73, comma 5
La disposizione va applicata mediante una valutazione complessiva e non frammentata degli indici indicati (mezzi, modalità, circostanze, qualità e quantità). La diversità delle sostanze non è di per sé ostativa alla configurabilità della lieve entità; il giudice deve motivare la prevalenza di alcuni indici rispetto ad altri.
Codice di procedura penale, art.548, comma 3 (testo previgente)
Il previgente obbligo di notificazione dell'avviso di deposito della sentenza all'imputato contumace si applica ratione temporis; tuttavia l'omessa notificazione non determina automaticamente nullità della procedura d'appello e può incidere sulla esecutività della sentenza, questione rimessa alla fase esecutiva.
Legge 28 aprile 2014, n.67, art.15-bis
Disciplina transitoria che stabilisce l'applicabilità delle norme sul procedimento a carico degli irreperibili nei procedimenti in corso; rilevante per stabilire quale disciplina (previgente o nuova) si applica alla contumacia intervenuta prima dell'entrata in vigore.
Codice di procedura penale, art.606, comma 1, lett. b) e lett. e)
Lettere richiamate per i controlli di legittimità: lett.b) per errori di diritto, lett.e) per vizio di motivazione/contraddittorietà/illogicità nella valutazione delle prove (usata per censurare la valutazione della Corte d'appello sui fatti e sulle dichiarazioni testimoniali).
d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309, art.75
Norma che sanziona amministrativamente il consumo di stupefacenti; la giurisprudenza ha distinto le ipotesi di "consumo di gruppo" (di regola illecito amministrativo) dal reato previsti dall'art.73 quando manchino condizioni specifiche che denotino finalità di spaccio.
Codice di procedura penale, art.670
Richiamato come rimedio per dedurre la non esecutività della sentenza per omessa notifica dell'estratto all'imputato contumace; questione che può emergere in sede di esecuzione.
Massime di principio
- La declaratoria di "contumacia" e l'obbligo di notifica dell'estratto della sentenza seguono la disciplina applicabile ratione temporis: se mancata la notifica prevista dal previgente art.548 c.p.p., non sempre nasce una nullità ed il difetto può rilevare in sede di esecuzione (art.670 c.p.p.), mentre il ricorso proposto dal difensore va comunque valutato nel merito.
- La figura del "consumo di gruppo" tende ad essere qualificata come illecito amministrativo (art.75 T.U.) e non come reato penale quando sussistono requisiti specifici: l'acquirente è anche assuntore, l'acquisto è effettuato sin dall'inizio per conto degli altri, e vi è certezza sull'identità dei mandanti e sul loro contributo economico; in mancanza di tali elementi la contestazione per detenzione a fini di spaccio può essere confermata.
- Per riconoscere la lieve entità (art.73, comma 5) il giudice deve effettuare una valutazione globale e motivata di tutti gli indici normativi (mezzi, modalità, circostanze, qualità, quantità). Nessun indicatore deve essere esaminato isolatamente: la quantità può assumere valore assorbente ma ciò deve emergere da un bilanciamento pienamente motivato.
- La semplice diversità delle sostanze detenute non esclude automaticamente la configurabilità della lieve entità; occorre invece valutare il contesto concreto (pesi, modalità di confezionamento, ruolo dell'imputato, occasionalità versus inserimento nell'attività di traffico).
- Se la motivazione del giudice di merito è lacunosa o logica in relazione alla valutazione complessiva degli indici di cui all'art.73, comma 5, la Cassazione può annullare la sentenza e rinviare ad altra sezione per un nuovo esame.
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