Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 04054/2026 del 02/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando per effetto pratico la condanna già pronunciata in appello. Ha inoltre condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello di Roma che aveva riformato la decisione del Tribunale di Rieti, condannandola a due anni di reclusione per il delitto previsto dall'art. 497-bis c.p. Il ricorso deduceva, con un primo motivo, vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità penale. La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo generico per indeterminatezza, perché non specificava gli elementi posti a base della censura e non consentiva al giudice dell'impugnazione di individuare compiutamente i rilievi svolti. Inoltre, il ricorso è stato ritenuto manifestamente infondato, poiché la Corte territoriale aveva correttamente applicato il principio secondo cui il possesso di un documento d'identità con fotografia del possessore e false generalità integra il comma 2 dell'art. 497-bis c.p., e non il comma 1, essendo la fotografia del possessore indice significativo del suo concorso nella contraffazione.

Norme richiamate

  • art. 497-bis c.p.

    comma secondo; comma primo

    Il possesso di un documento d'identità recante la fotografia del possessore e false generalità integra la fattispecie più grave del comma 2, perché la presenza della fotografia del possessore è indice della sua partecipazione alla contraffazione del documento.

  • art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p.

    Il motivo di ricorso deve essere specifico e non generico: la censura che non indica gli elementi posti a base del rilievo critico è inammissibile per indeterminatezza.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione il motivo di ricorso che deduce vizio di motivazione deve essere specifico, indicare in modo puntuale gli elementi di fatto o di diritto censurati e consentire al giudice di legittimità di comprendere esattamente la critica proposta.
  • La violazione dell'onere di specificità del motivo determina l'inammissibilità del ricorso quando la censura non consente di individuare chiaramente i rilievi mosso alla sentenza impugnata.
  • In tema di documento d'identità falso, il possesso di un documento recante la fotografia del possessore e generalità non vere costituisce un forte indice del concorso del possessore nella contraffazione e consente di sussumere la condotta nella fattispecie più grave prevista dall'art. 497-bis, comma 2, c.p.
  • La qualificazione del fatto ai sensi del comma 2 dell'art. 497-bis c.p. può fondarsi anche su un apprezzamento indiziario significativo, quando la struttura del documento falso rende verosimile la partecipazione del possessore alla sua formazione.

Come è indicizzato

MaterieUso di atto falsoImpugnazioni
RamiReati contro la fede pubblicaProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.