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Sentenza

Sentenza del 28/02/2017 n. 5186 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

L’Agenzia ha impugnato la sentenza della CTR della Sicilia, che aveva parzialmente accolto l’appello del contribuente contro la decisione della CTP di Palermo. La CTR aveva rideterminato il reddito sintetico relativo al 1998, ritenendo l’accertamento non adeguatamente supportato e non rispettoso degli elementi allegati dal contribuente, ma aveva confermato la decisione sulla detrazione IVA per beni non inerenti all’attività. In Cassazione l’Agenzia ha dedotto: (1) violazione dell’art. 24 del D.P.R. 633/1972, sostenendo che il contribuente aveva omesso di registrare e dichiarare corrispettivi; (2) violazione dell’art. 54 del medesimo decreto, contestando la qualificazione dell’accertamento come fondato sugli studi di settore, poiché sarebbe stato invece analitico-induttivo e basato sulla documentazione acquisita e sulle dichiarazioni rese in contraddittorio; (3) omessa o contraddittoria motivazione per non avere considerato le risultanze della verifica e i criteri usati per determinare la percentuale di ricarico.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi due motivi, esaminati congiuntamente: l’Agenzia non aveva riprodotto l’avviso di accertamento né elementi sufficienti del processo verbale di constatazione per dimostrare la dedotta violazione dell’obbligo di registrazione e dichiarazione dei corrispettivi; inoltre, mancavano ulteriori elementi idonei a giustificare l’accertamento induttivo, come rilevato dalla CTR. Il terzo motivo è stato respinto perché la contestazione sui criteri di calcolo del ricarico riguardava una fase successiva: non essendo dimostrati i presupposti per procedere all’accertamento induttivo, anche la conseguente determinazione indiretta dei maggiori ricavi risultava travolta. Resta quindi ferma la decisione della CTR, inclusa la conferma sulla detrazione IVA per beni non inerenti. L’Agenzia è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in 5.000 euro per compensi, oltre al 15% per spese generali e agli accessori di legge. Decisione del 14 febbraio 2017, depositata il 28 febbraio 2017.

Norme richiamate

  • D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 24

    L'Agenzia delle entrate deduce che l'accertamento induttivo si è fondato sulla asserita violazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 24 per aver il contribuente violato l'obbligo di registrazione e dichiarazione dei corrispettivi di cui alla norma. Di tale presupposto, peraltro, non vi è traccia non avendo l'Agenzia neppure riprodotto - in osservanza del principio di autosufficienza l'avviso di accertamento, nè, al di là di un limitato stralcio riferito alle modalità di rideterminazione del ricarico, il p.v.c.

    Per fondare l’accertamento sulla violazione degli obblighi di registrazione e dichiarazione dei corrispettivi, l’Amministrazione deve documentare in modo adeguato tale presupposto; in Cassazione deve inoltre riportare gli atti rilevanti a sostegno della censura.

  • D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 54

    Orbene, è vero che l'accertamento analitico-induttivo si basa su presunzioni, anche semplici purchè gravi, precise e concordanti. sicchè, in quanto tale, non è condizionato dalla presenza di una contabilità formalmente regolare. Tuttavia, in assenza del riscontro alla dedotta violazione, è necessaria l'individuazione degli ulteriori elementi idonei a giustificarlo, nella specie assenti come evidenziato dalla stessa CTR ("manca ogni ulteriore elemento di valutazione da parte dell'Ufficio").

    L’accertamento analitico-induttivo può fondarsi anche su presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti, e non richiede che la contabilità sia irregolare. Se però non è dimostrata la specifica violazione invocata dall’Ufficio, occorrono altri elementi idonei a giustificare l’accertamento.

  • Art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È la disposizione processuale indicata dall’Agenzia per proporre le censure di violazione o falsa applicazione di legge; la Corte le ha esaminate congiuntamente e le ha ritenute infondate.

  • Art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    È la disposizione processuale invocata per la censura motivazionale relativa alla mancata considerazione delle risultanze della verifica e dei criteri di determinazione del ricarico; la doglianza è stata respinta perché riguardava una fase successiva, resa irrilevante dalla mancanza dei presupposti dell’accertamento induttivo.

Massime di principio

  • Un accertamento analitico-induttivo non può essere giustificato dalla sola affermazione che il contribuente abbia violato obblighi contabili o dichiarativi: l’Amministrazione deve provare il presupposto invocato oppure indicare ulteriori elementi probatori adeguati.
  • Le presunzioni semplici possono sostenere l’accertamento anche in presenza di contabilità formalmente regolare, ma devono essere gravi, precise e concordanti.
  • La determinazione indiretta dei maggiori ricavi o della percentuale di ricarico presuppone che sia già legittimamente dimostrata la possibilità di procedere all’accertamento induttivo; se manca tale presupposto, le contestazioni sui successivi criteri di calcolo non possono sanare l’accertamento.
  • Nel ricorso per cassazione, chi contesta la valutazione degli atti deve indicare e riprodurre in modo adeguato i documenti rilevanti, così da consentire alla Corte di verificare la fondatezza della censura.

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