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Sentenza

Sentenza del 14/12/2022 n. 1164 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società G. N. S.p.A. impugnava l'atto di irrogazione di una sanzione amministrativa (pari al 30% dell'imposta non versata) per il mancato versamento delle rate di acconto dell'accisa sull'energia elettrica relative a novembre e dicembre 2019. La ricorrente aveva comunque versato l'imposta dovuta, l'indennità di mora e gli interessi determinati dall'Ufficio ma non la sanzione, sostenendo che l'indennità di mora prevista dall'art. 3, comma 4, del TUA sarebbe incompatibile e non cumulabile con la sanzione di cui all'art. 13 del D.Lgs. n. 471/1997 (argomentazione fondata su precedenti pronunce della Cassazione che avevano qualificato l'indennità come sanzionatoria).

La decisione

Il Tribunale di primo grado (CTP Novara) aveva accolto il ricorso della società, ritenendo irragionevole la duplicazione sanzionatoria e seguendo l'orientamento che attribuiva natura sanzionatoria all'indennità di mora. L'Agenzia ha proposto appello; il Collegio d'appello ha accolto l'appello dell'Ufficio ritenendo prevalente il più recente orientamento della Corte di Cassazione (sentenze 2022) che qualifica l'indennità di mora come avente funzione risarcitoria/ristorativa e quindi cumulabile con la sanzione prevista dall'art. 13 D.Lgs. n. 471/1997. In conseguenza l'appello dell'Ufficio è stato accolto e le spese sono compensate.

Norme richiamate

  • D.Lgs. n. 471/1997, art. 13

    Disciplina la sanzione amministrativa per omesso o tardivo versamento delle imposte; la sentenza la considera di natura afflittiva e compatibile (cumulabile) con l'indennità di mora prevista per le accise.

  • D.Lgs. n. 504/1995 (TUA), art. 3, comma 4

    Prevede l'indennità di mora per il ritardato pagamento delle accise; il Collegio, seguendo la recente giurisprudenza di legittimità, la interpreta come misura di natura risarcitoria (restitutiva) del danno derivante dal ritardo, e dunque non sanzionatoria, consentendo il cumulo con l'art. 13 D.Lgs. 471/1997.

  • D.Lgs. n. 158/2015

    Riforma che ha ridotto l'aliquota sanzionatoria (da 30% a 15% per alcune fattispecie): citata a titolo di contesto sulle misure sanzionatorie applicabili.

  • T.U. delle leggi doganali (TULO), art. 79

    Richiamato per spiegare la natura degli 'interessi' relativi al pagamento differito in ambito doganale e a supporto della distinzione funzionale fra interessi/indennità di mora (ristoratori) e sanzioni.

  • T.U. delle leggi doganali (TULO), art. 86

    Richiamato per il confronto sistematico con la disciplina delle accise, mostrando che la normativa prevede meccanismi separati di ristoro e sanzione in caso di ritardo.

  • Decreto-Legge n. 34/2020, art. 131

    Norma citata che, intervenuta per l'emergenza COVID, ribadisce l'applicabilità congiunta di sanzioni e indennità di mora nel caso di inosservanza dei termini rinnovati, confermando la dicotomia e la cumulabilità degli istituti.

Massime di principio

  • Se il contribuente ha versato l'imposta e l'indennità di mora ma omesso il pagamento della sanzione, sulla base dell'orientamento giurisprudenziale più recente la sanzione può comunque essere legittimamente irrogata perché l'indennità di mora è considerata risarcitoria e non sanzionatoria.
  • Esiste contrasto giurisprudenziale (sent. Cass. 2018 vs. sentenze Cass. 2022): in giudizi di merito è possibile ottenere un'accoglienza in prima istanza seguendo l'indirizzo più restrittivo, ma il rischio di soccombenza in grado di appello è concreto a favore dell'Ufficio quando prevale la giurisprudenza di legittimità recente.
  • In presenza di orientamenti contrastanti conviene valutare tempestivamente il pagamento della sanzione, o in alternativa proporre ricorso motivato evidenziando ragioni di proporzionalità/uguaglianza e la giurisprudenza favorevole; altresì considerare che i giudici, dato il contrasto, spesso compensano le spese processuali.
  • Per minimizzare il rischio, il contribuente dovrebbe: 1) verificare tempestivamente le scadenze e pagare l'accisa; 2) se ritarda, versare anche l'indennità di mora e gli interessi dovuti; 3) se contesta la sanzione, impugnare entro i termini e fare leva sul contrasto giurisprudenziale locale e su eventuali profili di proporzionalità o di fatto contestabile dell'accertamento.
  • In caso di controversie similari è importante richiamare le più recenti pronunce della Cassazione (2022) se si intende sostenere la cumulabilità, oppure la sentenza n. 30034/2018 se si intende sostenere l'incompatibilità; la persistenza di decisioni contrastanti consiglia un'azione tempestiva e una strategia processuale calibrata (es. istanze conservative, transazioni o rateizzazioni quando possibili).

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