Cassazione Penale, Ordinanza n. 13825/2026 del 16/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
L'imputato ha impugnato per cassazione la sentenza del Tribunale di Roma pronunciata ai sensi dell'art. 444 c.p.p. in relazione a un reato in materia di stupefacenti, deducendo un vizio di mancanza di motivazione. Il ricorso non lamentava la illegittimità della pena né altri vizi rientranti nei limitati motivi consentiti contro la sentenza di patteggiamento.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile senza formalità. Ha rilevato che, dopo le modifiche introdotte dalla legge n. 103 del 2017, contro la sentenza di applicazione della pena ex artt. 444 ss. c.p.p. il pubblico ministero e l'imputato possono ricorrere per cassazione solo per motivi attinenti alla volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Il vizio di motivazione dedotto non rientra tra tali motivi; inoltre non era stata denunciata l'illegalità della pena. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro 4.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
disciplina la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento), rispetto alla quale opera un regime impugnatorio speciale e ristretto.
"solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena e della misura di sicurezza"
limita i motivi di ricorso per cassazione contro la sentenza di patteggiamento ai soli vizi tipizzati dalla norma, escludendo il vizio di motivazione.
consente la dichiarazione di inammissibilità del ricorso senza formalità nelle ipotesi previste dalla legge.
art. 1, comma 51, L. 23 giugno 2017, n. 103
richiamato per la decorrenza temporale del nuovo regime impugnatorio relativo al patteggiamento.
art. 1, comma 62, L. 23 giugno 2017, n. 103
ha introdotto l'art. 610, comma 5-bis, c.p.p., richiamato per la declaratoria di inammissibilità senza formalità.
art. 73, comma 5, D.P.R. 309/1990
norma incriminatrice contestata nel procedimento di merito, relativa a una fattispecie di stupefacenti di lieve entità.
Massime di principio
- Contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti il ricorso per cassazione è ammesso solo per i motivi espressamente tipizzati dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; il vizio di motivazione resta estraneo a tale catalogo.
- Se il ricorso avverso il patteggiamento deduce un vizio non consentito dalla legge e non prospetta l'illegalità della pena o della misura di sicurezza, esso deve essere dichiarato inammissibile.
- Nel regime successivo alla legge n. 103 del 2017, l'impugnazione della sentenza ex art. 444 c.p.p. è soggetta a un controllo di legittimità particolarmente ristretto, incentrato sulla volontà dell'imputato, sulla corrispondenza tra richiesta e decisione, sulla corretta qualificazione giuridica del fatto e sulla legalità del trattamento sanzionatorio.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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