Cassazione Penale, Sentenza n. 30392/2024 del 24/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente chiedeva il riconoscimento del vincolo della continuazione tra tre condanne per reati contro il patrimonio (ricettazione del 14/12/2016; tentato furto pluriaggravato del 29/08/2017; furto pluriaggravato del 29/04/2018), sostenendo che si trattasse di un unico disegno criminoso dato la vicinanza spazio-temporale e l'identità dell'oggetto materiale (autovetture). Il giudice dell'esecuzione aveva rigettato l'istanza ritenendo che mancasse un"anticipata ed unitaria ideazione" dei reati e che le condotte fossero frutto di scelte estemporanee, valorizzando la distanza temporale, la diversità dei luoghi e dei complici.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e quindi inammissibile. Ha condiviso la valutazione del giudice dell'esecuzione secondo cui mancavano elementi esterni significativi idonei a dimostrare una programmazione unitaria dei reati: i fatti sono avvenuti in tempi e luoghi diversi e con complici differenti, configurando una propensione alla delinquenza e bisogni momentanei piuttosto che un disegno criminoso unitario. Il ricorrente è stato inoltre condannato alle spese processuali e al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma equitativamente determinata di C 3.000, ai sensi degli artt. citati.
Norme richiamate
Norma invocata per chiedere il riconoscimento della continuazione in sede di esecuzione; la Corte ha confermato che per prevalere è necessaria la prova, ricavata da indici esteriori significativi, di un disegno criminoso unitario e anticipato.
art. 81, comma secondo, cod. pen.
Norma sul trattamento sanzionatorio in caso di reato continuato; la Corte richiama che non può tradursi in un beneficio automatico per mera reiterazione del reato senza prova di un progetto unitario.
Norma richiamata in relazione all'onere per il ricorrente di sostenere le spese del procedimento in caso di inammissibilità del ricorso.
Sentenza Corte Costituzionale n. 186/2000
Citata in ordine alla valutazione sulla sussistenza di colpa nella determinazione dell'inammissibilità; dalla motivazione risulta che il ricorso non sia stato presentato con 'colpa' tale da escludere il versamento equitativo stabilito.
Massime di principio
- La continuazione richiede una "unità di ideazione": deve esserci una programmazione iniziale, anche di massima, che preveda i reati successivi almeno nelle linee essenziali; non basta la mera reiterazione.
- Gli indici rilevanti sono: omogeneità delle violazioni e del bene protetto, contiguità spazio-temporale, analogia del modus operandi, costante compartecipazione degli stessi soggetti e unità del contesto; la presenza di alcuni indici non è sempre sufficiente se i reati risultano estemporanei.
- La semplice propensione o scelta di vita delinquenziale e il comune movente di lucro non costituiscono di per sé prova della continuazione.
- In sede di esecuzione l'onere di allegare elementi sintomatici della pianificazione unitaria compete al condannato che invoca la continuazione; il giudice del merito valuta gli indici e la Cassazione sindaca solo la motivazione quando adeguata e priva di vizi logici.
- Se il ricorso è manifestamente infondato può essere dichiarato inammissibile con condanna alle spese e, se non presentato con colpa grave, al solo versamento equitativo alla Cassa delle ammende.
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