Cassazione Penale, Sentenza n. 27193/2022 del 14/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la conferma della condanna per il reato di cui all'art. 73 T.U. stupefacenti (fatto del 14/09/2016), deducendo violazione di legge in relazione all'art. 23 d.l. 149/2020: la Procura Generale presso la Corte di appello ha trasmesso le proprie conclusioni il giorno prima dell'udienza, in violazione del termine previsto (che richiederebbe l'invio anticipato), impedendo alla difesa di formulare conclusioni "informate" e chiedendo il rinvio dell'udienza, richiesta che sarebbe stata ignorata dalla Corte di appello.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha richiamato la giurisprudenza secondo cui la tardiva presentazione delle conclusioni della Procura (ai sensi delle norme emergenziali legate al Covid) non comporta nullità perché la norma non prevede perentorietà; nel caso concreto le conclusioni del Procuratore generale erano generiche e non argomentate, quindi non vi era pregiudizio per la difesa né esigenza difensiva dimostrata. La sentenza impugnata è stata confermata, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 73 T.U. stupefacenti
Norma sostanziale che identifica il reato per cui l'imputato è stato condannato; la conferma della condanna non è stata messa in discussione dal motivo di ricorso relativo alla tardività delle conclusioni della Procura.
art. 23 d.l. 9 novembre 2020, n. 149
almeno dieci giorni prima dell'udienza
Norma emergenziale che disciplina i termini per la presentazione delle conclusioni della pubblica accusa in appello; la Corte ha interpretato che il mancato rispetto del termine non comporta nullità automatica perché la norma non prevede perentorietà.
art. 23-bis, comma 2, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137
Norma collegata alla disciplina emergenziale delle conclusioni in appello; la giurisprudenza interpreta la mancata formulazione delle conclusioni del pubblico ministero come ipotesi di nullità generale a regime intermedio che non pregiudica il diritto della difesa a formulare le proprie conclusioni.
art. 178, comma 1, lett. b) e lett. c) c.p.p.
Riferimento alla tipologia di nullità processuali: la Corte evidenzia che la mancata formulazione delle conclusioni del PM integra, a regime emergenziale, una nullità di tipo generale a regime intermedio (lett. b) e non la nullità più grave prevista alla lett. c), poiché non impedisce alla difesa di agire.
art. 616 c.p.p.
Norma che autorizza la condanna al pagamento di somme a favore della Cassa delle ammende in caso di dichiarazione di inammissibilità del ricorso; sulla base di tale disposizione è stata disposta la somma di C 3.000,00.
Massime di principio
- La tardiva trasmissione delle conclusioni della Procura in sede di appello, nell'ambito della disciplina emergenziale Covid, non determina automaticamente la nullità della decisione: è necessaria la perentorietà espressa della norma o la dimostrazione di un pregiudizio concreto per la difesa.
- La difesa può comunque presentare le proprie conclusioni anche se la Procura ha omesso o tardato quelle proprie; l'assenza delle conclusioni del PM non invalida di per sé il procedimento quando non impedisca l'esercizio del diritto di difesa.
- Per ottenere un annullamento o un rinvio per tardiva comunicazione è necessario documentare in modo concreto quale danno o limitazione della possibilità difensiva sia derivato dalla tardività; mere asserzioni generiche non sono sufficienti.
- Se le conclusioni del Procuratore generale sono meramente formali o non argomentate, è meno probabile che la loro tardiva comunicazione possa giustificare un annullamento, salvo prova del contrario della difesa.
- In caso di ricorso dichiarato inammissibile, il ricorrente può essere condannato al pagamento di spese e somme a titolo di ammenda; valutare la fondatezza del motivo prima di proporre impugnazioni per evitare sanzioni economiche.
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