Sentenza del 14/12/2022 n. 930 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria
IRPEF - accertamento - metodologia "sintetica" - tenore di vita - speseper incrementi patrimoniali - disinvestimenti - utilizzo per sostenere le spese - dimostrazione - necessità
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Accertamenti IRPEF per gli anni 2006-2008 determinati sinteticamente mediante redditometro in relazione a spese per incrementi patrimoniali (polizza assicurativa, due autoveicoli, quattro unità immobiliari). Il contribuente ha contestato la quantificazione e l'imputazione temporale del reddito sintetico sostenendo di aver disponibilità di liquidità provenienti da disinvestimenti, cessioni e incassi (partecipazione, polizze, linee di credito, rimborsi finanziamenti) che giustificherebbero le spese. Ha inoltre sollevato vizi tecnici (attribuzione di quote mutuo, imputazione al coniuge, immobili in costruzione, unità donate). L'ufficio ha richiesto prova documentale della provenienza, dell'entità e della durata di possesso di tali risorse e della loro effettiva utilizzazione per il mantenimento del tenore di vita contestato.
La decisione
Confermata la decisione di primo grado: sono stati ritenuti fondati gli accertamenti sintetici dell'Agenzia. Il contribuente non ha dimostrato adeguatamente, con documentazione bancaria e/o estratti conto, la consistenza a fine anno delle giacenze, la provenienza e l'effettivo impiego dei disinvestimenti per sostenere il tenore di vita contestato. Le eccezioni tecniche (assegnazione mutui, ripartizione coniugale, lavori in corso, immobili donati) non hanno fatto venir meno la valutazione dell'Ufficio. Condanna alle spese di giudizio in favore della resistente per complessivi Euro 12.000 oltre accessori.
Norme richiamate
La prova prevista dall'art. 38, comma 6, consente al contribuente di fornire idonea documentazione non solo circa la disponibilità di redditi esenti o soggetti a ritenuta a titolo d'imposta, ma anche circa l'entità e la durata del loro possesso al fine di dimostrare che le spese sono state sostenute con tali redditi
Cass. Sez. 5, Sent. n. 25104/2014
la prova documentale contraria ammessa per il contribuente dall'art. 38, sesto comma, ... non riguarda la sola disponibilità di redditi esenti o di redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta, ma anche l'entità di tali redditi e la durata del loro possesso
Giurisprudenza di legittimità che stabilisce l'onere probatorio del contribuente: non basta dimostrare l'esistenza di proventi non imponibili o soggetti a ritenuta, occorre documentarne entità e persistenza temporale per collegarli alle spese contestate
Cass. Sent. n. 8043/2017
la prova documentale contraria ... non riguarda la sola disponibilità ... ma anche l'entità ... e la durata del relativo possesso
Conferma il principio che la mera disponibilità di risorse non prova automaticamente che esse siano state impiegate per sostenere il tenore di vita oggetto di accertamento
Cass. Ordinanza n. 16637/2020
si chiede espressamente una prova documentale su circostanze sintomatiche del fatto che ciò sia accaduto
Specificazione che è richiesta documentazione sulle circostanze che sintomaticamente colleghino concretamente i disinvestimenti alle spese contestate, per evitare utilizzi alternativi delle somme
Massime di principio
- Se l'Amministrazione accerta il reddito sinteticamente per spese o incrementi patrimoniali, il contribuente deve fornire documentazione idonea non solo sulla provenienza delle somme, ma anche sulla loro entità e sulla durata del possesso per dimostrare che sono state impiegate per le spese contestate.
- La prova dei disinvestimenti richiede estratti conto, movimenti di portafoglio e documenti che mostrino saldi a fine periodo, prelievi e destinazione dei fondi: la sola dichiarazione di aver disinvestito non è sufficiente.
- Pagamenti effettuati dal coniuge o terzi devono essere supportati da prova della loro capacità economica (redditi, movimentazioni) per spostare l'imputazione del reddito; altrimenti l'onere resta sul contribuente accertato.
- Le quote mutuo si sommano alla capacità di spesa attribuita al possesso dei beni indice; l'eventuale ricollegabilità di un finanziamento a uno specifico cespite va dimostrata quando rilevante, ma l'omissione non invalida automaticamente l'accertamento.
- Per immobili in costruzione o soltanto parzialmente disponibili, l'imputazione reddituale va ridotta proporzionalmente al periodo di disponibilità effettiva, purché ciò sia provato.
- Donazioni e spese di ristrutturazione o manutenzione possono essere considerate per ridurre la capacità di spesa imputabile, ma richiedono documentazione probatoria (atto di donazione, fatture, ricevute, contratti).
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