Cassazione Civile, Ordinanza n. 03386/2023 del 03/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (acquirenti)
La controversia
La controversia nasce dalla vendita di un immobile nel quale gli acquirenti lamentavano che l'impianto elettrico non fosse conforme alle norme di sicurezza vigenti al momento del trasferimento. In primo grado veniva accolta la domanda degli acquirenti con condanna dei venditori al pagamento della somma necessaria per la regolarizzazione dell'impianto, oltre alle spese. La Corte d'appello confermava la decisione, ritenendo provata la non conformità dell'impianto e affermando che, in ogni caso, non bastava la sola presenza dell'interruttore differenziale e che le spese per lo spostamento di vari componenti dell'impianto restavano a carico dei venditori. In cassazione i venditori proponevano quattro motivi: 1) violazione dell'art. 5, comma 8, D.P.R. n. 447/1991, sostenendo che tale norma avrebbe reso sufficiente, per gli impianti preesistenti, la sola installazione di un interruttore differenziale e avrebbe escluso interventi invasivi; 2) nullità della sentenza per violazione dell'art. 132 n. 4 c.p.c., per il preteso mancato esame della medesima norma; 3) violazione degli artt. 112 e 115 c.p.c. e nullità per omessa pronuncia sul mancato computo del quadro elettrico con interruttore differenziale e per avere la Corte d'appello posto a base della decisione un fatto non allegato né provato; 4) omesso esame di un fatto decisivo e violazione dell'art. 92, comma 2, c.p.c., per il diniego della compensazione delle spese nonostante la parziale soccombenza sull'importo richiesto. La Corte di cassazione ha ritenuto infondati i primi due motivi, dichiarato inammissibile il terzo e infondato il quarto, osservando tra l'altro che la norma invocata non era più in vigore alla data del contratto, che la disciplina applicabile imponeva la garanzia di conformità e la consegna della relativa documentazione, che il vizio di omessa pronuncia richiede specifica e rituale allegazione nel ricorso, e che il limitato accoglimento di una domanda unitaria non integra reciproca soccombenza. Il ricorso è stato quindi rigettato con condanna dei ricorrenti alle spese e con atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso dei venditori. Ha confermato la decisione di merito che li aveva condannati a sostenere i costi di regolarizzazione dell'impianto elettrico dell'immobile venduto, ritenendo infondate le doglianze sulla normativa applicabile, inammissibile la censura nuova relativa al quadro elettrico e infondata la richiesta di compensazione delle spese. Conseguentemente ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore degli acquirenti e ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 5, comma 8, D.P.R. 6 dicembre 1991, n. 447
La norma era invocata dai ricorrenti per sostenere la sufficienza dell'interruttore differenziale nell'adeguamento di impianti preesistenti, ma la Corte ha rilevato che alla data del contratto non era più vigente.
La mancata delibazione della norma invocata non determina di per sé nullità della sentenza, se la motivazione raggiunge comunque il minimo costituzionale.
È stato richiamato quale parametro di legittimità per le dedotte violazioni di legge nei primi, terzi e quarti motivi.
È stato richiamato per la dedotta nullità della sentenza per asserita violazione di norme processuali e per omessa pronuncia.
Il sindacato di legittimità è limitato al "minimo costituzionale" della motivazione, con rilievo solo per motivazioni totalmente mancanti, apparenti, perplesse o incomprensibili.
Il vizio di omessa pronuncia è configurabile solo se la domanda o eccezione era stata ritualmente e specificamente proposta in merito e viene integralmente trascurata.
Il ricorso lo richiama per lamentare l'utilizzo di un fatto non allegato o non provato.
La compensazione delle spese rientra nel potere discrezionale del giudice di merito e l'accoglimento solo parziale di una domanda unitaria non integra, da solo, reciproca soccombenza.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
Ricorrono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Alla data del contratto imponeva ai venditori di consegnare la documentazione tecnica e di riportare nell'atto la garanzia di conformità degli impianti alla normativa di sicurezza, con allegata la dichiarazione di conformità o di rispondenza, salvo patti contrari.
art. 111, comma 6, Cost.
La motivazione della sentenza è viziata solo se manca del tutto o è meramente apparente, oppure se è incomprensibile o contraddittoria in modo irriducibile.
Massime di principio
- In una compravendita immobiliare, il venditore è tenuto a garantire la conformità degli impianti alla normativa vigente e, in difetto della documentazione di conformità o di rispondenza, può essere condannato a sopportare le spese necessarie alla regolarizzazione.
- La deduzione in cassazione di una violazione di legge deve riferirsi alla disciplina effettivamente vigente al momento del rapporto: la censura è infondata se si fonda su una norma già abrogata alla data del contratto.
- Il vizio di omessa pronuncia richiede che la domanda o eccezione sia stata ritualmente proposta nel giudizio di merito e sia specificamente riportata nel ricorso per cassazione; in mancanza, la censura è inammissibile per novità o difetto di autosufficienza.
- Dopo la riformulazione dell'art. 360, n. 5, c.p.c., la Corte di cassazione controlla solo che la motivazione superi il minimo costituzionale; non ogni omesso esame di una norma o di un argomento integra nullità della sentenza.
- La compensazione delle spese non è automatica in caso di accoglimento solo parziale di una domanda unitaria; essa resta rimessa alla discrezionalità del giudice di merito e la mancata compensazione non è, di regola, censurabile in cassazione.
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