Sentenza del 20/05/2016 n. 10480 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il Consorzio ha impugnato in Cassazione la sentenza n. 187/06/10 della Commissione Tributaria Regionale del Lazio, che aveva confermato il rigetto del ricorso contro la cartella di pagamento n. (XXXXX), relativa all’IVA degli anni 2004, 2005 e 2006. La cartella, emessa dopo controllo automatizzato per omessi versamenti, recava un importo complessivo di 799.194,37 euro. Il ricorrente ha denunciato la violazione dell’art. 54-bis del D.P.R. n. 633/1972 e l’omessa motivazione: sosteneva che la pretesa fosse stata formulata per la prima volta con la cartella, sulla base di un processo verbale di constatazione della Guardia di Finanza del 10 aprile 2006, e che quindi non ricorressero i presupposti per il controllo automatizzato, dovendosi invece applicare la procedura dell’art. 54. Aveva inoltre lamentato la mancata comunicazione preventiva, che a suo dire gli avrebbe impedito di pagare prima dell’iscrizione a ruolo.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il motivo e quindi ha rigettato il ricorso. Ha rilevato che il ricorrente aveva riunito due censure senza distinguerle adeguatamente e aveva introdotto circostanze di fatto nuove, senza indicare né riprodurre gli atti dei precedenti gradi dai quali risultasse che la questione era stata tempestivamente sollevata; la questione, inoltre, non risultava dalla sentenza impugnata e richiedeva un’indagine di merito non consentita in Cassazione. La Corte ha richiamato la preclusione prevista dall’art. 24, comma 2, del D.Lgs. n. 546/1992: i motivi che delimitano l’oggetto del giudizio tributario devono essere introdotti tempestivamente con il ricorso introduttivo. Il Consorzio è stato condannato a rifondere le spese del giudizio di legittimità, liquidate in 10.000 euro, oltre spese prenotate a debito.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 546/1992, art. 24, comma 2
E' d'uopo ricordare che il contenzioso tributario ha un oggetto rigidamente delimitato dai motivi di impugnazione avverso l'atto impositivo dedotti col ricorso introduttivo, i quali costituiscono la "causa petendi" entro i cui confini si chiede l'annullamento dell'atto e la cui formulazione soggiace alla preclusione stabilita dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 24, comma 2. Il motivo, qualora non tempestivamente introdotto, è quindi tardivo.
Nel contenzioso tributario i motivi che fondano la richiesta di annullamento dell’atto devono essere proposti tempestivamente nel ricorso introduttivo. Non è possibile introdurre per la prima volta in una fase successiva una censura autonoma basata su fatti nuovi.
Massime di principio
- Nel giudizio tributario occorre formulare già nel ricorso introduttivo tutti i motivi autonomi con cui si contesta l’atto; le censure tardive sono precluse.
- In Cassazione non si possono introdurre nuove circostanze di fatto né chiedere un nuovo accertamento di merito. Chi sostiene che una questione fosse stata già proposta nei gradi precedenti deve indicare puntualmente e riprodurre gli atti rilevanti, così da consentire di verificarne contenuto e tempestività.
- Un motivo che cumula censure diverse deve esporle in modo distinto e comprensibile; la loro formulazione confusa può comportarne l’inammissibilità.
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