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Sentenza

Sentenza del 14/12/2022 n. 1165 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte

Avviso di Accertamento IRPEF - Agevolazioni per cittadini italiani che lavorano all'estero - Requisiti - Percezione di più redditi.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

Impugnazione dell'Avviso di Accertamento IRPEF n. T7E012/2019 con cui l'Ufficio aveva negato l'agevolazione prevista dalla Legge 30/12/2010 n.238 (esclusione del 70% dei redditi per lavoratori rientranti) sostenendo che il contribuente non avesse i requisiti: in particolare l'Ufficio ha ritenuto che nei 24 mesi antecedenti al rientro il rapporto di lavoro non fosse stato svolto continuativamente all'estero poiché il contribuente avrebbe percepito retribuzione anche da una società italiana dal 1° gennaio al 30 novembre 2008; altresì l'Ufficio ha dedotto che la società francese fosse una diramazione della società italiana e, perciò, applicabile l'esclusione di cui all'art. 3, comma 4, della legge n.238/2010. Il contribuente ha prodotto buste paga e documentazione per dimostrare che il rapporto di lavoro era stato instaurato e svolto continuativamente con la società francese e che la retribuzione italiana non aveva interrotto la continuità dell'attività estera.

La decisione

La Corte d'Appello tributaria ha respinto l'appello dell'Agenzia delle Entrate confermando integralmente la sentenza di primo grado della Commissione Tributaria Provinciale di Torino che aveva accolto il ricorso del contribuente. Il Collegio ha ritenuto che la norma (art.2, comma 1, L.238/2010) richieda la sola continuatività dell'attività lavorativa all'estero e che la percezione, per un periodo, di retribuzione anche da una società italiana non interrompa detta continuità quando il rapporto con la società estera non sia mai venuto meno. Inoltre ha escluso l'applicazione dell'art.3, comma 4, perché non è stato dimostrato che la società francese fosse mera diramazione della società italiana o che il rapporto di lavoro fosse intrattenuto con la società italiana sin dall'origine. Pertanto l'agevolazione è stata riconosciuta al contribuente. Spese compensate.

Norme richiamate

  • Legge 30 dicembre 2010, n. 238, art. 2, comma 1

    Il tribunale interpreta il requisito previsto come la sola 'continuatività' di un'attività lavorativa svolta all'estero negli ultimi 24 mesi o più: non è necessaria l'assenza di qualsiasi altra retribuzione percepita in Italia se il rapporto continuativo con il datore estero non è stato interrotto.

  • Legge 30 dicembre 2010, n. 238, art. 3, comma 4

    Sono esclusi dai benefici di cui al presente articolo i soggetti che, essendo titolari di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con pubbliche amministrazioni o con imprese di diritto italiano, svolgono all'estero, in forza di tale rapporto, la propria attività anche per il periodo temporale individuato dall'articolo

    La norma è stata interpretata restrittivamente: l'esclusione opera solo se il rapporto è effettivamente intrattenuto con un'impresa di diritto italiano ed è quest'ultima che, in virtù di tale rapporto, determina lo svolgimento dell'attività all'estero (es. distacco o sede estera della stessa impresa). Non si applica quando il lavoratore è assunto sin dall'origine da una società di diritto estero distinta e svolge il lavoro continuativamente per quella società.

  • D.P.R. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 17

    Norma sanzionatoria richiamata: l'Ufficio ha irrogato la sanzione per mancata risposta all'invito a produrre documenti; il contribuente ha poi definito la sanzione versando l'importo. Il Collegio non ha ritenuto decisivo l'aspetto sanzionatorio ai fini del diritto all'agevolazione, ma la sanzione è stata già definita dal contribuente.

Massime di principio

  • Per beneficiare dell'agevolazione ex L.238/2010 conta la continuità dell'attività lavorativa effettivamente svolta all'estero negli ultimi 24 mesi: la simultanea percezione di redditi in Italia non è di per sé idonea a interrompere tale continuità se il rapporto con il datore estero non è mai cessato.
  • La qualificazione del datore di lavoro è cruciale: l'esclusione di cui all'art.3, comma 4, si applica quando il rapporto è con un'impresa di diritto italiano che, in virtù di tale rapporto, determina l'attività svolta all'estero (es. distacco). Non basta l'appartenenza a un gruppo societario per dimostrare che la società estera sia una mera diramazione.
  • Onere probatorio: il contribuente deve documentare con contratti, buste paga, iscrizione AIRE, e altri elementi probatori la continuità del rapporto con il datore estero e la natura del rapporto; documentazione completa può ribaltare l'assunto dell'Ufficio.
  • Qualora il rapporto sia iniziato sin dall'origine con la società estera e risulti svolto continuativamente all'estero, anche periodi in cui vi sia stata retribuzione da parte di una società italiana del gruppo non interrompono il diritto al beneficio.
  • È necessario distinguere attentamente tra distacco/trasferimento intra-gruppo (che può configurare rapporto con impresa italiana e quindi esclusione) e assunzione diretta da impresa estera: la realtà fattuale e documentale determina l'applicabilità dell'esclusione.
  • In caso di contestazione, rispondere tempestivamente agli inviti dell'Ufficio e produrre la documentazione richiesta è fondamentale per evitare sanzioni e per difendere efficacemente il diritto all'agevolazione.
  • Se la qualificazione dell'entità estera come 'diramazione' è solo presunta dall'Amministrazione, il contribuente può avvalersi di prove contrarie (contratti di lavoro esteri, buste paga estere, iscrizione AIRE, elementi organizzativi) per ottenere il riconoscimento del beneficio.

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