Cassazione Civile, Ordinanza n. 14938/2025 del 04/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (convenuto)
La controversia
La controversia nasce dal rilascio di assegni bancari alla società convenuta, indicati dal ricorrente come consegnati a sola garanzia di un saldo ancora dovuto. Il ricorrente aveva chiesto la condanna della società e dei suoi amministratori per i danni asseritamente derivati dall'incasso degli assegni e, più in generale, dall'istanza di fallimento e dalla successiva procedura concorsuale. In appello, la Corte territoriale aveva riformato la decisione solo quanto alla legittimazione passiva degli amministratori, ma aveva confermato il rigetto nel merito, rilevando sia la mancata specifica censura del capo relativo alla mancanza di un interesse meritevole di tutela, sia il fatto che i danni lamentati fossero comunque ricollegabili alla procedura fallimentare. Nel ricorso per cassazione il ricorrente ha dedotto: 1) violazione degli artt. 132 e 354 c.p.c., sostenendo che gli amministratori erano stati estromessi in una fase iniziale e che la causa avrebbe dovuto essere rimessa al primo giudice; 2) vizio motivazionale, violazione e falsa applicazione dell'art. 96, comma 2, c.p.c., per non avere la sentenza applicato correttamente i principi sul risarcimento del danno cagionato da chi propone istanza di fallimento e per non avere considerato l'asserita condotta fraudolenta dei convenuti; 3) violazione degli artt. 115 e 132 c.p.c. per omessa motivazione su un punto decisivo. Gli intimati non hanno svolto attività difensiva.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Quanto al primo motivo, ha ritenuto che la statuizione del tribunale sul difetto di legittimazione passiva degli amministratori, ancorché formalmente contenuta in un'ordinanza, avesse natura decisoria di sentenza non definitiva; non essendo stata impugnata nei termini né con riserva ex art. 340 c.p.c., essa era passata in giudicato e il motivo non era scrutinabile. Quanto al secondo e al terzo motivo, esaminati congiuntamente, la Corte li ha dichiarati inammissibili perché non colpivano tutte le rationes decidendi della sentenza impugnata: la Corte d'appello aveva infatti anche affermato che sul capo relativo alla mancanza di un interesse meritevole di tutela non era stato proposto uno specifico motivo di gravame, con conseguente giudicato interno; tale ratio autonoma non era stata censurata. Di conseguenza è stato escluso l'interesse all'impugnazione. È stata inoltre disposta, ove dovuto, la sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
Richiamato come norma processuale asseritamente violata nel primo motivo, ma il motivo è stato dichiarato inammissibile per giudicato formatosi sulla statuizione relativa agli amministratori.
La Corte esclude che ricorressero i presupposti per la rimessione al primo giudice, poiché la statuizione sugli amministratori era già passata in giudicato.
Richiamato dal ricorrente per sostenere che la fase iniziale avrebbe consentito ulteriori attività istruttorie; il richiamo non incide sull'esito per l'intervenuto giudicato.
Le decisioni aventi contenuto decisorio, anche se formalmente pronunciate come ordinanza, vanno considerate sentenze non definitive se definiscono una questione pregiudiziale o preliminare.
La sentenza non definitiva avrebbe dovuto essere impugnata nei termini di legge; in mancanza, si forma il giudicato.
Se si vuole differire l'impugnazione della sentenza non definitiva, occorre formulare riserva di appello; tale riserva non risultava effettuata.
Richiamato nel secondo motivo per sostenere la responsabilità risarcitoria del proponente l'istanza di fallimento, ma il motivo è stato ritenuto inammissibile per mancata censura di tutte le rationes decidendi.
Richiamato nel terzo motivo per asserita omessa considerazione delle prove; il motivo non ha superato il vaglio di ammissibilità.
Richiamato anche nel terzo motivo per difetto di motivazione; la censura è stata dichiarata inammissibile.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
La Corte ha dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.
Massime di principio
- Una statuizione che, pur contenuta formalmente in un'ordinanza, ha contenuto decisorio su una questione pregiudiziale o preliminare di merito deve essere trattata come sentenza non definitiva; se non viene tempestivamente impugnata o oggetto di riserva di appello, passa in giudicato.
- L'appello o il ricorso per cassazione sono inammissibili quando non censurano tutte le autonome rationes decidendi poste a fondamento della decisione impugnata: anche una sola ratio non attaccata rende definitivo il decisum e fa difetto l'interesse all'impugnazione.
- Il giudizio di rinvio al primo giudice ex art. 354 c.p.c. non è configurabile quando la questione preliminare o processuale già decisa dal primo giudice sia coperta da giudicato interno.
- Nel sindacato di legittimità, la doglianza che investe una statuizione già coperta da giudicato è non scrutinabile, perché il giudicato preclude la riesame del capo deciso.
- L'asserita erroneità della motivazione o della valutazione delle prove non basta a superare l'inammissibilità del ricorso se non viene colpita la ratio autonoma e decisiva della sentenza impugnata.
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