Cassazione Penale, Ordinanza n. 04054/2026 del 02/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando per effetto pratico la condanna già pronunciata in appello. Ha inoltre condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello di Roma che aveva riformato la decisione del Tribunale di Rieti, condannandola a due anni di reclusione per il delitto previsto dall'art. 497-bis c.p. Il ricorso deduceva, con un primo motivo, vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità penale. La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo generico per indeterminatezza, perché non specificava gli elementi posti a base della censura e non consentiva al giudice dell'impugnazione di individuare compiutamente i rilievi svolti. Inoltre, il ricorso è stato ritenuto manifestamente infondato, poiché la Corte territoriale aveva correttamente applicato il principio secondo cui il possesso di un documento d'identità con fotografia del possessore e false generalità integra il comma 2 dell'art. 497-bis c.p., e non il comma 1, essendo la fotografia del possessore indice significativo del suo concorso nella contraffazione.
Norme richiamate
comma secondo; comma primo
Il possesso di un documento d'identità recante la fotografia del possessore e false generalità integra la fattispecie più grave del comma 2, perché la presenza della fotografia del possessore è indice della sua partecipazione alla contraffazione del documento.
art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p.
Il motivo di ricorso deve essere specifico e non generico: la censura che non indica gli elementi posti a base del rilievo critico è inammissibile per indeterminatezza.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione il motivo di ricorso che deduce vizio di motivazione deve essere specifico, indicare in modo puntuale gli elementi di fatto o di diritto censurati e consentire al giudice di legittimità di comprendere esattamente la critica proposta.
- La violazione dell'onere di specificità del motivo determina l'inammissibilità del ricorso quando la censura non consente di individuare chiaramente i rilievi mosso alla sentenza impugnata.
- In tema di documento d'identità falso, il possesso di un documento recante la fotografia del possessore e generalità non vere costituisce un forte indice del concorso del possessore nella contraffazione e consente di sussumere la condotta nella fattispecie più grave prevista dall'art. 497-bis, comma 2, c.p.
- La qualificazione del fatto ai sensi del comma 2 dell'art. 497-bis c.p. può fondarsi anche su un apprezzamento indiziario significativo, quando la struttura del documento falso rende verosimile la partecipazione del possessore alla sua formazione.
Come è indicizzato
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