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Cassazione Penale, Ordinanza n. 25296/2025 del 09/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la decisione di primo grado in materia di stupefacenti. Deduceva violazione di legge e vizio motivazionale per la mancata riqualificazione del fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990, sostenendo che la condotta dovesse essere ritenuta di lieve entità. Il ricorso era tuttavia ritenuto del tutto assertivo e privo di specificità, perché non si confrontava con la motivazione della Corte territoriale, la quale aveva valorizzato la detenzione di 1,9 kg di hashish e il ruolo dell'imputato quale vettore dello stupefacente tra due città, elementi incompatibili con una minima offensività della condotta.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il motivo manifestamente infondato e privo di specificità, evidenziando che la Corte d'appello aveva correttamente richiamato la motivazione di primo grado e aveva congruamente valorizzato quantità, modalità e contesto della condotta per escludere la lieve entità ex art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    La fattispecie di lieve entità è riconoscibile solo quando la condotta presenti minima offensività penale, da valutarsi complessivamente alla luce di qualità e quantità della sostanza, mezzi, modalità e circostanze dell'azione; uno solo degli indici può risultare assorbente in senso negativo.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    In caso di inammissibilità del ricorso, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

  • Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000

    È richiamata per escludere che nel caso concreto vi fosse assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Massime di principio

  • Nel reato di detenzione o cessione di stupefacenti, la qualificazione del fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990 richiede una valutazione complessiva della concreta offensività, non potendo fondarsi su un singolo dato isolato.
  • La lieve entità non è compatibile con elementi che denotino un inserimento non occasionale dell'agente nel circuito del narcotraffico o una capacità professionale di operare nel mercato degli stupefacenti.
  • La sola dimensione quantitativa della sostanza non è decisiva né in senso favorevole né in senso sfavorevole: occorre considerare congiuntamente qualità, quantità, mezzi, modalità e circostanze dell'azione.
  • Nel giudizio di legittimità, il motivo che non si confronti con la ratio decidendi della sentenza impugnata e si limiti a mere affermazioni assertive è inammissibile per difetto di specificità.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penale
SottomaterieLieve entità
IstitutiOnere della prova

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