Cassazione Penale, Ordinanza n. 14096/2026 del 17/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Non è intervenuta una nuova valutazione nel merito della responsabilità, già affermata in appello per i reati contestati; la decisione ha riguardato solo la pretesa censura sulla pena.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli del 26/05/2025, che lo aveva condannato per i reati di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni. L'unico motivo dedotto riguardava la dosimetria della pena: il ricorrente contestava il trattamento sanzionatorio applicato. La Corte di cassazione ha ritenuto la censura inammissibile perché sostanzialmente riproduttiva di doglianze già esaminate e respinte dai giudici di merito, oltre che generica e non confrontata con la motivazione della sentenza impugnata.
Norme richiamate
Indicata come una delle fattispecie oggetto di condanna confermata in fatto; la sentenza non ne affronta il contenuto tipico ma la richiama come reato ascritto.
Indicata come una delle fattispecie oggetto di condanna confermata in fatto; la sentenza non ne affronta il contenuto tipico ma la richiama come reato ascritto.
La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che si limiti a riprodurre censure già esaminate e disattese nei giudizi di merito, senza indicare specifici errori della motivazione impugnata.
- La doglianza sulla dosimetria della pena deve confrontarsi in modo puntuale con la motivazione della sentenza impugnata; la censura meramente generica non è scrutinabile nel merito.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, nei limiti di legge, di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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