Cassazione Penale, Ordinanza n. 00741/2026 del 09/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano che aveva confermato la responsabilità per ricettazione. Con il primo motivo ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione per la mancata attivazione, da parte del giudice d'appello, di una richiesta di disponibilità alla sostituzione della pena detentiva con pena sostitutiva. Con il secondo motivo ha contestato, sotto il profilo motivazionale, il giudizio di responsabilità per il reato di ricettazione, insistendo sulla pretesa falsità della querela presentata dall'imputato. Con il terzo motivo ha censurato il mancato rinnovo dell'istruttoria dibattimentale ai sensi dell'art. 603 c.p.p., chiedendo in sostanza una perizia grafologica. Con il quarto motivo ha lamentato la mancata riqualificazione del fatto da ricettazione in incauto acquisto, ai sensi dell'art. 647 c.p., sostenendo che il giudice di merito avrebbe dovuto diversamente qualificare la condotta.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondato il primo motivo, affermando che il giudice d'appello non può disporre d'ufficio la sostituzione della pena detentiva breve se nell'atto di appello non vi è una specifica e motivata richiesta dell'appellante, trattandosi di istituto non rientrante tra i benefici e le diminuenti di cui all'art. 597, comma 5, c.p.p. Ha ritenuto non consentiti il secondo e il terzo motivo perché meramente reiterativi di doglianze già dedotte in appello e già disattese con motivazione immune da vizi logici, risolvendosi in una richiesta di rivalutazione del merito. Ha ritenuto infondato e non deducibile in sede di legittimità il quarto motivo, poiché la richiesta di riqualificazione in art. 647 c.p. non risultava essere stata proposta in appello, a pena di inammissibilità ex art. 606, comma 3, c.p.p. In conseguenza, ha condannato il ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
non rientrando la conversione della pena detentiva nel novero dei benefici e delle diminuenti tassativamente indicati dall'art. 597, comma 5, cod. proc. pen.
La norma è disposizione derogatoria ed eccezionale sul principio devolutivo dell'appello; non consente al giudice di disporre d'ufficio la sostituzione della pena detentiva breve se manca una specifica richiesta dell'appellante.
mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale ai sensi dell'art. 603, cod. proc. pen.
La richiesta di rinnovazione istruttoria è stata ritenuta non scrutinabile in cassazione perché ripropositiva di una doglianza già esaminata e respinta in appello.
reato di cui all'art. 648, cod. pen.
Norma incriminatrice oggetto del giudizio di responsabilità confermato in appello e contestato nel ricorso per cassazione.
mancata riqualificazione del fatto di ricettazione nei termini di cui all'art. 647, cod. pen.
La riqualificazione non è stata ammessa in cassazione perché non risultava previamente dedotta come motivo di appello.
secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art.606, comma 3 cod. proc. pen.
Le questioni non dedotte in appello non possono essere proposte per la prima volta in cassazione; la loro deduzione tardiva comporta inammissibilità.
Massime di principio
- In tema di pene sostitutive delle pene detentive brevi, il giudice d'appello non può procedere d'ufficio alla sostituzione se l'appellante non ha formulato una specifica e motivata istanza in tal senso.
- La disciplina dell'art. 597, comma 5, c.p.p. ha natura eccezionale e non è estensibile oltre i benefici e le diminuzioni tassativamente previsti; la sostituzione della pena non si presume né si introduce officiosamente nel giudizio di appello.
- In cassazione non sono scrutinabili i motivi che si limitino a riproporre censure già dedotte in appello e già respinte con motivazione immune da vizi logici, perché si risolvono in una richiesta di nuova valutazione del merito.
- La questione di riqualificazione giuridica del fatto non può essere dedotta per la prima volta in cassazione se non è stata previamente devoluta con l'atto di appello, pena l'inammissibilità della censura.
- Il controllo di legittimità non consente di sostituire alla valutazione di merito una diversa lettura delle prove o degli elementi fattuali già esaminati dai giudici di merito.
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