Ordinanza n. 1875/2026 - Napoli, Sezione 1
per quanto riguarda il ricorso introduttivo, per l’annullamento: - del decreto del Direttore Generale dell’Università di Napoli Federico II n. 259/2026 pubblicato in data 10 marzo 2026 di approvazione della graduatoria generale di merito e degli atti della procedura valutativa finalizzata alla progressione tra le aree, da Area Collaboratori ad Area Funzionari, per il settore amministrativo-dipartimentale/amministrativo-gestionale, con competenze in materia di organizzazione e amministrazione del sistema universitario, numero di posti a concorso 20, indetta con decreto del Direttore Generale UNINA n. 946/2025 del 21 luglio 2025, nella parte in cui colloca il ricorrente alla posizione n. 27 con il punteggio complessivo di punti 60,04, in posizione non utile per l’accesso all’Area Funzionari, anziché alla posizione n. 13, con il punteggio complessivo di punti 64,89, in posizione utile per l’accesso all’Area Funzionari; - del verbale della Commissione Esaminatrice n. 5 del 23 gennaio 2026 nella parte in cui attribuisce al ricorrente, per i soli titoli, il punteggio complessivo di punti 44,04 anziché il punteggio di punti 48,89; - del verbale della Commissione Esaminatrice n. 13 del 20 marzo 2026 nella parte in cui conferma la non valutazione di n. 11 “gruppi di lavoro/studio” indicati dal ricorrente, e perciò di n. 3 “gruppi di lavoro/studio” valutabili, e ascrive la partecipazione del ricorrente a tre commissioni per l’ammissione alla Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali alla voce “altri incarichi”, anziché alla voce “concorsi”, attribuendo il punteggio di punti 0,20 x 3= 0,60, max 3,00, anziché il punteggio di 0,75 x 3= 2,25 max 4,00; - di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, lesivo degli interessi del ricorrente; per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato da Parisi Valeria il 9/6/2026, per l’annullamento: - del decreto del Direttore Generale dell’Università di Napoli Federico II n. 259/2026 pubblicato in data 10 marzo 2026 di approvazione della graduatoria generale di merito e degli atti della procedura valutativa finalizzata alla progressione tra le aree, da Area Collaboratori ad Area Funzionari, per il settore amministrativo-dipartimentale/amministrativo-gestionale, con competenze in materia di organizzazione e amministrazione del sistema universitario, numero di posti a concorso 20, indetta con decreto del Direttore Generale UNINA n. 946/2025 del 21 luglio 2025, nella parte in cui colloca il ricorrente alla posizione n. 27 con il punteggio complessivo di punti 60,04, in posizione non utile per l’accesso all’Area Funzionari, anziché alla posizione n. 13, con il punteggio complessivo di punti 64,89, in posizione utile per l’accesso all’Area Funzionari; - del verbale della Commissione Esaminatrice n. 5 del 23 gennaio 2026 nella parte in cui attribuisce al ricorrente, per i soli titoli, il punteggio complessivo di punti 44,04 anziché il punteggio di punti 48,89; verbale della Commissione Esaminatrice n. 13 del 20 marzo 2026, nella parte in cui conferma la non valutazione di n.11 “gruppi di lavoro/studio” indicati dal ricorrente, e perciò di n. 3 “gruppi di lavoro/studio” valutabili, e ascrive la partecipazione del ricorrente a tre commissioni per l’ammissione alla Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali alla voce “altri incarichi”, anziché alla voce “concorsi”, attribuendo il punteggio di punti 0,20 x 3= 0,60, max 3,00, anziché il punteggio di 0,75 x 3=2,25 max 4,00; - di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, lesivo degli interessi del ricorrente, ancorché ignoto al ricorrente; per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Palomba Riccardo il 22/6/2026, per l’annullamento: - del decreto del Direttore Generale dell’Università di Napoli Federico II n. 629/2026 pubblicato in data 3 giugno 2026, di rettifica della graduatoria generale di merito e degli atti della procedura valutativa finalizzata alla progressione tra le aree, da Area Collaboratori ad Area Funzionari, per il settore amministrativo-dipartimentale/amministrativo-gestionale, con competenze in materia di organizzazione e amministrazione del sistema universitario, numero di posti a concorso 20, indetta con decreto del Direttore Generale UNINA n. 946/2025 del 21 luglio 2025, approvata con decreto del Direttore Generale dell’Università di Napoli Federico II n. 259/2026, pubblicato in data 10 marzo 2026, che colloca il ricorrente, ID 2370580, alla posizione n. 23 con il punteggio complessivo di punti 60,64, in posizione non utile per l’accesso all’Area Funzionari, in luogo della posizione n. 27 con il punteggio complessivo di punti 60,04, in posizione non utile per l’accesso all’Area Funzionari, di cui alla detta graduatoria approvata e così rettificata, anziché alla posizione n. 13, con il punteggio complessivo di punti 64,89, in posizione utile per l’accesso all’Area Funzionari; - di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, lesivo degli interessi del ricorrente, ancorché ignoto al ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: graduatoria e atti della procedura valutativa per la progressione tra le aree, nella parte in cui il candidato è collocato in posizione non utile per l’accesso all’Area Funzionari
Esito
Favorevole al resistente (università)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la graduatoria iniziale, i verbali della commissione e la successiva graduatoria rettificata, sostenendo che gli fossero stati attribuiti 60,04 punti, poi 60,64 a seguito della rettifica, invece dei 64,89 spettanti, con conseguente collocazione alla posizione n. 27 e poi alla posizione n. 23, anziché alla posizione n. 13, utile per uno dei 20 posti disponibili. In particolare, ha contestato la mancata valutazione di attività svolte nell’ambito di gruppi di lavoro o studio e la qualificazione della partecipazione, quale segretario, a tre commissioni per l’ammissione alla Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali come “altri incarichi”, anziché come attività riferibile a concorsi pubblici, con richiesta di attribuzione di ulteriori 2,25 punti invece degli 0,60 riconosciuti. Ha inoltre chiesto la sospensione cautelare degli atti impugnati. È stato proposto anche un ricorso incidentale da una candidata contro i medesimi atti, mentre il ricorrente principale ha proposto motivi aggiunti avverso la graduatoria rettificata.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare per difetto di sufficiente fumus boni iuris. Quanto alla partecipazione alle commissioni per l’accesso alle Scuole di Specializzazione, il Collegio ha ritenuto, a un primo esame, che tali procedure, disciplinate dal d.P.R. n. 162 del 1982, siano procedure selettive universitarie finalizzate all’ammissione a percorsi formativi post lauream, ma non concorsi pubblici ai sensi dell’art. 35 del d.lgs. n. 165/2001, poiché non sono dirette alla costituzione di rapporti di lavoro con l’Università. È stata quindi ritenuta plausibile la qualificazione degli incarichi nella categoria residuale degli “altri incarichi”, nella quale la commissione aveva comunque attribuito 0,75 punti per ciascuna attività, fino al massimale di 3 punti previsto per la categoria. Il TAR ha inoltre ritenuto priva di sufficiente fumus la censura relativa alla mancata valutazione di due attività indicate come gruppi di lavoro o studio, poiché esse apparivano, in sede cautelare, ordinarie estrinsecazioni delle competenze dell’ufficio di appartenenza e non attività caratterizzate da eccezionalità o da un apporto ulteriore rispetto alle mansioni proprie. La valutazione negativa ha riguardato il ricorso principale come integrato dai motivi aggiunti. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
Disciplina la domanda cautelare esaminata dal TAR.
d.P.R. n. 162 del 1982
Disciplina le procedure di accesso alle Scuole di Specializzazione, ritenute procedure selettive formative e non concorsi pubblici finalizzati alla costituzione di rapporti di lavoro.
La qualificazione di concorso pubblico è stata riferita alle procedure dirette alla costituzione di rapporti di lavoro con la pubblica amministrazione; tale presupposto non ricorre nell’ammissione alle Scuole di Specializzazione.
Massime di principio
- Ai fini della valutazione dei titoli in una procedura selettiva per l’accesso al pubblico impiego, la partecipazione a commissioni relative all’ammissione a Scuole di Specializzazione non è, in linea tendenziale, equiparabile alla partecipazione a commissioni di concorso pubblico quando la procedura sia diretta all’ammissione a un percorso formativo e non alla costituzione di un rapporto di lavoro con la pubblica amministrazione.
- L’amministrazione può ricondurre incarichi non riconducibili alla categoria dei concorsi pubblici o delle procedure di mobilità a una categoria residuale prevista dalla lex specialis, purché tale qualificazione sia coerente con la struttura dei criteri di valutazione e il punteggio sia attribuito secondo le relative regole.
- In sede cautelare, non presenta sufficiente fumus la censura volta a ottenere il riconoscimento di attività come gruppi di lavoro o studio quando, a un primo esame, tali attività risultino ordinarie estrinsecazioni delle mansioni e delle competenze dell’ufficio di appartenenza, prive di carattere eccezionale o di un apporto ulteriore.
- La domanda cautelare deve essere respinta quando le censure principali sulla valutazione dei titoli non risultino assistite da una ragionevole probabilità di fondatezza, anche se dalla diversa attribuzione dei punteggi potrebbe derivare una collocazione più favorevole in graduatoria.
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