Cassazione Penale, Sentenza n. 22233/2026 del 16/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza d'appello che, riformando la decisione del Giudice di pace, aveva assolto l'imputato per il delitto di diffamazione (art. 595 c.p.) ritenendo operante l'esimente di cui all'art. 598 c.p. Il Procuratore generale e la parte civile contestano: (a) la mancata spiegazione, da parte del giudice di appello, del nesso tra le frasi offensive riportate nella memoria difensiva depositata nell'ambito di un procedimento disciplinare e l'oggetto di quel procedimento, necessario per applicare l'art. 598 c.p.; (b) la violazione del diritto di replica della parte civile all'udienza di appello, negato dal giudice territoriale; (c) l'erronea estensione dell'esimente ad affermazioni sulla personalità della parte civile ritenute estranee ai temi del procedimento disciplinare.
La decisione
La Corte dichiara inammissibili entrambi i ricorsi. Sulla questione del diritto di replica la Corte osserva che il diritto di replica spetta anche alla parte civile ma la sua violazione, non essendo causa di nullità assoluta (salvo il diritto di parola ultimo per imputato e suo difensore), sarebbe una nullità relativa che andava eccepita immediatamente: non risulta eccepita in udienza e quindi la doglianza è tardiva. Quanto all'esimente ex art. 598 c.p., la Corte conferma che il giudice d'appello ha adeguatamente motivato riconoscendo che le affermazioni contenute nella memoria difensiva erano strumentali a contestare l'attendibilità dell'esponente e, pertanto, attinenti all'oggetto del procedimento disciplinare; di conseguenza la scriminante era applicabile e la sentenza di appello non è viziata. Per tali ragioni i ricorsi sono inammissibili. Il ricorrente Zauli Carlo viene condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende (ai sensi dell'art. 616 c.p.p.), per l'evidente inammissibilità dei motivi.
Norme richiamate
art. 595 cod. pen. (diffamazione)
Il fatto in esame era originariamente qualificato come diffamazione. Il procedimento verteva sulla punibilità delle affermazioni ritenute offensive.
art. 598 cod. pen. (esimente per offese in atti e discorsi difensivi)
Applicata dal giudice d'appello: l'esimente trova applicazione quando le espressioni offensive sono strumentali e attinenti all'oggetto della controversia/disciplina (anche in procedimento disciplinare), a tutela della libertà di difesa; non richiede veridicità delle offese ma il rapporto di strumentalità con le tesi difensive.
art. 523 cod. proc. pen. (discussione e diritto di replica)
Riconosce il diritto di replica anche al difensore della parte civile (comma 4). La Corte ricorda però che la tutela contro la violazione di tale diritto è soggetta alla disciplina delle nullità: il mancato rispetto dell'ordine della discussione integra una nullità relativa, eccepibile immediatamente.
art. 177 cod. proc. pen. (tassatività delle nullità)
Richiamato per affermare che le nullità non previste espressamente dalla legge non possono essere automaticamente riconosciute; la violazione del diritto di replica della parte civile non determina nullità assoluta salvo eccezioni previste.
art. 125 cod. proc. pen., comma 3
Citato in rapporto all'osservazione della parte civile circa l'erronea applicazione dell'esimente; la Corte valuta l'interpretazione dell'art. 598 alla luce della normativa processuale.
art. 616 c.p.p. (condanna per spese e ammende)
Imposto al ricorrente (Zauli Carlo) il pagamento delle spese processuali e di una somma alla cassa delle ammende per l'inammissibilità manifestamente infondata dei ricorsi.
Massime di principio
- Il diritto di replica spetta anche alla parte civile, ma la sua violazione non sempre determina nullità assoluta; se la nullità è relativa va eccepita immediatamente in udienza, altrimenti la doglianza risulterà inammissibile in sede di gravame successivo.
- L'esimente di cui all'art. 598 c.p. si applica anche nei procedimenti disciplinari (ordine forense) e tutela la libertà di difesa: le affermazioni offensive sono scriminate se sono strumentali e direttamente attinenti all'oggetto della controversia/disciplina, anche se contengono elementi personali non provati.
- Le affermazioni contenute in atti difensivi vanno valutate unitariamente: non sempre è corretta una distinzione tassativa tra passaggi 'scriminati' e 'non scriminati' se tutti contribuiscono alla stessa strategia difensiva volta a contestare l'attendibilità dell'esponente.
- Le questioni di nullità processuale vanno tempestivamente eccepite; la mancata eccezione immediata comporta l'irricevibilità della doglianza in sede di cassazione.
- La Corte può condannare il ricorrente al pagamento di spese e ammende quando i motivi di impugnazione risultino evidentemente inammissibili o strumentali.
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