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Cassazione Civile, Ordinanza n. 30485/2021 del 28/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (società)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di addebito emesso dall'INPS per contributi asseritamente dovuti per il periodo agosto 2009 - giugno 2012 e notificato alla società tramite servizio postale. La società, nell'ambito di procedimenti riuniti di opposizione all'esecuzione e di opposizione all'avviso di addebito, ha proposto querela di falso incidentale contro la cartolina di ricevimento, sostenendo che la sottoscrizione apposta sull'avviso di ricevimento non fosse riconducibile né al legale rappresentante né a persona incaricata di ricevere gli atti. La Corte d'appello ha dichiarato inammissibile la querela, ritenendo che la contestazione non investisse un atto coperto da fede privilegiata, poiché la relata non recava specifica attestazione sulla qualità del ricevente. Con il ricorso per cassazione la società ha denunciato violazione degli artt. 145, 149 e 160 c.p.c., degli artt. 1 e 7 L. n. 890/1982 e dell'art. 2700 c.c., sostenendo che, nella notificazione a persona giuridica a mezzo posta, l'avviso di ricevimento deve indicare che la consegna sia avvenuta al legale rappresentante o a soggetto legittimato a ricevere l'atto; in difetto, e ove la firma sia illeggibile senza indicazione della qualità del ricevente, la notifica sarebbe nulla e la querela di falso sarebbe l'unico rimedio esperibile per contestare l'attestazione dell'agente postale.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il motivo. Ha affermato che, nella notificazione a mezzo posta, l'avviso di ricevimento è parte integrante della relata e, quando è sottoscritto dall'agente postale, fa piena prova fino a querela di falso delle attività compiute e delle dichiarazioni rese in sua presenza, inclusa l'identificazione del consegnatario e il nesso tra questi e il destinatario. Nel caso concreto, poiché la consegna risultava effettuata a un soggetto indicato come "ricevente" con firma illeggibile e senza indicazione della diversa qualità del consegnatario, la querela di falso incidentale era ammissibile ed era l'unico strumento idoneo a contestare che la firma non fosse del destinatario o di persona a ciò legittimata. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Bologna in diversa composizione, che dovrà riesaminare la questione e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    viene invocato come parametro del vizio di violazione di legge dedotto in cassazione.

  • artt. 145, 149 e 160 c.p.c.

    richiamati come norme sulla notificazione, in particolare sulla notificazione alle persone giuridiche e sulle nullità della notifica.

  • artt. 1 e 7 L. n. 890/1982

    sono le disposizioni che disciplinano la notificazione a mezzo del servizio postale e gli adempimenti dell'agente postale.

  • art. 2700 c.c.

    richiamato per affermare la fede privilegiata dell'avviso di ricevimento in ordine ai fatti attestati dall'agente postale in sua presenza.

Massime di principio

  • Nella notificazione a mezzo del servizio postale, l'avviso di ricevimento sottoscritto dall'agente postale costituisce atto pubblico e fa piena prova, fino a querela di falso, delle attestazioni concernenti la consegna del plico e l'identità del consegnatario.
  • Quando la notificazione a persona giuridica risulta eseguita a mezzo posta con firma illeggibile sull'avviso di ricevimento e senza indicazione della qualità del ricevente, la contestazione circa la riconducibilità della sottoscrizione al destinatario o a soggetto legittimato a ricevere l'atto non può essere superata con mera prova contraria, ma richiede querela di falso.
  • La mancanza di indicazioni circa la qualità del consegnatario non esclude, di per sé, la fede privilegiata dell'avviso di ricevimento se la consegna è stata attestata dall'agente postale; tale documento resta idoneo a provare la ritualità della notifica fino a impugnazione per falso.
  • La querela di falso incidentale è ammissibile quando la parte intenda contestare il contenuto fidefacente dell'avviso di ricevimento e, in particolare, sostenere che la sottoscrizione apposta non appartenga al destinatario né a persona abilitata a ricevere l'atto.

Come è indicizzato

MaterieNotificazioniImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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