Sentenza del 22/07/2015 n. 15422 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha contestato la cartella di pagamento n. XXXXX, di importo pari a Euro 334.981,30, lamentando irregolarità nella notificazione dell’atto e deducendo, con due motivi, la violazione delle norme sulla notificazione nonché l’omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione della sentenza d’appello. In particolare, ha contestato che la tempestiva impugnazione della cartella potesse dimostrare, tramite il raggiungimento dello scopo previsto dall’art. 156, comma 3, c.p.c., la piena conoscenza legale dell’atto.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dichiarando entrambi i motivi inammissibili. Il primo motivo non indicava specificamente le disposizioni normative asseritamente violate; entrambi i motivi, inoltre, erano privi del quesito di diritto e del momento di sintesi richiesti, ratione temporis, dall’art. 366-bis c.p.c. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 5.000,00 per compensi, oltre Euro 150,00 per spese borsuali, IVA e CPA.
Norme richiamate
D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54-bis
La cartella era stata emessa a seguito della liquidazione automatizzata dell’IVA prevista dalla norma.
Codice di procedura civile, art. 156, comma 3
Il giudice d’appello aveva richiamato il principio del raggiungimento dello scopo, ritenendo che la tempestiva impugnazione della cartella dimostrasse la conoscenza dell’atto da parte del contribuente. La Cassazione non ha esaminato nel merito tale applicazione, perché i motivi erano inammissibili.
Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, nn. 3 e 5
Le disposizioni individuano, rispettivamente, il vizio di violazione o falsa applicazione di legge e il vizio di omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione dedotti dal ricorrente.
Codice di procedura civile, art. 366-bis
Per i ricorsi soggetti alla disciplina ratione temporis applicabile, imponeva la formulazione del quesito di diritto e, per il vizio motivazionale, del momento di sintesi. La loro mancanza ha determinato l’inammissibilità dei motivi.
Codice di procedura civile, art. 378
È stato richiamato esclusivamente quale disposizione relativa al deposito della memoria del ricorrente nel giudizio di legittimità.
Massime di principio
- Nel giudizio di Cassazione è essenziale indicare con precisione le norme che si assumono violate e formulare i motivi secondo i requisiti processuali applicabili al momento della proposizione del ricorso; carenze formali possono impedire qualsiasi esame del merito.
- La tempestiva impugnazione di un atto può costituire indice della sua conoscenza e, in determinati casi, consentire il raggiungimento dello scopo della notificazione, ma tale principio non elimina l’esigenza di dedurre correttamente e specificamente le violazioni denunciate.
- Quando la Cassazione dichiara inammissibile il ricorso, la decisione non necessariamente conferma nel merito la correttezza di ogni argomentazione della sentenza impugnata: il processo termina per un vizio del ricorso, con conseguente soccombenza e condanna alle spese.
- Le contestazioni sulla notificazione devono indicare concretamente quale formalità sia stata violata, quale conseguenza giuridica ne deriverebbe e perché l’eventuale conoscenza dell’atto non sarebbe sufficiente a sanare il vizio.
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