Cassazione Penale, Ordinanza n. 35985/2025 del 05/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputata ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna pronunciata in primo grado per furto di energia elettrica. Con un unico motivo ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione in relazione sia all'affermazione di responsabilità penale sia al riconoscimento dell'aggravante della violenza sulle cose. La Corte di cassazione ha rilevato che le censure erano in sostanza riproduttive di quelle già esaminate e respinte in appello, senza una critica specifica alle argomentazioni della sentenza impugnata. Nel merito, ha richiamato gli elementi valorizzati dai giudici di merito: controllo sul contatore a seguito di segnalazione, verbale di verifica che attestava un allaccio abusivo alla rete elettrica presso l'abitazione dell'imputata, dichiarazioni del tecnico che confermavano il verbale, verbale di identificazione e C.N.R. dai quali risultava la residenza dell'imputata nell'immobile e la sua qualità di utilizzatrice della fornitura domestica.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il motivo non specifico perché coincidente con doglianze già disattese in appello e comunque infondato alla luce della motivazione della Corte territoriale, ritenuta lineare e coerente nel fondare la responsabilità dell'imputata per il furto di energia elettrica aggravato dalla violenza sulle cose. Conseguentemente ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
base incriminatrice del furto, applicata al prelievo abusivo di energia elettrica.
aggravante della violenza sulle cose, ritenuta configurabile anche nel caso di allaccio abusivo alla rete elettrica utilizzato dall'agente.
ulteriore aggravante richiamata nella sentenza di merito tra quelle contestate e confermate.
in caso di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende, in assenza di cause di esonero.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riproporre, senza autonoma critica specifica, le medesime censure già dedotte in appello e puntualmente disattese dal giudice di merito.
- In tema di furto di energia elettrica, risponde del reato anche chi si avvalga consapevolmente di un allaccio abusivo alla rete realizzato da terzi.
- L'aggravante della violenza sulle cose è configurabile, nel furto di energia elettrica, anche quando la manomissione materiale sia stata compiuta da un terzo, purché l'agente faccia uso dell'allaccio e la circostanza oggettiva sia da lui conosciuta o ignorata per colpa.
- La distinzione tra autore materiale della manomissione e beneficiario dell'energia è rilevante solo se incide sull'elemento soggettivo; in difetto, la responsabilità e l'aggravante possono essere ravvisate in capo all'utilizzatore consapevole.
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