Cassazione Penale, Sentenza n. 31874/2026 del 25/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato era stato condannato dal Giudice dell'udienza preliminare e dalla Corte di appello alla pena di due anni di reclusione per falsa testimonianza ex art. 372 c.p., in relazione a dichiarazioni rese nel procedimento a carico di un coimputato, dopo essere stato escusso ai sensi dell'art. 197-bis c.p.p. Il ricorrente sosteneva che avrebbe dovuto essere sentito ai sensi dell'art. 210, comma 6, c.p.p., quale imputato in procedimento connesso o probatoriamente collegato, con gli avvisi previsti dall'art. 64, comma 3, c.p.p., incluso quello della facoltà di non rispondere. Deduceva, in particolare, vizio di motivazione sull'applicabilità dell'esimente di cui all'art. 384, comma 2, c.p., violazione degli artt. 210, comma 6, e 371, comma 2, lett. b), c.p.p., nonché vizio di motivazione sull'esistenza del collegamento probatorio. A sostegno richiamava la comune attività investigativa, le intercettazioni, la partecipazione di un medesimo soggetto nelle diverse vicende e il riconoscimento della continuazione tra i reati commessi. Con il quarto motivo contestava il trattamento sanzionatorio, sostenendo che la persistenza nel rendere dichiarazioni false costituisse elemento del dolo della falsa testimonianza e non potesse giustificare l'aumento della pena rispetto al minimo edittale.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Ha ritenuto infondati i primi tre motivi, osservando che il ricorrente non aveva allegato o dimostrato i presupposti fattuali dell'esimente di cui all'art. 384, comma 2, c.p. e che il collegamento probatorio ex art. 371, comma 2, lett. b), c.p.p. richiede l'identità del fatto o di un elemento di prova, oppure la diretta rilevanza di una prova acquisita in un procedimento per l'accertamento dell'altro reato. La mera derivazione delle prove da una comune fonte investigativa, come le intercettazioni, integra al più l'ipotesi di cui all'art. 371, comma 2, lett. c), c.p.p., e non dimostra il necessario collegamento probatorio rilevante ai fini dell'audizione ex art. 210 c.p.p. La Corte ha inoltre dichiarato manifestamente infondato il motivo sul trattamento sanzionatorio, ritenendo adeguata la motivazione della pena base, prossima ai minimi edittali, fondata sulla pervicacia dell'imputato nel negare il vero nonostante i richiami del giudice. La determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, sindacabile in cassazione solo in presenza di arbitrio o illogicità.
Norme richiamate
La norma incrimina la falsa testimonianza; la responsabilità dell'imputato è stata confermata nei gradi di merito e il ricorso non ha evidenziato vizi idonei a porne in discussione la sussistenza.
L'applicazione della causa di esclusione della punibilità richiede l'allegazione e la dimostrazione dei relativi presupposti fattuali da parte di chi la invoca, salvo che essi risultino dagli atti o siano autonomamente conoscibili dal giudice.
La disposizione disciplina l'assunzione come testimone dell'imputato o del giudicato connesso o collegato; nel caso concreto la sua applicazione è stata ritenuta corretta.
L'audizione con le garanzie previste per l'imputato in procedimento connesso presuppone l'effettiva sussistenza del rapporto di connessione o collegamento probatorio rilevante.
art. 371, comma 2, lett. b), c.p.p.
Il collegamento probatorio rilevante ricorre quando vi sia identità del fatto o di un elemento di prova, ovvero diretta rilevanza di una prova acquisita in un procedimento sull'accertamento dell'altro reato.
art. 371, comma 2, lett. c), c.p.p.
La mera comunanza della fonte investigativa o probatoria può ricadere nella diversa ipotesi di collegamento prevista dalla lett. c), senza determinare automaticamente il collegamento probatorio di cui alla lett. b).
Gli avvisi all'interessato, compreso quello relativo alla facoltà di non rispondere, rilevano quando l'audizione debba avvenire con le garanzie proprie dell'imputato; nel caso concreto non è stata riconosciuta la necessità di tale regime.
La determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice, purché esercitata secondo criteri razionali e motivati.
La pena può essere determinata valorizzando la gravità concreta della condotta e la capacità a delinquere; una pena prossima ai minimi edittali non richiede una motivazione analitica se sorretta da una spiegazione sufficiente.
Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Massime di principio
- Ai fini dell'applicazione dell'art. 384, comma 2, c.p., chi invoca la causa di esclusione della punibilità deve allegare e dimostrare i presupposti fattuali che rientrano nella propria sfera di conoscenza, salvo che tali circostanze risultino già dagli atti o siano autonomamente conoscibili dal giudice.
- Il collegamento probatorio ex art. 371, comma 2, lett. b), c.p.p. richiede l'identità del fatto o di un elemento di prova, oppure la diretta rilevanza di un elemento probatorio acquisito in un procedimento sull'accertamento del reato oggetto dell'altro procedimento.
- La mera unicità dell'attività investigativa o l'utilizzazione della medesima fonte di prova, come intercettazioni comuni, non dimostra da sola il collegamento probatorio rilevante ai sensi dell'art. 371, comma 2, lett. b), c.p.p.; tale situazione può ricadere nella diversa ipotesi prevista dalla lett. c).
- Il collegamento probatorio non può fondarsi sul solo movente del reato, quale elemento orientativo della ricerca della prova, ma richiede elementi oggettivi di identità, sovrapponibilità o concreta interferenza probatoria tra i procedimenti.
- La determinazione della pena è riservata alla discrezionalità del giudice di merito e non è censurabile in cassazione mediante una richiesta di rivalutazione della sua congruità, quando la pena non sia arbitraria o illogica e la motivazione sia sufficiente.
- Quando la pena è contenuta e prossima ai minimi edittali, è normalmente sufficiente il richiamo ai criteri di cui all'art. 133 c.p. e a elementi concreti, quali la gravità della condotta o la capacità a delinquere; una motivazione particolarmente analitica è necessaria soprattutto per pene molto superiori alla misura media edittale.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 25 ago 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 31854/2026 del 25/08/2026
- Sentenza penale · 25 ago 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 31857/2026 del 25/08/2026
- Sentenza penale · 25 ago 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 31858/2026 del 25/08/2026
- Sentenza penale · 25 ago 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 31861/2026 del 25/08/2026
- Sentenza penale · 25 ago 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 31865/2026 del 25/08/2026
- Sentenza penale · 25 ago 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 31867/2026 del 25/08/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →