Cassazione Penale, Sentenza n. 47013/2024 del 19/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha chiesto che il periodo di custodia cautelare patita senza titolo tra il 27/11/2008 e il 20/10/2009 fosse computato, mediante l'istituto della fungibilità della pena (art. 657 c.p.p.), come espiazione della pena inflitta con la sentenza per il reato di cui all'art. 416-bis c.p. (associazione a delinquere). Sosteneva che la contestazione formulata 'fino alla data odierna' non indica un preciso termine temporale di commissione e che, in caso di reato associativo, rileva il momento di adesione all'associazione (anche antecedente alla detenzione senza titolo). Il giudice dell'esecuzione aveva respinto l'istanza ritenendo che la permanenza del reato associativo fosse proseguita dopo il periodo di detenzione senza titolo (evidenziando partecipazione a riunioni nel 2010-2011 e fatti estorsivi nel 2012), e che materiali intercettativi del 2004-2005 fossero inconferenti o istruttori e quindi non idonei a dimostrare la cessazione della permanenza prima del 27/11/2008.
La decisione
La Corte di legittimità ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato. Ha richiamato il principio consolidato secondo cui la fungibilità non è applicabile ai reati permanenti quando la permanenza è cessata dopo il periodo di detenzione senza titolo. Ha ritenuto che il ricorrente avrebbe potuto ottenere la fungibilità solo se avesse cessato l'appartenenza all'associazione entro il 27/11/2008; invece dagli atti del processo emergeva la prosecuzione dell'inserimento nell'organizzazione nel 2010-2012, elementi non contestati dal ricorrente. Ha inoltre escluso la rilevanza decisiva delle intercettazioni 2004-2005 rispetto alla data di cessazione della permanenza. Conseguentemente il ricorso è stato rigettato e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
comma 4 (concernente la fungibilità delle pene espiate senza titolo)
La Corte interpreta la norma nel senso che la fungibilità non si applica ai reati permanenti se la "permanenza" è cessata dopo il periodo di detenzione senza titolo; per i reati associativi rileva, ai fini della fungibilità, la data di cessazione della permanenza (fine dell'appartenenza), non solo la data di adesione.
Il reato di associazione a delinquere di tipo mafioso è qualificato come reato che può avere natura 'permanente' e la valutazione temporale della permanenza/cessazione dell'attività associativa è decisiva per l'applicazione della fungibilità.
art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
Norma che dispone la condanna alle spese processuali a carico del ricorrente in caso di rigetto; la Corte l'ha applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese.
Sentenza Corte Costituzionale n.117/2017
Riferimento giurisprudenziale citato dalla difesa per sostenere l'onere del giudice dell'esecuzione di precisare il tempo di commissione del reato; la Corte di legittimità però ha ritenuto che, anche alla luce di tale orientamento, nel caso concreto rileva esclusivamente la data di cessazione della permanenza accertata nel processo di cognizione.
Massime di principio
- La fungibilità delle pene espiate senza titolo (art. 657 c.p.p.) non si applica ai reati permanenti se la permanenza del reato è proseguita oltre il periodo di custodia senza titolo: per ottenere la computazione occorre dimostrare che la permanenza è cessata prima dell'inizio della detenzione senza titolo.
- Nel reato associativo (art. 416-bis) ai fini della fungibilità rileva la data di cessazione dell'appartenenza del singolo alla consorteria (fine della 'permanenza'), non semplicemente la data di adesione o la presenza di elementi che indichino un'iniziale contiguità storica.
- Il giudice dell'esecuzione si fonda sugli elementi acquisiti nel processo di cognizione; materiali istruttori o intercettazioni non utilizzati/prodotti in quel processo hanno rilevanza limitata se non comprovano la cessazione della permanenza nel periodo rilevante.
- Chi chiede la fungibilità ha l'onere pratico di dimostrare che la permanenza si è interrotta prima del periodo di detenzione senza titolo; in mancanza di prova contraria, la valutazione dei fatti operata dal giudice di merito prevale salvo vizi motivazionali evidenti.
- La formulazione 'fino alla data odierna' nella contestazione non è automaticamente sufficiente a dimostrare che l'attività associativa sia iniziata o cessata in momenti che legittimino la fungibilità: occorre un accertamento temporale preciso, soprattutto per reati permanenti.
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