Cassazione Penale, Sentenza n. 10051/2026 del 16/03/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha proposto tre motivi di cassazione: (1) nullità o irregolarità della querela di Francesco D'Onofrio per incongruenze nelle date e nelle firme (due querele con date/firme diverse e rettifiche manoscritte nei verbali di ratifica), con richiesta di declaratoria di improcedibilità e annullamento della sentenza di primo grado; (2) travisamento della prova e violazione delle regole di valutazione probatoria, sostenendo che le prove testimoniali e le dichiarazioni rese dimostrerebbero che il Rega non era presente al momento della consegna delle cambiali apocrife e quindi non poteva essere a conoscenza della falsità; (3) violazione di legge e illogicità della motivazione in ordine alla condanna in solido del Rega al pagamento della provvisionale, nonostante l'estinzione del reato per prescrizione e l'assenza di una contestuale condanna in concorso per due distinti reati.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Sul primo motivo la Corte ha ritenuto che le correzioni a penna e le incertezze sulla indicazione del luogo/data della querela siano meri errori materiali che non incidono sulla validità dell'atto né sulla volontà punitiva del querelante. Sul secondo motivo la Corte ha confermato la valutazione di merito: ha qualificato le decisioni di merito come "doppia conforme" e ha ritenuto congrua e logica la motivazione che ha tratto, da un complesso di elementi fattuali (ruolo del ricorrente nell'operazione commerciale, contatti con la parte offesa, modalità di pagamento, rassicurazioni fornite), la consapevolezza del Rega circa la dazione delle cambiali apocrife, escludendo il vizio di travisamento della prova denunciato. Sul terzo motivo la Corte ha ritenuto infondato il rilievo sulla provvisionale, ricordando il principio per cui la statuizione sulla provvisionale in sede penale è decisione discrezionale e non impugnabile in cassazione. Di conseguenza il ricorso è stato respinto; la sentenza impugnata (che aveva dichiarato estinto il reato per prescrizione ma confermato le statuizioni civili) è stata confermata e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa della parte civile nella misura indicata in dispositivo.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.
Articola i motivi di ricorso per cassazione invocati (violazione di legge e travisamento della prova). La Corte ha ritenuto che i motivi prospettati non raggiungono la soglia di rilevanza richiesta e non dimostrano violazione di legge né travisamento della prova.
art. 336 e art. 337, cod. pen.
Richiamati dal ricorrente in relazione all'irregolarità della querela: la Corte ha interpretato le irregolarità formali riportate (correzioni di data, incertezze sulla scritta 'Baiano') come mero errore materiale non idoneo a inficiare la validità della querela né la volontà punitiva del querelante.
Norma relativa al reato contestato (falsità di titoli cambiari o falsità in scrittura privata a seconda della fattispecie). Le corti di merito, e la Cassazione di conferma, hanno ritenuto provata la responsabilità del ricorrente in relazione alla consapevolezza della circolazione di titoli falsificati.
Riguarda i limiti e i criteri della valutazione della prova. La Corte ha ritenuto che la valutazione probatoria di merito sia coerente e motivata e non sostituibile in cassazione, soprattutto in presenza di una doppia conforme.
art. 546, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.
Richiamata rispetto ai profili di impugnazione in appello; la Cassazione ha ritenuto che le doglianze non dimostrino un vizio valutativo tale da giustificare la cassazione.
art. 641 e art. 539, comma 2, cod. pen.
Richiamati nel terzo motivo in relazione alla disciplina della responsabilità e delle statuizioni civili. La Corte ha sottolineato che la decisione sulla provvisionale è discrezionale e, pertanto, non impugnabile in cassazione.
Giurisprudenza - principio della "doppia conforme" (Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019)
Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, Rv. 277218 - 01
La sentenza di appello che riprende e si salda con la motivazione di primo grado costituisce con essa un corpo decisionale unico; ciò limita l'intervento della Cassazione sulla valutazione dei fatti e delle prove salvo profili di illogicità o vizio giuridico manifesto.
Massime di principio
- Errori materiali o correzioni formali in una querela (date cancellate, annotazioni a penna) non ne determinano automaticamente la nullità se resta chiara la volontà del querelante di esercitare l'azione penale.
- In presenza di una "doppia conforme" (motivazioni di primo e secondo grado che si saldano), la Cassazione interviene con maggior cautela sulla valutazione probatoria: il ricorrente deve dimostrare un evidente travisamento o un vizio logico-giuridico manifesto.
- Per contestare il giudizio di merito sulla prova non basta proporre versioni alternative dei fatti; occorre mostrare contraddizioni logiche, impossibilità dei fatti così come motivati o vizio nella valutazione dei mezzi di prova.
- La declaratoria di prescrizione estingue il reato dal punto di vista penale, ma non necessariamente le obbligazioni civili correlate: le statuizioni civili possono essere confermate anche se il reato è estinto per prescrizione.
- La concessione e quantificazione della provvisionale in sede penale è atto discrezionale e, in quanto tale, difficilmente censurabile con il ricorso per cassazione.
- Quando l'accusa si basa su un quadro fattuale complesso (operazione commerciale, ripartizione dei pagamenti, contatti fra le parti), la prova della consapevolezza del dolo può essere desunta da elementi indiziari concatenati e non solo dalla presenza materiale al momento dell'evento determinante.
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