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Cassazione Penale, Ordinanza n. 21994/2025 del 11/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando per entrambi i motivi la mancanza di specificità ex art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p. e il tentativo di ottenere una nuova valutazione dei fatti, preclusa al giudice di legittimità. È stata quindi confermata la decisione di merito, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La ricorrente impugnava la sentenza d'appello che l'aveva ritenuta responsabile dei delitti di estorsione e tentata estorsione. Con il primo motivo contestava la correttezza della motivazione sulla responsabilità, soprattutto quanto all'identificazione della persona dell'imputata quale autore dei fatti. Con il secondo motivo deduceva violazione di legge e difetto di motivazione per la mancata riqualificazione dei fatti nel delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, sostenendo in sostanza che la condotta dovesse essere sussunta nell'art. 393 c.p. La Corte ha rilevato che entrambi i motivi riproponevano censure già esaminate e disattese in appello, senza un'effettiva correlazione critica con la motivazione impugnata, e miravano inoltre a una rivalutazione del compendio probatorio non consentita in sede di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p.

    La mancanza di specificità dei motivi di ricorso, desumibile dall'assenza di correlazione tra le ragioni della decisione impugnata e quelle dell'impugnazione, comporta l'inammissibilità del ricorso.

  • art. 393 c.p.

    Richiamato come possibile riqualificazione dei fatti in esercizio arbitrario delle proprie ragioni; la Corte esclude tale qualificazione perché la Corte di merito aveva ritenuto assente un diritto di credito in capo alla ricorrente, con conseguente piena integrazione del reato contestato.

  • art. 6402/1997 Sez. U, Dessimone

    Richiamato per ribadire che in cassazione è preclusa la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, riservata al giudice di merito.

Massime di principio

  • Il motivo di ricorso per cassazione è specifico solo se si confronta realmente con la motivazione della sentenza impugnata; la mera riproposizione delle difese già respinte integra aspecificità e può determinare l'inammissibilità.
  • In sede di legittimità non è consentita una nuova valutazione del materiale probatorio né la ricostruzione dei fatti secondo criteri diversi da quelli adottati dal giudice di merito.
  • La richiesta di riqualificazione del fatto in esercizio arbitrario delle proprie ragioni presuppone la prospettazione di un effettivo diritto di credito o comunque di una pretesa giuridicamente tutelata; in mancanza di tale presupposto, la censura non può fondare l'annullamento.
  • Il difetto di specificità dei motivi può desumersi anche quando le doglianze si limitino a reiterare in modo pedissequo le deduzioni già esaminate e confutate nei gradi di merito.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniEstorsioneRapina
RamiProcesso penaleDelitti contro il patrimonio
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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