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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 08179/2026 del 02/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna il decreto di convalida del trattenimento disposto dal Questore e confermato dal Giudice di Pace, articolando tre motivi: 1) violazione dell'art. 8 CEDU e dell'art. 19 d.lgs. 286/98 per omessa valutazione del diritto alla vita familiare e del radicamento sul territorio (il Tribunale per i minorenni aveva riconosciuto il ruolo centrale del ricorrente nella crescita dei figli); 2) carenza di motivazione circa le ragioni giustificative del trattenimento e mancata valutazione concreta del pericolo di fuga (il ricorrente segnala disponibilità di alloggio presso la madre); 3) vizio nella prospettazione secondo cui l'assenza di titolo di soggiorno giustificherebbe di per sé il trattenimento, senza valutare misure alternative e senza accertare concretamente il pericolo di fuga.

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto infondati tutti e tre i motivi. Sul primo punto ha confermato che il giudice di convalida deve verificare incidentalmente la manifesta illegittimità del decreto di espulsione e considerare il divieto di espulsione previsto dall'art. 19 TUI e i profili dell'art. 8 CEDU; tuttavia, nel caso di specie il decreto prefettizio e il provvedimento impugnato hanno motivato l'insussistenza delle condizioni ostative e il Giudice di Pace ha adeguatamente bilanciato il diritto familiare con l'interesse di ordine pubblico, richiamando anche la decisione del Tribunale sul diniego del permesso di soggiorno. Sul secondo motivo la Corte ha ritenuto che la motivazione del Giudice di Pace fosse logica e coerente: il pericolo di fuga è stato valutato alla luce dell'assenza di documenti di viaggio validi, della pluralità di condanne e dell'assenza di titolo per il soggiorno; le critiche attengono ad un merito non censurabile in questa sede. Sul terzo motivo la Corte ha confermato il principio secondo cui il possesso di un passaporto o documento equipollente in corso di validità è requisito necessario per l'adozione di misure alternative al trattenimento ai sensi dell'art. 14, comma 1-bis TUI; in assenza di tale documento il ristretto non poteva beneficiare delle misure alternative. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e i suoi dati identificativi sono stati omessi.

Norme richiamate

  • art. 8 CEDU

    Tutela della vita privata e familiare: l'espulsione può costituire ingerenza che richiede bilanciamento tra interessi pubblici e grado di integrazione del soggetto; il giudice che convalida il trattenimento deve considerare incidentalmente tale profilo

  • art. 14 d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (TUI)

    disciplina il trattenimento e la convalida; la Corte richiede interpretazione costituzionalmente orientata e riconosce la necessità di motivazione non apparente per la convalida

  • art. 19 d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286

    Elenca condizioni ostative all'espulsione (es. convivenza con parenti entro il secondo grado o coniuge italiano). Le condizioni vanno interpretate in modo non tassativo e, insieme all'art. 8 CEDU, rilevano nel bilanciamento per decidere sull'espulsione

  • d.l. 11 ottobre 2024, n. 145, convertito con legge 9 dicembre 2024, n. 187

    Ha inciso sul regime procedurale del trattenimento; la giurisprudenza deve tener conto delle novità procedurali nel controllo di convalida

  • art. 5 CEDU

    Principio relativo alla libertà personale richiamato per orientare l'interpretazione dell'art. 14 TUI in sede di convalida

  • art. 14, comma 6, d.lgs. 286/1998

    Stabilisce i limiti di impugnazione dei decreti di convalida/proroga del trattenimento in Cassazione; la Corte interpreta tale limite in chiave costituzionalmente orientata estendendo la nozione di 'violazione di legge' alla motivazione inesistente o meramente apparente

  • art. 14, comma 1-bis, d.lgs. 286/1998

    «Nei casi in cui lo straniero è in possesso di passaporto o altro documento equipollente in corso di validità ... il questore, in luogo del trattenimento ... può disporre una o più delle seguenti misure: a) consegna del passaporto ...; b) obbligo di dimora ...; c) obbligo di presentazione ...»

    La disposizione richiede il possesso di documento valido come presupposto necessario per l'adozione di misure alternative al trattenimento; l'assenza del documento legittima il mantenimento del trattenimento

  • Direttiva 2008/115/CE (direttiva rimpatri)

    Rilevante per l'interpretazione del regime delle misure alternative e del principio di proporzionalità nella misura restrittiva della libertà

  • art. 111, comma 7 Cost.

    Richiama la garanzia del giusto processo e l'interpretazione estensiva della nozione di 'violazione di legge' ammissibile in Cassazione per vizi di motivazione gravemente carenti

  • art. 133 cod. pen. (criteri di bilanciamento)

    Richiamato per il paragone valutativo tra pericolosità del soggetto e livello di integrazione/fattori familiari nel decidere l'espulsione

Massime di principio

  • Il giudice che convalida il trattenimento deve verificare incidentalmente la manifesta illegittimità del decreto di espulsione e considerare i profili dell'art. 8 CEDU; tuttavia questa verifica può legittimare il rigetto se, sul piano concreto, il provvedimento amministrativo ha motivato l'insussistenza di condizioni ostative
  • La mancanza di un documento di viaggio o di un passaporto in corso di validità è elemento decisivo e costituisce motivo legittimo per ritenere il pericolo di fuga e per negare misure alternative al trattenimento ai sensi dell'art. 14, comma 1-bis TUI
  • Le misure alternative al trattenimento sono ammesse solo se sussistono i presupposti normativi (es. documento valido) e la loro applicabilità richiede un giudizio di proporzionalità basato su tutte le circostanze concrete
  • La motivazione del provvedimento di convalida deve essere coerente e non meramente apparente: in Cassazione è sindacabile la motivazione inesistente o del tutto carente, ma non il mero apprezzamento di merito del giudice di pace
  • Nel bilanciamento tra diritto alla vita familiare e interesse pubblico alla sicurezza, la giurisprudenza richiede un esame comparativo tra grado di integrazione del soggetto e sua pericolosità; esiti concreti (accertamenti precedenti, condanne, valutazioni di altri giudici) possono giustificare l'espulsione o il mantenimento del trattenimento

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