Cassazione Civile, Ordinanza n. 23804/2026 del 22/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia nasce dall’impugnazione, proposta in origine da un soggetto privato, di estratti di ruolo relativi a due cartelle di pagamento concernenti contributi INPS. Il Tribunale aveva rigettato la domanda, ritenendo dovuti i contributi e non maturata la prescrizione; la Corte d’appello, in riforma, aveva invece dichiarato non dovute le somme perché prescritte. L’INPS ha proposto ricorso per cassazione con un solo motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell’art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602/1973, come introdotto nel 2021 e poi modificato, sostenendo che la domanda avrebbe dovuto essere dichiarata inammissibile per difetto di interesse ad agire, poiché si trattava di impugnazione dell’estratto di ruolo. Il controricorrente ha resistito; l’Agenzia delle Entrate-Riscossione è rimasta intimata.
La decisione
La Corte di cassazione ha escluso che fosse maturato un giudicato interno sulla questione dell’interesse ad agire, ritenendo che tale profilo fosse rilevabile anche d’ufficio e che la disciplina sopravvenuta sull’impugnazione del ruolo e delle cartelle/avvisi si applicasse anche ai giudizi pendenti e anche ai crediti previdenziali. Poiché il ricorrente originario non aveva allegato e dimostrato alcuno dei pregiudizi tipizzati dall’art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602/1973, la Corte ha cassato senza rinvio la sentenza impugnata e ha dichiarato che il giudizio non poteva essere proposto per difetto di interesse ad agire. Le spese dell’intero processo sono state compensate integralmente tra le parti.
Norme richiamate
art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602/1973
introdotto dall’art. 3-bis del d.l. n. 146 del 2021, conv. con modif. dalla l. n. 215 del 2021; modificato dall’art. 12, comma 1, del d.lgs. n. 110/2024
La norma tipizza e restringe i casi in cui è ammessa l’impugnazione immediata del ruolo, delle cartelle o degli avvisi non notificati o invalidamente notificati, subordinandola alla dimostrazione di specifici pregiudizi; tale disciplina si applica anche ai giudizi pendenti e ai crediti previdenziali.
È stata invocata come parametro del motivo di ricorso per dedurre violazione di legge.
Richiamato dall’INPS nella prospettazione dell’inammissibilità del ricorso introduttivo.
Usato come base del principio di conversione del vizio processuale in motivo di gravame ai fini della formazione del giudicato interno.
Richiamato per aderire alle motivazioni di precedenti decisioni.
art. 241, comma 1, lettera c), d.lgs. n. 33/2025
abrogazione a decorrere da gennaio 2027
È stata menzionata solo per precisare il quadro temporale della disciplina, non applicabile ratione temporis al caso.
Massime di principio
- L’impugnazione immediata del ruolo o delle cartelle/avvisi non notificati o invalidamente notificati è ammissibile solo se il contribuente dimostra uno dei pregiudizi specificamente tipizzati dalla legge; non basta un interesse generico alla contestazione della pretesa.
- L’interesse ad agire ha natura dinamica e può essere inciso da norme sopravvenute applicabili ai giudizi pendenti, con conseguente rilevanza della disciplina vigente al momento della decisione.
- La disciplina restrittiva sull’impugnazione del ruolo ha portata generale e si estende anche ai crediti previdenziali.
- Il giudicato implicito su questioni processuali non si forma quando manca una statuizione espressa sul punto e la questione è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado, salvo le eccezioni espressamente riconosciute dalla giurisprudenza di legittimità.
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