Cassazione Penale, Ordinanza n. 24989/2026 del 03/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte d'appello deducendo un errore di calcolo nel trattamento sanzionatorio: secondo il ricorso, la pena finale di mesi tre di reclusione sarebbe stata determinata erroneamente, perché applicando correttamente la diminuzione per due circostanze attenuanti riconosciute la pena avrebbe dovuto essere di mesi quattro. La Corte di cassazione ha però rilevato che il motivo non era assistito da interesse processuale, poiché la pena concretamente irrogata risultava più mite rispetto a quella che sarebbe derivata da una corretta applicazione delle regole di diminuzione "in successione" delle circostanze attenuanti.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo insussistente l'interesse processuale a censurare un preteso errore di calcolo che aveva comunque portato a una pena più favorevole per l'imputata rispetto a quella che sarebbe stata irrogata con il corretto meccanismo di diminuzione per le attenuanti. La ricorrente è stata inoltre condannata al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Le attenuanti riconosciute rilevano ai fini della diminuzione della pena; la Corte richiama il corretto criterio di riduzione "in successione" delle circostanze, ma solo per escludere che l'asserito errore abbia prodotto un pregiudizio processualmente rilevante.
In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, la ricorrente è condannata al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità, un motivo che denunci un errore nel calcolo della pena è inammissibile se manca un concreto interesse processuale, ossia se l'eventuale correzione non potrebbe migliorare la posizione dell'imputato.
- Quando la pena applicata risulti più favorevole di quella ottenibile mediante il corretto calcolo delle attenuanti, la censura sull'erronea quantificazione è priva di interesse e non può condurre all'annullamento.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
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