Sentenza del 04/02/2015 n. 1970 - Corte di Cassazione
IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI - IN GENERE - Beni e diritti alienati a titolo oneroso dal defunto negli ultimi sei mesi - Art. 10 del d.lgs. n. 346 del 1990 - Presunzione "iuris et de iure" d'inclusione nell'attivo ereditario - Termine "a ritroso" - Fattispecie.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Gli eredi chiedevano il rimborso dell’imposta di successione pagata, contestando l’inclusione nell’attivo ereditario dell’immobile venduto dal defunto con rogito del 30 giugno 1997, sei mesi esatti prima del decesso avvenuto il 30 dicembre 1997. Con il primo motivo sostenevano che il giorno iniziale del semestre dovesse essere escluso dal computo. Con il secondo affermavano che una procura a vendere notarile del 25 giugno 1997 documentasse un preliminare di vendita, anteriore al periodo sospetto, idoneo a escludere la presunzione fiscale. Con il terzo denunciavano motivazione omessa, insufficiente o contraddittoria sulla qualificazione degli atti e dei rapporti relativi alla vendita.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, confermando la decisione della Commissione tributaria regionale che aveva respinto la domanda di rimborso. Ha stabilito che il semestre previsto dall’art. 10, comma 1, del d.lgs. n. 346/1990 è un termine a ritroso e scade, secondo il computo civile, nel giorno corrispondente del mese iniziale: la vendita del 30 giugno 1997 rientrava quindi nel periodo semestrale anteriore alla morte del 30 dicembre 1997. Ha inoltre escluso che la procura a vendere provasse un preliminare: la procura non comporta un obbligo a contrarre e non integra l’eccezione, di stretta interpretazione, alla presunzione; preliminare e data certa devono risultare secondo l’art. 2704 c.c. Il terzo motivo è stato dichiarato assorbito. Nessuna statuizione sulle spese è riportata nel dispositivo.
Norme richiamate
Art. 10, comma 1, del d.lgs. 31 ottobre 1990, n. 346, nel testo applicabile ratione temporis
La norma pone una presunzione iuris et de iure di inclusione nell'attivo ereditario dei beni o dei diritti anzidetti, conformemente alla ratio di scongiurare depauperamenti dell'attivo ereditario preordinati, in virtù della loro collocazione temporale, a ridurre il carico impositivo dell'erede.
I beni e i diritti alienati a titolo oneroso dal defunto negli ultimi sei mesi si considerano inclusi nell’attivo ereditario senza possibilità di prova contraria, salvo le specifiche eccezioni previste dal comma 2. La presunzione mira a impedire che alienazioni effettuate in prossimità della morte riducano artificiosamente la base imponibile.
E in situazioni di questo genere l'interpretazione ferma e accreditata nella giurisprudenza della corte è che il termine non si sottrae alla regola dettata dall'art. 2963 c.c., comma 4, sicchè esso si consuma nel mese di scadenza e nel giorno corrispondente al giorno del mese iniziale, secondo il sistema della computazione civile ex nominatione dierum.
Il termine a ritroso di sei mesi si calcola individuando come riferimento la data finale, ossia l’apertura della successione, e termina nel giorno del mese corrispondente a quello iniziale. Di conseguenza, una vendita stipulata esattamente sei mesi prima del decesso ricade nel periodo considerato.
Art. 10, comma 2, del d.lgs. 31 ottobre 1990, n. 346
Da tanto consegue che, ai fini dell'esclusione dall'attivo ereditario di beni alienati a titolo oneroso dal defunto, occorre che sussista la fattispecie tipica di esonero dalla presunzione stabilita dalla norma, vale a dire che - per quanto qui rileva - la vendita sia conseguita a un preliminare avente esso in quanto tale la data certa anteriore di oltre sei mesi all'apertura della successione.
L’esclusione dalla presunzione è ammessa soltanto nelle ipotesi tipiche previste dalla legge. Per la vendita conseguente a un preliminare, il preliminare stesso deve avere data certa anteriore di almeno sei mesi all’apertura della successione.
L'esistenza del preliminare e la data debbono risultare nei modi indicati dall'art. 2704 c.c..
L’esistenza del contratto preliminare e la sua data devono essere dimostrate con le modalità previste per attribuire data certa alla scrittura privata; la sola procura a vendere non prova il preliminare.
Sono richiamati dai ricorrenti in relazione alla procura, ma la Corte ha ritenuto che essa non comporti l’assunzione di un obbligo a contrarre e non possa quindi essere assimilata al preliminare richiesto per derogare alla presunzione.
Massime di principio
- Quando la legge prevede un periodo calcolato a ritroso da un evento, il termine si computa a partire dalla data finale e scade nel giorno corrispondente del mese iniziale: un atto compiuto esattamente sei mesi prima rientra nel periodo.
- Una presunzione legale assoluta non può essere superata con prove generiche: occorre dimostrare una delle eccezioni tassativamente previste dalla legge.
- Per invocare l’eccezione relativa a una vendita eseguita in adempimento di un preliminare, devono risultare sia l’esistenza del preliminare sia la sua data certa, secondo le regole probatorie applicabili.
- Una procura a vendere, di per sé, attribuisce il potere di concludere l’atto ma non prova l’esistenza di un preliminare né un obbligo a contrarre; non basta quindi a escludere la presunzione fiscale.
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