Cassazione Penale, Sentenza n. 37510/2024 del 11/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti impugnano l'ordinanza che aveva rigettato la loro richiesta, ai sensi dell'art. 95 D.Lgs. 150/2022 e dell'art. 545-bis c.p.p., di sostituzione delle pene detentive con pene sostitutive (detenzione domiciliare o analoghe). La Corte territoriale aveva motivato il rigetto per "assoluta carenza di informazioni" sulle condizioni di vita e sull'attività lavorativa dei condannati e, nel caso di Bianchi, per la pluralità e gravità dei precedenti (recidiva). I ricorrenti lamentano omissione dell'esercizio dei poteri istruttori ex officio da parte del giudice dell'esecuzione e erronea applicazione delle norme rilevanti.
La decisione
La Corte di legittimità ha dichiarato il ricorso parzialmente fondato: ha annullato con rinvio l'ordinanza impugnata con riguardo a Dibois Pamela e Dubois Fedora, rilevando che il giudice dell'esecuzione ha l'obbligo/dovere di acquisire informazioni dall'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna (UEPE) e dalla polizia giudiziaria e non può motivare il rigetto sulla sola carenza di documentazione prodotta dal richiedente. Per Bianchi Fiorello il ricorso è stato dichiarato inammissibile: la Corte territoriale aveva motivato la reiezione sulla base dei precedenti e della gravità degli stessi, valutazioni rientranti nella discrezionalità del giudice ai sensi dell'art. 58 L. 689/1981 e dell'art. 133 c.p.; quindi la Cassazione non è intervenuta sul merito. Il ricorrente Bianchi è stato condannato alle spese processuali e a versare euro 3.000 alla cassa delle ammende.
Norme richiamate
al fine di decidere sulla sostituzione della pena detentiva e sulla scelta della pena sostitutiva ai sensi dell'articolo 58 della legge 24 novembre 1981, n. 689, nonché ai fini della determinazione degli obblighi e delle prescrizioni relative, il giudice può acquisire dall'ufficio di esecuzione penale esterna e, se del caso, dalla polizia giudiziaria tutte le informazioni ritenute necessarie in relazione alle condizioni di vita, personali, familiari, sociali, economiche e patrimoniali dell'imputato
La norma attribuisce al giudice un potere-dovere di acquisizione di informazioni dall'UEPE e dalla polizia giudiziaria; non impone un onere probatorio al richiedente. L'omissione di documentazione da parte del richiedente non può costituire di per sé causa ostativa alla sostituzione della pena.
nel giudizio di esecuzione si applicano, in quanto compatibili, le norme del Capo III della legge 24 novembre 1981, n. 689, e del codice di procedura penale relative alle pene sostitutive
La disciplina transitoria consente al giudice dell'esecuzione, in casi limitati e specifici, di valutare l'applicabilità di pene sostitutive anticipando funzioni tipiche dei Tribunali di Sorveglianza; ciò richiede l'acquisizione di informazioni tipicamente in possesso di uffici esterni.
Riferita alla possibilità di applicare misure alternative alla detenzione (es. detenzione domiciliare) e utilizzata come titolo normativo per le richieste di sostituzione; la valutazione di applicabilità può dipendere dagli indici di pericolosità e dalle condizioni personali del condannato.
art. 58 legge 24/11/1981 n. 689
Stabilisce i criteri per la determinazione e la scelta delle pene sostitutive; il giudice esercita discrezionalità valutativa secondo tali criteri.
Fornisce gli indici per la determinazione della pena (fra cui gravità del fatto e personalità del reo); la gravità e i precedenti possono legittimamente influenzare la decisione di non concedere una pena sostitutiva.
Massime di principio
- Nel giudizio di esecuzione il richiedente non ha l'onere di produrre tutta la documentazione: il giudice ha il potere-dovere di acquisire d'ufficio informazioni dall'UEPE e dalla polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 545-bis c.p.p.
- L'assenza di informazioni fornite dal condannato non può, di per sé, giustificare il rigetto della domanda di sostituzione della pena: il giudice deve attivare i poteri istruttori e, se necessario, richiedere accertamenti.
- La possibilità per il giudice dell'esecuzione di applicare pene sostitutive è eccezionale e prevista dalla disciplina transitoria (art. 95 D.Lgs.150/2022); richiede comunque un accertamento delle condizioni personali e sociali del richiedente.
- La recidiva o la pluralità di precedenti non escludono automaticamente l'accesso a misure alternative, ma costituiscono elementi valutabili dal giudice entro la sua discrezionalità ai sensi dell'art. 58 L. 689/1981 e art. 133 c.p.; tali valutazioni di merito non sono sindacabili in sede di legittimità se adeguatamente motivate.
- Se il giudice dell'esecuzione omette di esercitare i poteri istruttori previsti dalla legge la decisione può essere annullata con rinvio per nuovo esame.
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