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Cassazione Civile, Ordinanza n. 12547/2026 del 04/05/2026

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

Un dipendente di una società operante nella gestione di supermercati e centri commerciali, addetto inizialmente al reparto pizzeria con inquadramento superiore, era stato spostato ad altri reparti e adibito a mansioni ritenute inferiori al suo livello contrattuale, in seguito a certificazioni mediche che sconsigliavano l’accesso alle celle frigorifere. Il lavoratore aveva quindi chiesto in giudizio l’accertamento del demansionamento, la riassegnazione a mansioni corrispondenti al livello di inquadramento, il risarcimento del danno da demansionamento e del danno da mobbing, deducendo anche conseguenze alla salute. La Corte d’appello aveva accolto parzialmente la domanda, accertando sia il demansionamento sia il mobbing e liquidando danni patrimoniali e non patrimoniali. La società ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi: 1) nullità della motivazione per avere la Corte d’appello ripreso quasi pedissequamente l’ordinanza cautelare di reclamo, ormai priva di effetti; 2) violazione dell’art. 42 d.lgs. 81/2008 e dell’art. 2697 c.c., sostenendo che il giudice di merito avrebbe errato nel ritenere che il lavoratore dovesse essere mantenuto nelle precedenti mansioni, invece di essere adibito a mansioni diverse, e nel porre a carico della società la prova dell’impossibilità di assegnazione a mansioni equivalenti; 3) violazione degli artt. 2103 c.c. e 115 c.p.c. per avere ritenuto le nuove mansioni prive dell’autonomia propria del livello contrattuale superiore, con censura sostanzialmente rivolta a una nuova valutazione delle prove; 4) violazione degli artt. 2087 e 2697 c.c. per avere ritenuto provata la nocività dell’ambiente di lavoro e il carattere persecutorio delle condotte; 5) omesso esame di fatti decisivi in tema di mobbing, in realtà chiedendo una rivalutazione complessiva delle circostanze di fatto. Il controricorrente ha resistito, chiedendo il rigetto.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la Corte territoriale non aveva attribuito efficacia alla precedente ordinanza cautelare, ma ne aveva solo condiviso parte delle argomentazioni, svolgendo comunque una propria autonoma valutazione delle prove. Ha respinto o dichiarato inammissibili gli altri motivi: ha confermato che, in caso di inidoneità alle mansioni precedenti, il datore deve provare l’impossibilità di adibire il lavoratore a mansioni equivalenti prima di assegnarlo a mansioni inferiori; ha ritenuto inammissibili le censure che miravano a un diverso apprezzamento delle testimonianze e della nozione di autonomia professionale; ha ritenuto corretta la ricostruzione della Corte d’appello circa l’animus persecutorio e la sussistenza del mobbing; ha infine escluso il vizio di omesso esame di fatto decisivo, perché la doglianza investiva più circostanze e sollecitava una nuova valutazione del merito. La società è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e all’ulteriore contributo unificato, ove dovuto.

Norme richiamate

  • art. 132, co. 2, n. 4), c.p.c.

    La motivazione è sufficiente se rende comprensibile il percorso argomentativo del giudice e supera il minimo costituzionale, anche quando condivida parte della motivazione di un precedente provvedimento cautelare senza esserne vincolata.

  • art. 42 d.lgs. n. 81/2008

    In caso di inidoneità alle precedenti mansioni, il datore di lavoro deve adibire il lavoratore a mansioni compatibili con lo stato di salute e equivalenti quanto a inquadramento; solo se ciò non è possibile può assegnarlo a mansioni inferiori. La prova dell’impossibilità grava sul datore di lavoro.

  • art. 2697 c.c.

    Il vizio di violazione dell’onere della prova ricorre solo se il giudice attribuisce l’onere probatorio alla parte sbagliata rispetto alla distinzione tra fatti costitutivi e fatti impeditivi, modificativi o estintivi.

  • art. 2103 c.c.

    Le nuove mansioni vanno valutate in concreto quanto a autonomia e contenuto professionale; nel giudizio di legittimità non è consentito sostituire la propria valutazione a quella del giudice di merito sulla consistenza delle prove.

  • art. 115 c.p.c.

    Non è consentito in cassazione sollecitare una rivalutazione del materiale istruttorio, salvo i limiti del sindacato sulla correttezza giuridica della decisione.

  • art. 2087 c.c.

    Il datore risponde se non adotta tutte le misure necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale del lavoratore; la Corte ha ritenuto che il giudice di merito avesse correttamente desunto la sussistenza di condotte persecutorie e del nesso con il danno alla salute.

  • art. 360, co. 1, n. 4), c.p.c.

    È invocabile per denunciare nullità della sentenza, ma non per censurare la mera adesione del giudice d’appello a valutazioni probatorie già svolte in precedenza.

  • art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c.

    La censura per violazione di legge non può essere utilizzata per ottenere una nuova valutazione delle prove o del fatto.

  • art. 360, co. 1, n. 5), c.p.c.

    Il vizio di omesso esame di fatto decisivo richiede un fatto storico unico, decisivo e realmente non esaminato; non è configurabile quando si denunciano più circostanze o si richiede una diversa lettura complessiva del materiale probatorio.

  • art. 52 d.lgs. n. 196/2003

    In caso di diffusione della sentenza devono essere omessi i dati identificativi del controricorrente.

  • art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115/2002

    Sussistendo i presupposti, la parte soccombente è tenuta al versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 13, co. 1 bis, d.P.R. n. 115/2002

    È il parametro di riferimento per l’ulteriore importo dovuto in caso di rigetto del ricorso, ove applicabile.

Massime di principio

  • Quando il lavoratore diviene inidoneo alle precedenti mansioni per ragioni di salute, il datore di lavoro deve dimostrare di non avere la possibilità di adibirlo a mansioni equivalenti prima di poter legittimamente assegnare mansioni inferiori.
  • La censura per violazione dell’art. 2697 c.c. è ammissibile solo se il giudice ha invertito l’onere della prova; non basta contestare il modo in cui le prove sono state valutate.
  • In sede di legittimità non è consentito chiedere una nuova valutazione delle testimonianze, delle risultanze istruttorie o della nozione concreta di autonomia professionale attribuita alle mansioni dal giudice di merito.
  • Il mobbing può essere desunto da una pluralità di condotte sistematiche e prolungate, connotate da intento vessatorio, quali controllo eccessivo, disparità di trattamento, richiami immotivati, diniego ingiustificato di permessi e demansionamento, se è accertato anche il danno alla salute e il nesso causale.
  • Il vizio di omesso esame di fatto decisivo non sussiste quando la doglianza investe una pluralità di circostanze e mira, in realtà, a ottenere una diversa ricostruzione complessiva del merito.
  • La motivazione della sentenza è sufficiente quando il giudice d’appello svolge una propria autonoma valutazione delle prove, anche se richiama o condivide parte della motivazione di un provvedimento cautelare precedente.

Come è indicizzato

MaterieDemansionamentoMobbingOrario di lavoro e ferieImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieGiusta causa
IstitutiOnere della provaNesso di causalità

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