Cassazione Penale, Sentenza n. 43379/2022 del 15/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso denunciava principalmente la violazione dell'art. 20-bis d.lgs. 20 agosto 2000, n. 274: il pubblico ministero doveva presentare l'imputato al giudice di pace nel termine perentorio di 15 giorni dall'accertamento dei fatti, ma nel caso di specie la presentazione avvenne oltre tale termine (fatti accertati il 3/02/2020; autorizzazione alla presentazione il 25/03/2020). La difesa eccepì tempestivamente la tardività all'udienza del 27/04/2021, eccezione però respinta dal Giudice di Pace. Venivano inoltre sollevate censure sulla regolarità del contraddittorio (elezione di domicilio), sulla mancata motivazione circa l'identificazione dell'imputato al momento del controllo di polizia e sulla insufficiente motivazione del parametro sanzionatorio (multa di 10.000 euro), ma tali censure sono state assorbite dalla questione principale circa la tardività della presentazione.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondati i primi due motivi congiunti (violazione dell'art. 20-bis d.lgs. n. 274/2000), constatando che la presentazione dell'imputato davanti al Giudice di Pace avvenne oltre il termine perentorio di 15 giorni e che la nullità a regime intermedio, rilevata dalla difesa, era stata illegittimamente respinta dal giudice di merito. Per tali ragioni la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata e ha disposto la trasmissione degli atti al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bergamo per il prosieguo del procedimento. Le altre doglianze sono state dichiarate assorbite.
Norme richiamate
d.lgs. 20 agosto 2000, n. 274, art. 20-bis
Richiede che, salvo richiesta di archiviazione, il pubblico ministero autorizzi la presentazione immediata entro quindici giorni dall'accertamento dei fatti, indicando data/ora del giudizio e nominando un difensore d'ufficio se occorre; la violazione del termine configura una nullità a regime intermedio rilevabile ai sensi degli artt. 178 e 182 c.p.p.
d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (T.U. immigrazione), art. 14, comma 5-ter
Norma sostanziale contestata: punisce la permanenza nel territorio dello Stato in violazione dell'ordine di espulsione; nel caso ha costituito il fatto-oggetto del procedimento penale ma la sua valutazione sostanziale è rimasta subordinata alla regolarità del procedimento formativo.
codice di procedura penale, artt. 178 e 182
Gli artt. 178 e 182 regolano le nullità: la violazione del termine previsto dall'art. 20-bis configura una nullità a regime intermedio, rilevabile dalla difesa e idonea a incidere sulla validità del giudizio se tempestivamente eccepita.
Massime di principio
- La mancata presentazione dell'imputato da parte del pubblico ministero entro il termine perentorio di 15 giorni previsto dall'art. 20-bis d.lgs. n. 274/2000 costituisce nullità a regime intermedio: deve essere eccepita tempestivamente dalla difesa e, se la nullità è accertata, può determinare l'annullamento della decisione di merito.
- Se la nullità processuale attiene alla corretta instaurazione del giudizio (formazione del contraddittorio o termini essenziali per la presentazione dell'imputato), le altre censure di merito (mancata motivazione su elementi probatori, elezione di domicilio, quantificazione della sanzione) possono risultare assorbite e non essere esaminate.
- Il rigetto da parte del giudice di merito di un'eccezione tempestiva relativa a nullità a regime intermedio può essere motivo di annullamento in Cassazione; in tali casi la Corte può disporre l'annullamento senza rinvio e la trasmissione degli atti al pubblico ministero per il prosieguo, quando l'irregolarità compromette la regolare formazione del giudizio.
- In procedimenti per violazione dell'ordine di espulsione è opportuno verificare preliminarmente la correttezza dei profili procedurali (termine di presentazione, nomina del difensore, regolarità del contraddittorio e identificazione) prima di affrontare il merito della responsabilità e della quantificazione della sanzione.
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