Cassazione Penale, Ordinanza n. 06458/2025 del 17/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando la genericità del primo motivo e la manifesta infondatezza degli ulteriori motivi. Ne è seguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso è stato proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della Corte d'appello di Perugia che aveva confermato la condanna per ricettazione. Con il primo motivo si censurava la prova della provenienza delittuosa dei beni ricettati, ma la doglianza è stata ritenuta generica e priva della specificità richiesta dall'art. 581 c.p.p., anche in un contesto di doppia conforme. Con gli altri motivi si contestava il mancato riconoscimento dell'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità ex art. 62, primo comma, n. 4, c.p. e delle attenuanti generiche ex art. 62-bis c.p.; tali censure sono state giudicate manifestamente infondate e comunque non specifiche, poiché la tenuità del danno risultava già valutata nell'ambito dell'attenuante speciale della ricettazione e il diniego delle generiche era stato congruamente motivato dai giudici di merito.
Norme richiamate
requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità
il motivo di ricorso deve essere specifico e correlato alle ragioni della decisione impugnata, soprattutto in presenza di doppia conforme
attuale art. 648, quarto comma, cod. pen.
l'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità è assorbita nell'ipotesi attenuata di ricettazione quando il danno sia già stato valutato ai fini della particolare tenuità del fatto
art. 62, primo comma, n. 4, c.p.
attenuante di aver cagionato alla persona offesa del reato un danno patrimoniale di speciale tenuità
è compatibile con l'ipotesi attenuata della ricettazione solo se il danno patrimoniale non è già stato considerato nella valutazione della particolare tenuità del fatto
il diniego delle attenuanti generiche può essere motivato con riferimento agli elementi negativi ritenuti decisivi o all'assenza di elementi positivi, senza necessità di esaminare singolarmente tutti gli elementi allegati
in caso di inammissibilità del ricorso seguono la condanna alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, il motivo di ricorso deve essere specifico e deve confrontarsi con le effettive rationes decidendi della sentenza impugnata; la mera riproposizione di censure generiche o non correlate alla motivazione comporta inammissibilità, specie in presenza di doppia conforme.
- Quando la sentenza di merito è fondata su doppia conforme, il controllo sulla specificità del motivo richiede che l'impugnazione misuri la propria critica anche con la motivazione del primo giudice richiamata in appello.
- L'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità non può essere autonomamente valorizzata se il medesimo profilo sia già stato assorbito nella valutazione della particolare tenuità del fatto che sorregge l'ipotesi attenuata del reato.
- Nel diniego delle attenuanti generiche è sufficiente una motivazione sintetica ma congrua, ancorata agli elementi negativi ritenuti decisivi o alla mancanza di elementi favorevoli, senza dover confutare analiticamente ogni deduzione difensiva.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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