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Sentenza

Sentenza del 14/12/2022 n. 5877 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio

Accertamento - Redditi di lavoro dipendente - Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica araba d'Egitto per evitare le doppie imposizioni - Percipiente con doppia cittadinanza, residente in Italia, ma non al solo scopo di prestare servizio presso l'Ambasciata egiziana - Potestà impositiva dello Stato italiano - Sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Impugnazione di un accertamento tributario relativo a redditi di lavoro dipendente percepiti dal ricorrente per attività svolta alle dipendenze dell'Ambasciata egiziana. Il ricorrente sosteneva che, in base alla Convenzione tra Italia e Egitto per evitare le doppie imposizioni, tali redditi non dovevano essere assoggettati alla potestà impositiva italiana. La questione si è risolta valutando lo status di cittadinanza e residenza e il motivo del trasferimento di residenza in Italia (se esclusivamente per prestare servizio presso l'Ambasciata).

La decisione

La Corte ha ritenuto sussistente la potestà impositiva dello Stato italiano sui redditi di lavoro dipendente in esame. Pur essendo il lavoro prestato alle dipendenze dell'Ambasciata egiziana e in territorio considerato egiziano, è risultato provato che il percettore era cittadino e residente in Italia e che il trasferimento della residenza in Italia era avvenuto ben otto anni prima dell'inizio dell'attività presso l'Ambasciata, dunque non esclusivamente allo scopo di prestare servizio diplomatico. Sulla base dell'art. 49 del d.P.R. 917/86 e dell'art. 19, comma 1 della Convenzione Italia-Egitto, l'Italia conserva il diritto di tassare tali redditi.

Norme richiamate

  • d.P.R. 917/86 (TUIR), art. 49

    L'art. 49 qualifica e disciplina i redditi di lavoro dipendente; è utilizzato per inquadrare fiscalmente i compensi percepiti dal dipendente dell'ambasciata e per legittimare l'imposizione in capo al residente italiano.

  • Convenzione per evitare le doppie imposizioni tra la Repubblica italiana e la Repubblica araba d'Egitto (ratificata con l. 387/81), art. 19, co. 1

    L'art. 19 disciplina i redditi derivanti da impieghi presso gli Stati contraenti (es. salari di funzionari), ma la sua applicazione esclude l'esenzione italiana quando il percettore è residente e cittadino in Italia e il trasferimento di residenza non è stato effettuato esclusivamente per prestare servizio presso la missione straniera. Quindi, il requisito del 'non trasferimento esclusivo per servizio' è determinante per attribuire la potestà impositiva all'Italia.

Massime di principio

  • La sola prestazione di lavoro alle dipendenze di uno Stato estero o di una missione diplomatica non impedisce automaticamente allo Stato di residenza di esercitare la potestà impositiva se il percettore è residente in quello Stato.
  • La data e la finalità del trasferimento di residenza sono elementi decisivi: se la residenza nello Stato del contribuente è antecedente e non è stata effettuata esclusivamente per lo svolgimento del servizio diplomatico, lo Stato di residenza può tassare i redditi.
  • La doppia cittadinanza non esonera automaticamente dalla tassazione nello Stato di residenza; conta il combinato disposto del criterio di residenza e delle condizioni previste dalla convenzione contro le doppie imposizioni.
  • Occorre sempre verificare il testo specifico della convenzione bilaterale: molte convenzioni prevedono eccezioni per i redditi da impiego pubblico o diplomatico basate su cittadinanza, residenza e motivo del trasferimento.
  • In casi analoghi è fondamentale conservare e documentare la prova della data di trasferimento di residenza e della sua finalità, nonché valutare eventuali strumenti di eliminazione della doppia imposizione (credito d'imposta o esenzioni) previsti dalla convenzione.

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