Cassazione Civile, Ordinanza n. 23675/2026 del 21/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (agente riscossione)
La controversia
Una società commerciale aveva contestato dinanzi al Tribunale estratti di ruolo, cartelle di pagamento e avvisi di addebito, deducendo di esserne venuta a conoscenza solo quando aveva richiesto un'attestazione della propria posizione debitoria per ottenere un finanziamento finalizzato alla ristrutturazione dell'esercizio. Chiedeva di accertare l'inesistenza o nullità delle notifiche e l'intervenuta prescrizione dei crediti. Il Tribunale aveva accolto l'opposizione, ritenendo non provata la notifica di atti interruttivi. La Corte d'appello, in riforma, aveva dichiarato inammissibile il ricorso introduttivo, reputando tardiva l'opposizione contro cartelle e avvisi già notificati e priva di interesse l'azione volta a far accertare la prescrizione maturata dopo la notifica, in assenza di atti esecutivi o equipollenti. In cassazione la ricorrente ha denunciato, in sintesi, erronea motivazione ed eccesso di potere per l'esclusione dell'interesse ad agire, extrapetizione ed error in procedendo, violazione degli artt. 101, 102, 112, 346 e 420 c.p.c. e dell'art. 111 Cost., oltre a vizi di ultra/extrapetizione e cattiva valutazione delle prove.
La decisione
La Corte di cassazione non ha esaminato nel merito i motivi, rilevando d'ufficio che il ricorso era tardivo. La sentenza impugnata era stata pubblicata il 25 maggio 2021 e non notificata; si applicava quindi il termine lungo di sei mesi ex art. 327 c.p.c. La Corte ha escluso la sospensione feriale, poiché la controversia riguardava crediti previdenziali e assicurativi soggetti al rito del lavoro. Ne è derivato che il termine per impugnare scadeva il 25 novembre 2021, mentre il ricorso è stato notificato solo il 21 e 22 dicembre 2021. Per questo la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, condannando la ricorrente alle spese in favore dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione e dando atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato. Nessuna statuizione sulle spese nei confronti di INPS e INAIL.
Norme richiamate
termine lungo di sei mesi
Quando la sentenza non è notificata, l'impugnazione deve essere proposta nel termine lungo decorrente dalla pubblicazione; nel caso concreto il termine era di sei mesi.
La controversia, avente ad oggetto crediti previdenziali e assicurativi, è stata ricondotta al rito del lavoro, con conseguenze sul regime dei termini processuali.
La sospensione feriale dei termini processuali non si applica ai giudizi di opposizione a cartella esattoriale per crediti previdenziali, per la natura previdenziale della controversia.
art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002
Ricorrendone i presupposti processuali, va posto a carico della parte soccombente l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
art. 13, comma 1-bis, del d.P.R. n. 115 del 2002
È il parametro richiamato per determinare l'ulteriore importo del contributo unificato, se dovuto.
Sono stati invocati nei motivi di ricorso, ma non esaminati nel merito per la declaratoria di inammissibilità per tardività.
È stato richiamato dalla ricorrente sotto il profilo dell'extrapetizione, ma la Corte non ha affrontato il tema nel merito.
È stato richiamato dalla ricorrente nei motivi di impugnazione, senza scrutinio di merito per la tardività del ricorso.
È stato richiamato dalla ricorrente in relazione ai vizi processuali dedotti, ma non è stato oggetto di decisione nel merito.
art. 111 Cost.
È stato invocato dalla ricorrente a sostegno dei vizi processuali dedotti, senza esame di merito.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, la tempestività del ricorso è questione preliminare e la sua inosservanza comporta l'inammissibilità dell'impugnazione, a prescindere dai motivi dedotti.
- Se la sentenza impugnata non è stata notificata, il termine per proporre ricorso per cassazione decorre dalla pubblicazione ed è quello lungo previsto dall'art. 327 c.p.c.
- Nei giudizi di opposizione a cartelle esattoriali relativi a crediti previdenziali e assicurativi, la sospensione feriale dei termini non si applica per la natura previdenziale della controversia.
- L'esclusione della sospensione feriale può determinare la decadenza dell'impugnazione anche quando la parte ritenga di aver agito entro il termine ordinario calcolato con la sospensione.
- Quando il ricorso è tardivo, la Corte non esamina le censure di merito e processuali formulate contro la sentenza impugnata.
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