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Sentenza

Sentenza n. 2238/2026 - Roma, Sezione 3T

per l'ottemperanza della Sentenza Tribunale di Frosinone n. 1028/2024 pubbl. il 24/05/2024 RG n. 164/2024 passata in giudicato

Giustizia amministrativa202509278

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III terSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Frosinone n. 1028/2024, passata in giudicato, che aveva riconosciuto il diritto alla Carta elettronica del docente e condannato l'Amministrazione all'attivazione della carta con una provvista di 500 euro per ciascun anno di servizio, oltre alle spese di lite

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente scolastica)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso giudizio di ottemperanza ai sensi dell'art. 114 c.p.a. per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Frosinone, pronunciata quale giudice del lavoro, notificata all'Amministrazione presso la sede reale con le formalità previste dal codice di procedura civile per valere quale titolo esecutivo e passata in giudicato. Ha dedotto l'inottemperanza dell'Amministrazione, non avendo essa attivato la Carta elettronica né corrisposto le somme dovute in esecuzione del giudicato. Il ricorso è stato notificato e depositato dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo sussistenti le condizioni dell'azione di ottemperanza: la sentenza era stata notificata presso la sede reale dell'Amministrazione e tra tale notificazione e quella del ricorso era decorso il termine dilatorio di 120 giorni. Poiché non era controverso che il giudicato non fosse stato eseguito, il Collegio ha ordinato all'Amministrazione di dare esecuzione al titolo, corrispondendo le somme giudizialmente dovute, entro 60 giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione della sentenza. Per l'eventuale persistente inottemperanza ha nominato commissario ad acta il direttore generale dell'Amministrazione resistente competente per materia, con facoltà di delega, assegnandogli ulteriori 60 giorni per compiere tutti gli atti necessari all'esecuzione. Nessun compenso è dovuto per l'attività commissariale, in quanto ricompresa nell'onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. Il Ministero è stato condannato alla rifusione delle spese di lite, liquidate in 800 euro oltre accessori di legge, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Costituisce la base normativa dell'azione di ottemperanza diretta a ottenere l'esecuzione del giudicato amministrativo o, come nel caso concreto, del titolo giudiziale esecutivo formatosi nei confronti dell'Amministrazione.

  • art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997

    Impone il decorso di un termine dilatorio di 120 giorni tra la notificazione del titolo esecutivo all'Amministrazione presso la sede reale e la proposizione dell'azione esecutiva o di ottemperanza.

  • art. 1, comma 121, l. 107/2015

    Prevede il beneficio della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche, riconosciuto alla ricorrente dal giudicato da eseguire.

Massime di principio

  • L'azione di ottemperanza è ammissibile quando il titolo giudiziale esecutivo sia stato notificato all'Amministrazione presso la sede reale e sia decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997.
  • In presenza di un giudicato non eseguito e di un obbligo amministrativo non controverso nel suo contenuto, il giudice dell'ottemperanza deve ordinare all'Amministrazione di dare esecuzione al titolo entro un termine perentorio, adottando gli atti necessari e corrispondendo le somme dovute.
  • Il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta per l'ipotesi di persistente inottemperanza, attribuendogli un termine successivo e la facoltà di delega per compiere tutti gli atti necessari all'esecuzione del giudicato.
  • L'attività del commissario ad acta nominato tra i dirigenti dell'Amministrazione, quando rientra nell'ambito delle funzioni istituzionali e nell'onnicomprensività della retribuzione dirigenziale, non comporta la liquidazione di uno specifico compenso.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaPersonale scolastico
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potereTermini del procedimento

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