Cassazione Civile, Sentenza n. 14259/2020 del 08/07/2020
Sintesi
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Favorevole al resistente (assicurazione)
La controversia
I genitori, anche in rappresentanza del figlio, avevano convenuto un medico chiedendone la condanna, insieme alla compagnia assicuratrice chiamata in manleva, per i danni derivanti dalla mancata informazione sui rischi per la salute del nascituro dopo un’ecografia morfologica. Deducevano sia la lesione della possibilità della gestante di autodeterminarsi in ordine all’interruzione della gravidanza, sia il danno da nascita indesiderata. Il Tribunale di Perugia, con sentenza del 2 dicembre 2014, aveva accolto la domanda e liquidato equitativamente il danno in Euro 180.000; la Corte d’appello di Perugia, con sentenza del 6 giugno 2017, aveva accolto l’appello dell’assicurazione e rigettato le domande, ravvisando ultrapetizione nell’accoglimento fondato sull’omessa informazione circa la storia clinica pregressa, anziché sulla mancata diagnosi della malformazione, e rilevando comunque che la responsabilità era basata su circostanze non provate o erronee. I ricorrenti hanno proposto tre motivi: con il primo, violazione dell’art. 112 c.p.c., sostenendo che la domanda comprendeva anche la negligenza nel valutare i fattori di rischio e nell’informare i genitori; con il secondo, omesso esame del fatto che la gestante avesse comunicato al medico la propria storia ostetrica, compresi precedenti aborti e la nascita di un figlio malformato poi deceduto; con il terzo, omesso esame degli scostamenti dei parametri ecografici dalla normalità, che secondo i ricorrenti avrebbero richiesto ulteriori approfondimenti.
La decisione
La Cassazione ha dichiarato inammissibile l’intero ricorso. Ha rilevato che la sentenza d’appello si fondava su due autonome rationes decidendi: la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e, indipendentemente da essa, l’insufficienza o erroneità degli elementi posti a fondamento della responsabilità medica. Il secondo e il terzo motivo sono stati dichiarati inammissibili perché non indicavano con la necessaria specificità il dato da cui risultavano i fatti asseritamente omessi, come e quando tali fatti fossero stati discussi e la loro decisività; inoltre, il fatto relativo alla conoscenza della storia clinica era stato valutato dal giudice d’appello e ritenuto non provato, mentre il terzo motivo contestava in sostanza la valutazione delle risultanze tecniche e della consulenza d’ufficio. Poiché la seconda ratio era rimasta validamente non censurata, il primo motivo è stato dichiarato inammissibile per carenza di interesse, non potendo il suo eventuale accoglimento condurre alla cassazione della sentenza. Le spese del giudizio di legittimità sono state integralmente compensate per gli alterni esiti dei giudizi di merito. È stato dato atto dell’obbligo dei ricorrenti di versare un ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Norme richiamate
La Corte territoriale, infatti, in accoglimento del proposto gravame, ha, per un verso, ravvisato un vizio di violazione dell’art. 112 c.p.c., ritenendo che il primo giudice non avesse rispettato il principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato, avendo accolto la domanda risarcitoria “per altra causale” (omessa informazione sui rischi della gestazione, in considerazione della peculiare storia clinica, pregressa, della H.) rispetto a quella fatta valere dagli attori (mancata diagnosi della malformazione del feto).
Il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato è violato quando il giudice accoglie la domanda risarcitoria sulla base di una causale diversa da quella posta dagli attori a fondamento della domanda.
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
Ciò detto, l’inammissibilità dei motivi in esame dipende, innanzitutto (come ha rilevato, esattamente, la controricorrente) dalla violazione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6), visto che i ricorrenti non si dovevano limitare a dedurre quale fosse il fatto “omesso”, ma anche (ciò che non risulta avvenuto) il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulterebbe esistente, e, soprattutto, il “come” e il “quando” tale fatto fosse stato oggetto di discussione processuale, prima ancora che la sua – asserita – “decisività”.
Chi denuncia in cassazione l’omesso esame di un fatto deve indicare il dato testuale o extratestuale che ne dimostra l’esistenza, le circostanze processuali che attestano come e quando il fatto sia stato discusso e la sua decisività; la sola enunciazione del fatto asseritamente omesso non soddisfa l’onere di specificità.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Occorre, pertanto, dare continuità al principio secondo cui l’eventuale “cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali da parte del giudice di merito non dà luogo ad alcun vizio denunciabile con il ricorso per cassazione, non essendo inquadrabile nel paradigma dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), (che attribuisce rilievo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e presenti carattere decisivo per il giudizio), nè in quello del precedente n. 4), disposizione che – per il tramite dell’art. 132 c.p.c., n. 4) – dà rilievo unicamente all’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante”.
Il motivo previsto dall’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. riguarda l’omesso esame di un fatto storico decisivo, discusso tra le parti e risultante dalla sentenza o dagli atti; non consente di ottenere una nuova valutazione delle prove né di censurare il mero cattivo esercizio del potere valutativo del giudice di merito.
Le spese del presente giudizio di legittimità vanno integralmente compensate tra tutte le parti dello stesso, a norma dell’art. 92 c.p.c., comma 2, in ragione degli alterni esiti dei giudizi di merito.
Nel caso deciso, gli alterni esiti dei giudizi di merito sono stati ritenuti ragione idonea a disporre la compensazione integrale delle spese del giudizio di legittimità.
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, commi 1-bis e 1-quater
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
Dichiarata l’inammissibilità del ricorso, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore contributo unificato in misura pari a quello dovuto per il ricorso.
Massime di principio
- Quando una sentenza di merito si fonda su più rationes decidendi autonome, ciascuna sufficiente a sorreggere la decisione, il ricorso per cassazione deve censurarle tutte; l’inammissibilità della censura contro una ratio autonomamente sufficiente rende privo d’interesse l’esame delle censure rivolte alle altre.
- La denuncia di omesso esame di un fatto storico deve specificare il dato, testuale o extratestuale, che ne dimostra l’esistenza, come e quando il fatto sia stato discusso tra le parti e perché sia decisivo ai fini della decisione.
- Il motivo di ricorso per cassazione relativo all’omesso esame non permette di contestare il modo in cui il giudice di merito ha apprezzato le prove non legali, né di chiedere una nuova valutazione delle risultanze istruttorie.
- Per contestare la motivazione che recepisce le conclusioni di una consulenza tecnica d’ufficio non basta contrapporvi valutazioni di parte: occorre indicare specificamente quale fatto storico decisivo sia stato omesso e in quali passaggi della consulenza siano mancati l’esame e la confutazione dei rilievi critici.
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