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Cassazione Civile, Ordinanza n. 09241/2024 del 08/04/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (concessionario riscossione)

La controversia

Il contribuente aveva impugnato dinanzi al giudice tributario un preavviso di iscrizione ipotecaria emesso nei suoi confronti dalla società di riscossione, deducendo che l’atto si fondava su due cartelle esattoriali che egli assumeva non essergli mai state regolarmente notificate. La commissione tributaria provinciale rigettava il ricorso e la decisione veniva confermata in appello. In cassazione il contribuente proponeva un unico motivo articolato in due profili: da un lato denunciava violazione o falsa applicazione dell’art. 60, comma 1, lett. b-bis, del d.P.R. 600/1973, in combinato disposto con l’art. 140 c.p.c.; dall’altro lamentava omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti. Prima dell’adunanza camerale il ricorrente depositava istanza per la declaratoria di cessazione della materia del contendere, allegando di avere ottenuto dall’Agenzia delle Entrate lo sgravio delle cartelle poste a base del preavviso impugnato e chiedendo la compensazione integrale delle spese. La controparte non aderiva a tale istanza.

La decisione

La Corte ha escluso la cessazione della materia del contendere, perché essa richiede un accordo esplicito e conforme di entrambe le parti sul sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale, accordo che nel caso concreto mancava. Ha però ritenuto che la richiesta del ricorrente, fondata sullo sgravio delle cartelle, manifestasse una sopravvenuta carenza di interesse all’impugnazione. Per tale ragione ha definito il giudizio in rito dichiarando inammissibile il ricorso per difetto del requisito dell’interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. Non ha provveduto sulle spese, poiché la controricorrente non aveva svolto rituale difesa per la tardività del controricorso. Ha inoltre escluso l’applicazione dell’attestazione ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002, richiamandone il carattere eccezionale e non suscettibile di interpretazione estensiva o analogica.

Norme richiamate

  • art. 60, comma 1, lett. b-bis, d.P.R. 600/1973

    richiamato dal ricorrente come norma violata in relazione alla notificazione delle cartelle, ma la Corte non entra nel merito del motivo perché dichiara il ricorso inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse

  • art. 140 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente in tema di notificazione, ma non esaminato nel merito per l’arresto in rito

  • art. 369, comma 1, c.p.c.

    richiamato ai fini della tardività del controricorso

  • art. 370, comma 1, c.p.c.

    richiamato ai fini della tardività del controricorso

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    norma che ha regolato la trattazione in camera di consiglio

  • art. 100 c.p.c.

    l’interesse ad agire è indicato come condizione dell’azione: la sua sopravvenuta carenza comporta l’inammissibilità del ricorso

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    la Corte esclude l’applicazione dell’attestazione nei casi indicati, ritenendo la disposizione eccezionale e non estensibile o analogica

Massime di principio

  • La cessazione della materia del contendere presuppone un mutamento sopravvenuto della situazione sostanziale dedotta in giudizio condiviso da entrambe le parti, con conclusioni conformi sul punto; in difetto di adesione della controparte, non può essere dichiarata in tali termini.
  • Se, pur mancando la cessazione della materia del contendere, il ricorrente manifesta in modo inequivoco di non avere più interesse alla decisione dell’impugnazione per effetto di fatti sopravvenuti, il giudizio va definito in rito per sopravvenuta carenza di interesse ex art. 100 c.p.c.
  • La sopravvenuta carenza di interesse all’impugnazione è causa di inammissibilità del ricorso, poiché l’interesse ad agire resta una condizione dell’azione che deve permanere fino alla decisione.
  • Le questioni di merito dedotte con il ricorso restano assorbite quando il giudizio venga chiuso in rito per difetto sopravvenuto di interesse.
  • Le disposizioni che prevedono conseguenze sanzionatorie o eccezionali, come l’attestazione ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002, non sono suscettibili di interpretazione estensiva o analogica.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

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