Cassazione Civile, Ordinanza n. 11222/2025 del 28/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (assicurazione)
La controversia
La controversia nasce da un incendio occorso in un immobile durante lavori eseguiti in subappalto. Una compagnia assicurativa aveva risarcito i proprietari danneggiati e si era surrogata nei loro diritti, agendo poi in rivalsa contro il soggetto indicato come responsabile e chiamando in garanzia la società appaltatrice e il subappaltatore. Successivamente, la società appaltatrice ha promosso un autonomo giudizio per far dichiarare la simulazione o, in subordine, l'inefficacia ex art. 2901 c.c. di un atto di separazione consensuale con trasferimento di beni immobili, al fine di aggredire tali beni per soddisfare il credito derivante dalla precedente vicenda risarcitoria. In primo grado il tribunale ha accolto la domanda revocatoria e ha ritenuto operante la manleva nei confronti dei soci della società subappaltatrice estinta; in appello la corte territoriale ha confermato la revocatoria e ha condannato la compagnia assicurativa a manlevare i soci della società estinta. La compagnia assicurativa ha quindi proposto ricorso principale deducendo: nullità della sentenza d'appello per mancata integrazione del contraddittorio nei confronti di un terzo; erronea applicazione dell'art. 1917 c.c. e contestazione della legittimazione/operatività della manleva a favore dei soci della società cancellata. Il soccombente incidentale ha invece censurato la sentenza per avere considerato utilizzabile, ai fini della ricostruzione dei fatti, una precedente sentenza emessa nei confronti di società già estinta, oltre che per la revocatoria: asserita mancanza di un credito preesistente, prescrizione dell'azione ex art. 2903 c.c. e assenza dell'elemento soggettivo fraudolento, trattandosi di atto compiuto in esecuzione degli accordi di separazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo del ricorso incidentale, ritenendo fondate le censure contro l'uso, da parte dei giudici di merito, della sentenza del Tribunale di Torino pronunciata nei confronti di una società già estinta e mai partecipante al giudizio. Ha quindi escluso che tale decisione potesse valere, nel processo successivo, come base per ritenere incontroversi i fatti storici e per fondare l'accertamento della responsabilità dei soci della società estinta. È stato invece dichiarato inammissibile il primo motivo del ricorso principale per difetto di specificità/autosufficienza ex art. 366, n. 6, c.p.c. Sono stati assorbiti gli ulteriori motivi del ricorso incidentale e il secondo motivo del ricorso principale. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello di Catanzaro in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
L'azione revocatoria era stata proposta per rendere inefficace, nei confronti del creditore, il trasferimento di beni compiuto con atto di separazione consensuale.
È stata dedotta la prescrizione dell'azione revocatoria; la censura è rimasta assorbita dall'accoglimento del primo motivo incidentale.
Richiamato dal ricorrente principale per contestare l'operatività della garanzia di manleva nei confronti dei soci della società estinta.
La Corte ha ricordato che la violazione dell'integrazione del contraddittorio in appello è deducibile solo in presenza di specifiche ipotesi di litisconsorzio necessario, mentre negli altri casi opera la preclusione derivante dall'art. 157, comma 3, c.p.c.
art. 366, primo comma, n. 6, c.p.c.
Il primo motivo del ricorso principale è stato ritenuto inammissibile per mancata specifica indicazione e trascrizione degli atti su cui la censura si fondava.
Richiamato nel principio sulla rilevabilità d'ufficio del vizio di mancata integrazione del contraddittorio nei casi di litisconsorzio necessario iniziale.
Richiamato nel medesimo principio sui casi di litisconsorzio necessario processuale determinato da ordine del giudice.
È stato indicato come norma che preclude alla parte di dedurre in cassazione una nullità da essa stessa non tempestivamente rilevata, fuori dai casi di litisconsorzio necessario rilevabili d'ufficio.
art. 24 Cost.
Richiamato nel motivo incidentale relativo alla dedotta lesione del diritto di difesa per l'erronea valutazione della sentenza del Tribunale di Torino.
art. 111 Cost.
Richiamato nel motivo incidentale sul corretto svolgimento del processo e sulla motivazione della decisione.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Norma di legittimità invocata per la violazione di legge nei motivi di ricorso principale e incidentale.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Norma di legittimità invocata per omesso esame di fatti decisivi; i relativi motivi sono stati accolti o dichiarati assorbiti secondo i casi.
Massime di principio
- Una sentenza pronunciata nei confronti di un soggetto già estinto e mai ritualmente evocato in giudizio non può essere utilizzata, in un diverso processo, come base affidabile per ritenere pacifici i fatti ivi asseritamente accertati, né per fondare automaticamente la responsabilità di altri soggetti rimasti estranei a quel giudizio.
- L'estinzione della società non elimina, di per sé, la riferibilità dei rapporti ai soci subentranti, ma tale successione nei rapporti non consente di attribuire efficacia probatoria a una decisione resa contro un soggetto processualmente inesistente se i soci non sono stati parte del giudizio originario.
- La censura in cassazione per omessa integrazione del contraddittorio è inammissibile se non viene indicato con precisione, attraverso specifica trascrizione o puntuale riproduzione degli atti rilevanti, il contenuto dell'appello e il presupposto processuale che renderebbe necessario il litisconsorzio.
- La violazione dell'art. 331 c.p.c. in appello è deducibile in cassazione solo nei casi in cui la situazione integri litisconsorzio necessario iniziale o processuale rilevabile d'ufficio; negli altri casi opera la preclusione di cui all'art. 157, comma 3, c.p.c.
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