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Cassazione Penale, Ordinanza n. 29322/2026 del 03/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha conseguentemente condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, valorizzando la rinuncia del difensore a ogni eccezione in udienza e la natura di nullità a regime intermedio del vizio dedotto. La condanna di merito per il delitto contestato è rimasta ferma.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello di Napoli che aveva confermato la condanna per il delitto di cui all'art. 496 c.p. L'unico motivo deduceva che la Corte territoriale non avrebbe considerato l'eccezione sollevata in udienza di discussione orale circa la violazione del termine a difesa previsto dall'art. 601 c.p.p. in relazione alla notifica del decreto di fissazione dell'udienza. La Corte di cassazione ha però rilevato che dal verbale d'udienza risultava la rinuncia del difensore di fiducia "ad ogni eccezione"; per questo ha ritenuto il motivo manifestamente infondato, osservando che la nullità a regime intermedio così dedotta non poteva più essere fatta valere successivamente.

Norme richiamate

  • art. 496 c.p.

    norma incriminatrice per il delitto oggetto della condanna confermata in appello

  • art. 601 c.p.p.

    richiamato quale termine a difesa da garantire nella notifica del decreto di fissazione dell'udienza

  • art. 591 c.p.p.

    implicitamente rilevante quale base dell'inammissibilità del ricorso, desumibile dalla formula conclusiva

  • art. 624 c.p.p.

    non citato espressamente nel testo fornito; non inserito

Massime di principio

  • La dedotta violazione del termine a difesa relativo alla notifica del decreto di fissazione dell'udienza integra una nullità a regime intermedio, che deve essere tempestivamente eccepita e può ritenersi sanata se la parte, tramite il difensore, vi rinuncia espressamente in udienza.
  • Quando dal verbale d'udienza risulta la rinuncia del difensore "ad ogni eccezione", la parte non può successivamente far valere il vizio processuale già rinunciato.
  • Se il motivo di ricorso investe un vizio ormai sanato o non più deducibile, il ricorso è manifestamente infondato e può essere dichiarato inammissibile in cassazione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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