Sentenza del 14/12/2022 n. 259 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Friuli Venezia Giulia
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Ricorso avverso avvisi di accertamento per il recupero dell'Imposta Unica sulle scommesse (annualità 2011-2015) emessi nei confronti dei CTD e del bookmaker estero xxxxx, per avere raccolto scommesse in Italia in assenza di concessione/ autorizzazione; questioni sollevate: nullità degli atti per mancata traduzione in inglese, errata qualificazione dei CTD come "gestori" (per conto terzi), localizzazione della conclusione dei contratti di scommessa all'estero (Malta), violazione del diritto UE (libera prestazione di servizi, divieto di discriminazione, doppia imposizione), incompatibilità dell'imposta con la normativa UE (imposte sul volume d'affari) e applicabilità delle esimenti/sanzioni per incertezza normativa.
La decisione
La Corte d'appello tributaria ha rigettato gli appelli e confermato le sentenze di primo grado. Ha ritenuto provata l'attività di raccolta e pagamento delle vincite svolta dai CTD per conto del bookmaker privo di concessione, la corretta motivazione degli avvisi di accertamento e la legittimità dell'applicazione dell'Imposta Unica ai sensi dell'art.1, comma 66, L. n.220/2010 e del d.lgs. n.504/1998, con applicazione dell'aliquota nella misura massima prevista (art.4 D.lgs. 504/1998) sulla base dell'art.24, comma 10, D.L. 6 luglio 2011 n.98. Sono state respinte le eccezioni relative alla mancata traduzione, alla conclusione dei contratti all'estero, alla presunta violazione degli articoli 49 e 56 TFUE e alla doppia imposizione. È stata ritenuta inapplicabile l'esimente sulle sanzioni per mancata incertezza normativa. Le spese del presente grado sono compensate tra le parti.
Norme richiamate
D.Lgs. 23 dicembre 1998, n. 504 (Imposta Unica sulle scommesse)
Base normativa dell'imposta unica; l'art.3 individua il soggetto passivo come chi 'gestisce' scommesse, con o senza concessione; l'art.4 stabilisce le aliquote cui fare riferimento per l'applicazione dell'imposta.
D.L. 6 luglio 2011, n. 98, art.24 comma 10 (convertito dalla L. 15 luglio 2011, n. 111)
Consente all'Amministrazione di applicare l'aliquota d'imposta nella misura massima prevista; utilizzato dall'Ufficio per applicare l'aliquota massima in caso di raccolta da operatori privi di concessione.
Legge 13 dicembre 2010, n. 220, art.1 comma 66
"a) l'articolo 1 del decreto legislativo, 23 dicembre 1998, n, 504, si interpreta nel senso che l'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse è comunque dovuta ancorché la raccolta del gioco, compresa quella a distanza, avvenga in assenza ovvero di inefficacia della concessione rilasciata dal ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato; b) l'articolo 3 del decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, si interpreta nel senso che soggetto passivo d'imposta è chiunque, ancorché in assenza o in caso di inefficacia della concessione rilasciata dal Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, gestisce con qualunque mezzo, anche telematico, per conto proprio o di terzi, anche ubicati all'estero, concorsi pronostici o scommesse di qualsiasi genere. Se l'attività è esercitata per conto di terzi, il soggetto per conto del quale l'attività è esercitata è obbligato solidalmente al pagamento dell'imposta e delle relative sanzioni."
Norma interpretativa autentica che estende l'assoggettamento all'Imposta Unica anche alle raccolte effettuate in assenza di concessione e stabilisce la responsabilità solidale del mandante (allibratore) quando l'attività è esercitata per conto di terzi; base principale per ritenere CTD soggetti passivi solidalmente con il bookmaker estero.
D.M. 111/2006, art.18 comma 1
"L'accettazione delle scommesse presso i luoghi di vendita è certificata esclusivamente dalla ricevuta di partecipazione emessa dal terminale di gioco."
Stabilisce che il momento/luogo di accettazione della puntata è certificato dalla ricevuta emessa in Italia; usato per localizzare la conclusione del contratto di scommessa sul territorio italiano.
Art. 1326 c.c. (richiamato nella motivazione)
Principio di diritto interno sulla conclusione dei contratti; la Corte ha ritenuto prevalente il criterio collegato al momento dell'accettazione e incasso della puntata (ricevuta in Italia) per determinare la localizzazione della scommessa.
Giurisprudenza Corte di Giustizia UE, causa C-788/18 (sentenza 26/02/2020)
"...essa esercita, in qualità di intermediario ... un'attività di offerta e di raccolta di scommesse... tale attività di gestione di scommesse ...costituisce una condizione necessaria ai fini dell'assoggettamento all'imposta unica."
La CGUE ha confermato che gli intermediari che raccolgono scommesse per bookmakers esteri svolgono attività di gestione soggetta a imposizione e che possono essere ritenuti solidalmente responsabili con il mandante estero.
Corte Costituzionale, sentenza n.27/2018
"...il generale concetto di 'gestione' include anche l'attività svolta 'per conto di terzi', compresi i bookmakers con sede all'estero e privi di concessione."
Ha ritenuto costituzionalmente legittima l'interpretazione per cui ricevitorie che operano per conto di bookmakers privi di concessione sono soggette all'Imposta Unica e possono essere obbligate al versamento del tributo.
D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art.6 comma 2
Norma sulle esimenti riguardanti le sanzioni per incertezza; la Corte ha ritenuto inapplicabile l'esimente per mancanza di oggettiva incertezza alla luce della norma interpretativa del 2010 e della giurisprudenza consolidata.
Direttiva 2006/112/CE, art.401 (richiamata)
Questione sollevata sulla possibile natura di imposta sul volume d'affari: la Corte ha escluso che l'Imposta Unica sia assimilabile a una imposta sul volume d'affari armonizzata (IVA) e ha ritenuto che si tratti di imposta indiretta non armonizzata, rimessa alla disciplina nazionale.
TFUE, artt. 49 e 56 (richiamati dagli appellanti)
Le eccezioni basate sulla libertà di stabilimento e prestazione di servizi sono state rigettate: la Corte ha ritenuto compatibile la normativa nazionale che assoggetta a imposta le raccolte svolte sul territorio, anche se l'operatore è stabilito in altro Stato membro, purché non vi sia una discriminazione ingiustificata rispetto agli operatori nazionali.
Cassazione Sez. Trib. Ord. n. 8757/30.3.2021 (cited)
Confermato orientamento di merito secondo cui i punti di raccolta che operano per conto di bookmakers esteri privi di concessione svolgono attività gestoria sufficiente per l'assoggettamento all'Imposta Unica e la responsabilità solidale.
Massime di principio
- I soggetti che in Italia raccolgono scommesse per conto di operatori esteri privi di concessione (es. CTD) possono essere considerati soggetti passivi dell'Imposta Unica: l'attività di ricezione, incasso della puntata, emissione della ricevuta e pagamento delle vincite configura gestione rilevante ai fini dell'imposizione.
- La localizzazione della scommessa rileva in base al momento/luogo di accettazione e incasso (ricevuta emessa sul territorio): anche se l'allibratore è stabilito all'estero, se la raccolta avviene in Italia l'imposta è dovuta.
- La norma interpretativa (art.1 comma 66 L.220/2010) rende esplicita la responsabilità solidale del mandante (bookmaker) quando l'attività è svolta per conto di terzi; ciò legittima il recupero del tributo nei confronti sia dei punti di raccolta sia dell'operatore estero.
- La mancata traduzione degli atti tributari nella lingua del contribuente non determina di per sé la nullità degli avvisi: non esiste obbligo normativo di traduzione quando il destinatario ha comunque compreso i motivi della pretesa e ha esercitato tempestivamente le azioni difensive.
- Le censure basate sul diritto UE (libera prestazione di servizi, divieto di discriminazione, doppia imposizione) non precludono, di regola, l'applicazione di imposte nazionali non armonizzate quando lo Stato esercita la propria potestà fiscale sul territorio e la normativa è applicata in modo non discriminatorio.
- L'Imposta Unica sulle scommesse è considerata imposta indiretta non armonizzata (non IVA): non è automaticamente incompatibile con la normativa UE sulle imposte sul volume d'affari.
- Per ottenere esimenti o attenuanti sulle sanzioni per presunta incertezza normativa è necessario dimostrare un'effettiva e oggettiva incertezza al tempo dei fatti; norme interpretative precedenti e giurisprudenza consolidata riducono la possibilità di invocare tale esimente.
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