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Cassazione Civile, Ordinanza n. 14686/2024 del 27/05/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (privato)

La controversia

La ricorrente ha chiesto che fosse dichiarata la nullità dell'ordinanza della Corte di cassazione n. 22992/2022 e del relativo procedimento, lamentando che il precedente giudizio di legittimità si era svolto senza reale contraddittorio perché le conclusioni del consigliere relatore e il decreto di fissazione dell'adunanza camerale sarebbero stati notificati solo alla controparte. Ha inoltre dedotto che l'ordinanza impugnata avrebbe erroneamente qualificato la sua posizione processuale, indicandola come curatore fallimentare anziché come legale della procedura e creditore prededucibile, nonché avrebbe individuato in modo inesatto le parti tra le quali era stata compensata la lite. Ha infine sostenuto che la controparte, intervenuta ad adiuvandum nel giudizio di reclamo, non sarebbe stata legittimata ad agire autonomamente in Cassazione. La Corte ha esaminato il motivo sotto il profilo della revocazione e della nullità processuale, rilevando però che il ricorso non invocava correttamente gli artt. 391-bis e 395 c.p.c. e che le doglianze formulate attenevano, in sostanza, a errori di diritto e non a veri errori di fatto decisivi.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la domanda, pur presentata come azione di nullità dell'ordinanza e del procedimento, non fosse correttamente qualificata come revocazione e comunque non fosse ammissibile come ricorso ordinario o straordinario avverso un provvedimento della Cassazione. Inoltre, le incongruenze denunciate sulla qualità processuale della ricorrente e sulle parti interessate alla compensazione delle spese non erano decisive, perché la decisione originaria sarebbe stata comunque la stessa: la cassazione del precedente provvedimento era dipesa infatti dall'assenza di motivazione sulla compensazione delle spese. La ricorrente è stata quindi condannata alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell'ulteriore importo previsto dal d.P.R. n. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    è stato richiamato come parametro di denuncia del vizio processuale, ma la Corte ha escluso che potesse fondare un'impugnazione ordinaria o straordinaria contro un proprio provvedimento.

  • artt. 70, 380-bis, 366, comma 4, 133-136, 125 e 126 c.p.c.

    sono stati evocati dalla ricorrente per lamentare la violazione delle regole del contraddittorio e della forma degli atti, ma la Corte ha ritenuto le doglianze inidonee a fondare l'impugnazione proposta.

  • art. 24 Cost.

    richiamato in relazione alla dedotta lesione del diritto di difesa per mancata comunicazione degli atti camerali.

  • art. 111, comma 7, Cost.

    richiamato dalla ricorrente per sostenere l'ammissibilità dell'impugnazione, ma la Corte ha osservato che non consente un ricorso ordinario o straordinario contro provvedimenti della Cassazione se non nei limiti previsti.

  • art. 391-bis c.p.c.

    la Corte ha evidenziato che non era stato correttamente evocato dal ricorso, che non si era strutturato come domanda di revocazione.

  • art. 395 c.p.c.

    richiamato dalla Corte per distinguere l'errore di fatto revocatorio dall'errore di diritto; le censure della ricorrente sono state qualificate come errori di diritto, quindi non revocabili in quel modo.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    richiamato per dare atto dei presupposti del versamento dell'ulteriore contributo unificato a carico della parte soccombente.

  • art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228

    norma richiamata quale fonte della modifica che introduce l'ulteriore importo dovuto in caso di rigetto o inammissibilità dell'impugnazione.

Massime di principio

  • Il ricorso volto a far valere vizi di un'ordinanza della Corte di cassazione non può essere strutturato come impugnazione ordinaria o straordinaria contro un provvedimento di legittimità, ma deve rispettare il perimetro dell'eventuale revocazione nei casi previsti dalla legge.
  • L'errore revocatorio deve consistere in un errore di fatto decisivo e non in una censura di diritto; se la doglianza investe la qualificazione giuridica della posizione processuale o la legittimazione delle parti, non ricorre un errore di fatto revocabile.
  • Un errore di fatto è decisivo solo se, eliminato controfattualmente, la decisione non avrebbe comunque trovato la propria base logico-giuridica; se il provvedimento impugnato sarebbe stato lo stesso per altra autonoma ragione, la revocazione è inammissibile.
  • La mancata o erronea indicazione delle parti coinvolte in un capo accessorio della decisione, come la compensazione delle spese, non giustifica la revocazione quando la statuizione principale sarebbe rimasta invariata.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civileEsecuzioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

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