Sentenza del 14/12/2022 n. 3383 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia
L'inerenza all'attività imprenditoriale dei costi deducibili sostenuti
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia contestava la deducibilità, ai fini IRES, IRAP e IVA, dei costi derivanti dall'acquisto di due autovetture (una Porsche 911 Carrera S e una Audi Q7 3.0 V6 TDI), ritenute autoveicoli di lusso non inerenti all'attività imprenditoriale della contribuente (costruzione di edifici). In base all'avviso di accertamento venivano richieste maggiori imposte per € 9.204 (IRES), € 1.676 (IRAP) e € 576 (IVA). La contribuente ha documentato l'utilizzo delle vetture per l'attività (es. percorrenze e necessità di coprire distanze tra Modena e Foggia e disponibilità di immobili dislocati), sostenendo l'inerenza delle spese.
La decisione
La Commissione ha respinto l'appello dell'Agenzia delle Entrate confermando la sentenza di primo grado che aveva accolto il ricorso della contribuente. Il Collegio ha ritenuto infondato il disconoscimento operato dall'ufficio, perché privo di riscontri oggettivi e basato su valutazioni soggettive; inoltre ha ricordato il principio di diritto secondo cui l'Amministrazione non può sindacare le scelte imprenditoriali del contribuente salvo che sussista una sproporzione rilevante ed evidente (ictu oculi). Pertanto l'avviso di accertamento è stato dichiarato infondato e la pretesa creditoria annullata. Le spese del presente grado sono compensate per la sussistenza di contrasti giurisprudenziali sulla materia.
Norme richiamate
Cassazione civile, Sez. Trib. sent. n. 2224/2021
Cass. Civ. Sez. Trib. sent. n. 2224/21
La valutazione dell'inerenza dei costi d'impresa non può interferire con le scelte imprenditoriali, salvo che la sproporzione tra prestazioni sia rilevante ed evidente "ictu oculi".
Cassazione civile, Sez. Trib. sent. n. 12846/2022
Cass. Civ. Sez. Trib. sent. n. 12846/22
In sede di verifica tributaria l'Amministrazione non può sindacare l'opportunità degli investimenti (es. royalties per marchio) valutando l'idoneità della spesa ad incrementare i ricavi; il controllo non si estende alla valutazione economica dell'investimento salvo evidenze manifeste.
Principio probatorio in materia di redditodi impresa (giurisprudenza consolidata)
Il contribuente ha l'onere di provare e documentare l'esistenza, la natura, i fatti giustificativi e la concreta destinazione dei costi alla produzione (inerenza intesa qualitativamente), mentre l'ufficio deve fornire riscontri oggettivi per contestare la deducibilità.
Massime di principio
- L'onere di prova della destinazione e dell'inerenza dei costi grava sul contribuente: documenti, motivazioni e uso operativo sono determinanti per la deducibilità.
- L'Amministrazione finanziaria non può sindacare l'opportunità o la convenienza delle scelte imprenditoriali (es. acquisto di vetture), se non quando esista una sproporzione rilevante ed evidente tra costo e attività (test "ictu oculi").
- Per contestare la deducibilità l'ufficio deve portare elementi oggettivi e non affidarsi a giudizi soggettivi o a semplici pregiudizi su tipologie di beni (es. 'auto di lusso').
- L'inerenza va valutata in relazione all'attività imprenditoriale nel suo complesso (coerenza, correlazione qualitativa) e non necessariamente collegata a ricavi specifici.
- In presenza di documentazione che giustifichi l'uso strumentale (es. spostamenti continuativi per l'attività, ubicazione plurima degli immobili), la deducibilità è rafforzata; se la giurisprudenza sulla materia è contrastante, è possibile la compensazione delle spese di lite.
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