Cassazione Penale, Sentenza n. 38955/2025 del 02/12/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la sentenza della Corte d'appello di Napoli (15/11/2024) che aveva assolto l'imputato per l'interruzione colposa della gravidanza gemellare. Il Procuratore generale ha censurato l'omesso esame istologico della placenta (vetrini) ritenendolo necessario per il giudizio controfattuale sul nesso di causalità. Le parti civili hanno denunciato la mancata rinnovazione dell'istruzione peritale e la carenza e contraddittorietà della motivazione circa l'eziologia del decesso dei feti e l'esclusione del nesso causale con gli errori medici contestati.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso del Procuratore generale per sopravvenuta carenza di interesse (decorso del tempo necessario a prescrivere il reato). I ricorsi delle parti civili sono stati ritenuti in parte fondati: esclusa la rilevanza dell'omessa perizia come "prova decisiva" ai sensi dell'art. 606 c.p.p., ma accolte le doglianze sul vizio di motivazione in ordine alle cause del decesso e alla mancata esecuzione o adeguata spiegazione dell'impossibilità di eseguire gli accertamenti richiesti (studio della placenta). La Corte ha rilevato che il giudice del rinvio non ha compiuto il "giudizio esplicativo" richiesto dalla sentenza di annullamento e non ha spiegato perché non fosse praticabile alcun utile approfondimento; di conseguenza la motivazione è viziata e la decisione va riconsiderata (annullamento e rinvio per gli aspetti indicati, nei limiti indicati dalla motivazione).
Norme richiamate
legge n. 198 del 1974 / art. 593-bis cod. pen.
Norma sostanziale che disciplina il reato di interruzione colposa della gravidanza contestato all'imputato; indica il tipo di evento rispetto al quale va valutata la responsabilità penale.
art. 606, comma 1, lett. b), d), e) cod. proc. pen.
Indica i motivi di ricorso per cassazione (violazione di legge, mancata assunzione di prova decisiva, vizio di motivazione). La Corte rileva che l'omissione di una perizia non rientra nella nozione di prova decisiva, mentre il vizio di motivazione è sindacabile.
art. 627, comma 3, cod. proc. pen.
Richiama l'obbligo di esame degli elementi necessari per il giudizio controfattuale: la Corte ha ritenuto che il mancato approfondimento sulla placenta fosse una lacuna rilevante ai fini del giudizio.
Norma sul nesso di causalità: invocata per contestare la valutazione cui è pervenuta la Corte d'appello circa l'assenza del nesso causale tra omissioni mediche e decesso dei feti.
art. 495, comma 2, cod. proc. pen.
Richiama la nozione di prove a discarico decisive; la Cassazione applica la giurisprudenza secondo cui la perizia è mezzo neutro e non può essere considerata "prova decisiva" ai sensi di tale norma.
art. 531 e art. 530 cod. proc. pen.
Riferimenti alla declaratoria di estinzione del reato e alle formule di proscioglimento/assoluzione: utilizzati per il tema della sopravvenuta prescrizione e dell'ammissibilità del ricorso del pubblico ministero.
art. 573, 576 e 622 cod. proc. pen.
Norme sulle impugnazioni e sulla possibilità per la parte civile di proporre ricorso anche solo per interessi civili; utilizzate per chiarire l'autonomia dell'azione civile rispetto a quella penale.
Massime di principio
- Se, in sede di legittimità, sopraggiunge la prescrizione del reato, il ricorso del pubblico ministero volto solo a contestare l'accertamento dei fatti è inammissibile per difetto di interesse, salvo che la prosecuzione del procedimento penale sia necessaria per altri fini concreti (es. confisca).
- La mancata esecuzione di una perizia tecnica non costituisce di per sé motivo di cassazione ai fini dell'art. 606, comma 1, lett. d), poiché la perizia è considerata mezzo di prova neutro rimesso alla discrezionalità del giudice.
- Quando la Corte di cassazione ha annullato con rinvio per specifici approfondimenti (es. esame istologico della placenta), il giudice del rinvio deve eseguire l'accertamento prescritto o motivare adeguatamente l'impossibilità di effettuarlo; l'assenza di tale istruzione o della spiegazione circa la sua impraticabilità determina vizio di motivazione.
- Nelle controversie di eziologia medico-legale il giudice deve compiere il 'giudizio esplicativo' (ricostruzione naturalistica dei fatti) e valutare se siano disponibili elementi probatori idonei, specificando, se nega la possibilità di ulteriori accertamenti, le ragioni concrete di tale impossibilità.
- La parte civile può autonomamente perseguire i propri interessi civili anche quando il processo penale si conclude per prescrizione; ciò non basta però a preservare l'interesse processuale del pubblico ministero a proporre impugnazione penale se il risultato pratico perseguito è ormai rimesso alla giurisdizione civile.
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