Sentenza n. 586/2026 - Cagliari, Sezione 1
per l'annullamento del provvedimento di diniego parziale, implicito ed esplicito, formatosi sull'istanza di accesso ai documenti amministrativi formulata in data -OMISSIS-, come da riscontro dell'Amministrazione prot. n. PG -OMISSIS- (doc. 01), e di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale; e per l'accertamento del diritto della ricorrente a prendere visione ed estrarre copia dei documenti amministrativi oggetto della predetta istanza e, per l'effetto, per la condanna dell'Azienda resistente a consentire l'accesso, ordinandone l'esibizione entro un termine perentorio.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego parziale, implicito ed esplicito, opposto all’istanza di accesso a registri di visite e prenotazioni, documentazione sanitaria e registri o prospetti attestanti la presenza e l’attività professionale di un medico
Esito
Favorevole al ricorrente (paziente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente, dopo avere ottenuto in sede civile un risarcimento per la perdita della vista conseguente a un’infezione insorta dopo un intervento di cataratta, ha presentato all’Azienda Ospedaliero Universitaria un’istanza di accesso documentale per acquisire: i registri delle visite e delle prenotazioni della Clinica Oculistica relativi a determinate giornate, con anonimizzazione dei dati dei terzi; la copia di una prescrizione medica che assumeva di avere consegnato durante una visita di controllo; i registri di presenza, i turni di servizio o altra documentazione attestante l’attività professionale e le visite effettuate dal medico nelle giornate indicate. L’amministrazione ha trasmesso, per i primi e terzi documenti, file informatici relativi agli accessi dei pazienti e agli orari di servizio, dichiarando per la prescrizione che nessuna copia risultava detenuta. La ricorrente ha contestato l’inidoneità dei file, ritenendoli documenti creati per l’occasione e privi di data certa, sottoscrizione e attestazione di conformità, nonché l’insufficienza della motivazione sull’inesistenza della prescrizione. Nel corso del giudizio il TAR ha disposto approfondimenti istruttori. L’Azienda ha quindi dichiarato, sotto la propria responsabilità, l’inesistenza di registri cartacei relativi alle visite e prenotazioni del periodo interessato e ha reperito e depositato copie cartacee dei turni della Clinica Oculistica e il cartellino del medico. La ricorrente ha continuato a contestare l’adeguatezza della dichiarazione di inesistenza dei registri e ha insistito sull’accesso alla documentazione richiesta.
La decisione
Il TAR ha ritenuto infondata la pretesa relativa alla prescrizione medica, osservando che l’amministrazione non è tenuta a motivare le ragioni per cui un documento non è stato reperito, quando dichiari formalmente e sotto la propria responsabilità di non detenerlo. Un ordine giudiziale di esibizione può riguardare soltanto documenti esistenti e nella disponibilità dell’amministrazione, non documenti mai formati, non più esistenti o non detenuti; diversamente si imporrebbe all’amministrazione una probatio diabolica sulle cause della mancata reperibilità. Anche per i registri cartacei delle visite e prenotazioni il ricorso è stato respinto, poiché l’Azienda ha confermato, dopo gli approfondimenti istruttori, la loro inesistenza presso la Clinica Oculistica e il sistema CUP-Ticket. Il giudice ha inoltre richiamato il principio secondo cui l’esistenza o detenzione del documento costituisce elemento costitutivo del diritto di accesso e deve essere provata dal richiedente, anche mediante presunzioni o elementi indiziari, ma non sulla base di mere supposizioni. Quanto alla documentazione sui turni e sulla presenza del medico, la materia del contendere è stata dichiarata cessata perché l’Azienda, nel corso del giudizio, ha reperito e depositato la documentazione cartacea richiesta, rendendola disponibile alla ricorrente. Il ricorso è stato quindi in parte rigettato e in parte definito per cessazione della materia del contendere. Le spese sono state poste a carico dell’Azienda per la metà, liquidata in euro 1.000,00 oltre accessori, con compensazione della restante metà, poiché il reperimento della documentazione è avvenuto solo a seguito degli approfondimenti istruttori sollecitati nel processo.
Norme richiamate
Il diritto di accesso presuppone che i documenti richiesti esistano e siano nella disponibilità dell’amministrazione.
L’esistenza o detenzione del documento oggetto della domanda di accesso costituisce elemento costitutivo della pretesa ostensiva e deve essere provata dal richiedente, anche in via presuntiva o indiziaria, ma non mediante mere supposizioni.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Consente l’oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute nella diffusione del provvedimento.
art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679
Rileva ai fini della protezione dei dati relativi alla salute e dell’oscuramento del provvedimento.
art. 2-septies d.lgs. 196/2003
Richiamato quale fondamento ulteriore della tutela dei dati relativi alla salute mediante oscuramento.
Massime di principio
- Nel giudizio sull’accesso documentale, l’esistenza e la disponibilità del documento presso l’amministrazione costituiscono presupposti logici e giuridici della pretesa ostensiva; il giudice può ordinare l’esibizione soltanto di documenti esistenti e detenuti dall’amministrazione.
- Quando l’amministrazione dichiara formalmente, sotto la propria responsabilità, di non detenere il documento richiesto, non è tenuta a dimostrare le specifiche ragioni del mancato reperimento, quali smarrimento, distruzione o trasferimento, poiché tale prova imporrebbe una dimostrazione inesigibile.
- A fronte di una dichiarazione di inesistenza o mancata detenzione, il richiedente deve provare l’esistenza o la detenzione del documento, anche mediante presunzioni o elementi indiziari, ma non può fondare la domanda su mere supposizioni, illazioni o congetture.
- Il reperimento e il deposito in giudizio dei documenti richiesti determinano la cessazione della materia del contendere quanto a quei documenti, poiché l’interesse all’ostensione è stato soddisfatto nel corso del processo.
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