Sentenza n. 7184/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Lombardia, Sez. V, n. 2284/2024, che ha annullato la deliberazione regionale relativa al rimborso delle endoprotesi impiantate nel periodo 2010-2019 e alle nuove indicazioni dal 2020
Esito
Favorevole al resistente (struttura sanitaria)
Prevale il privato
La controversia
La Regione Lombardia ha appellato la sentenza con cui il TAR aveva annullato la deliberazione della Giunta regionale n. XI/3245 del 16 giugno 2020, sostenendo che la deliberazione non avesse innovato il criterio di remunerazione delle endoprotesi, ma avesse soltanto avviato verifiche per correggere rendicontazioni che avrebbero dovuto esporre i costi al netto degli sconti dei fornitori. La Regione ha contestato la necessità della comunicazione di avvio del procedimento, evidenziando che la deliberazione prevedeva autocertificazioni con cui gli erogatori potevano fornire dati e osservazioni, e ha censurato la valutazione del pregiudizio arrecato alle strutture senza adeguata considerazione dell’interesse finanziario del servizio sanitario regionale. La struttura sanitaria appellata ha chiesto il rigetto dell’appello e riproposto i motivi assorbiti in primo grado: carenza dei presupposti e falsa applicazione della disciplina regionale, perché gli sconti potevano essere successivi, riferiti a più dispositivi o a prestazioni non remunerate dal SSR e non potevano comunque essere recuperati integralmente; violazione degli artt. 21-quinquies e 21-nonies l. 241/1990, per mancanza di presupposti e motivazione di un’eventuale autotutela; illogicità, contraddittorietà e sproporzione del recupero integrale, non commisurato alla tariffa regionale percentuale né al costo medio; violazione della correttezza, dell’affidamento e dell’irretroattività, per l’incidenza su prestazioni già erogate e liquidate.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello e confermato l’annullamento disposto dal TAR. Ha ritenuto che la deliberazione del 2020 non si limitasse a rettificare i dati, ma modificasse il meccanismo economico applicato: per gli anni 2010-2018 imponeva il recupero dell’intero valore degli sconti e, per il 2019, quello dello scostamento tra i dati rendicontati e quelli autocertificati. Il sistema previgente, invece, utilizzava i costi rilevati per determinare un costo medio regionale e applicava a tale valore una percentuale, così definendo tariffe integrative uniformi. In continuità con quel sistema, i costi al netto degli sconti avrebbero dovuto servire a ricalcolare il costo medio e le tariffe, recuperando l’eventuale differenza tra quanto erogato e quanto effettivamente dovuto, non l’intero ammontare degli sconti. L’eventualità del recupero riguardava soltanto la verifica della situazione dei singoli erogatori e non mutava il criterio adottato. Respinto l’appello, il Collegio non ha esaminato i motivi assorbiti, riproposti dall’appellata. Spese compensate per la particolarità della controversia.
Norme richiamate
Ai fini della determinazione del finanziamento globale delle singole strutture, le attività assistenziali (fatte salve le eccezioni di cui al comma 2) sono remunerate in base a tariffe predefinite per prestazione.
Il finanziamento delle strutture sanitarie si fonda, per le attività assistenziali, su tariffe predeterminate per prestazione, nel quadro di un ammontare globale predefinito.
art. 2, comma 4, d.m. 18 ottobre 2012
L’art. 2, comma 4, decreto ministeriale del 18 ottobre 2012, ratione temporis applicabile, consentiva alle Regioni di riconoscere una remunerazione aggiuntiva, per i costi associati all’eventuale utilizzo di specifici dispositivi ad alto costo “esclusivamente nei casi, specifici e circoscritti, individuati e regolamentati nei vigenti accordi interregionali per la compensazione della mobilità sanitaria approvati dalla Conferenza Stato-Regioni nel rispetto degli equilibri di bilancio programmati”.
La remunerazione aggiuntiva per dispositivi ad alto costo era consentita alle Regioni soltanto nei casi specifici e circoscritti previsti dagli accordi interregionali richiamati, nel rispetto degli equilibri di bilancio.
Anche a voler ammettere che le strutture accreditate fossero tenute, sin dall’origine, a rendicontare i costi delle endoprotesi al netto degli sconti praticati dai fornitori, resta assorbente il rilievo che la deliberazione impugnata non si limita a rettificare i dati utilizzati per la determinazione della remunerazione, ma incide direttamente sul meccanismo economico mediante il quale tale remunerazione viene determinata.
La contestazione sulla continuità del criterio di rendicontazione non supera la ragione posta dal TAR a fondamento dell’annullamento: la deliberazione incide sul meccanismo di remunerazione. Il Consiglio di Stato non ha invece svolto un’autonoma analisi dei presupposti applicativi dell’obbligo di comunicazione di avvio.
Massime di principio
- Quando un sistema di remunerazione sanitaria determina una tariffa integrativa uniforme applicando una percentuale a un costo medio regionale, i dati sui costi dei dispositivi rilevano per la formazione del parametro medio e non comportano, di per sé, il rimborso individuale integrale dei costi o degli sconti ottenuti da ciascun erogatore.
- Per correggere rendicontazioni pregresse nell’ambito di un sistema basato su tariffe calcolate su costi medi, l’amministrazione non può sostituire al criterio originario il recupero integrale degli sconti individuali: deve ricalcolare il costo medio e le tariffe secondo il sistema applicabile e può recuperare l’eventuale differenza tra quanto erogato e quanto così rideterminato come dovuto.
- La qualificazione di un intervento amministrativo come mera verifica o rettifica dei dati non è decisiva quando il suo contenuto concreto modifica il criterio economico di remunerazione e l’entità delle somme recuperabili.
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