Cassazione Penale, Ordinanza n. 07840/2025 del 26/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello che lo aveva condannato per truffa. Con il primo motivo ha dedotto violazione di legge e vizi motivazionali sulla prova della responsabilità penale, sostenendo in sostanza una diversa lettura delle risultanze probatorie. Con il secondo motivo ha lamentato carenza di motivazione in ordine alla mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. Ha inoltre censurato l'entità della pena, l'applicazione della recidiva e il diniego della sospensione condizionale, contestando le valutazioni del giudice di merito.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il primo motivo generico e comunque volto a sollecitare una rivalutazione del merito e delle prove, attività non consentita in sede di legittimità; ha ritenuto il secondo motivo inammissibile perché la questione dell'art. 131-bis c.p. non risultava dedotta in appello ed era quindi prospettata per la prima volta in cassazione; ha infine escluso la censurabilità in cassazione delle doglianze sulla pena, sulla recidiva e sul diniego della sospensione condizionale, trattandosi di valutazioni discrezionali del giudice di merito adeguatamente motivate. L'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Il motivo di ricorso deve essere specifico; la genericità e la mancanza di correlazione con la motivazione impugnata determinano inammissibilità.
La questione sull'applicabilità dell'art. 131-bis c.p. non può essere dedotta per la prima volta in cassazione se la norma era già vigente al momento della sentenza impugnata e la doglianza non era stata proposta in appello.
La particolare tenuità del fatto non è deducibile per la prima volta in cassazione quando la relativa questione non sia stata devoluta al giudice di appello.
La determinazione della pena, la valutazione della recidiva e il giudizio prognostico sulla sospensione condizionale possono essere sorretti dal richiamo ai criteri di cui all'art. 133 c.p., senza necessità di una motivazione analitica su tutti gli elementi.
La sospensione condizionale può essere negata sulla base di un giudizio prognostico negativo sulla futura astensione dal reato, rientrante nella discrezionalità del giudice di merito.
Il riconoscimento della recidiva richiede una valutazione concreta della maggiore colpevolezza e della più elevata capacità a delinquere dell'imputato.
Massime di principio
- In cassazione il ricorso deve contenere motivi specifici e correlati alla motivazione della decisione impugnata; non è sufficiente riprodurre censure già formulate o proporre contestazioni generiche.
- Il sindacato di legittimità non consente una nuova valutazione del compendio probatorio né una ricostruzione alternativa dei fatti, salvo il rilievo di specifici travisamenti decisivi.
- La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto non può essere dedotta per la prima volta in cassazione se la questione era già proponibile e non è stata devoluta con l'appello.
- La determinazione della pena, il riconoscimento della recidiva e il diniego della sospensione condizionale rientrano nell'apprezzamento discrezionale del giudice di merito e sono censurabili solo per mancanza di motivazione, arbitrarietà o manifesta illogicità.
- La motivazione sulla pena e sui benefici di legge può essere ritenuta sufficiente anche mediante il richiamo agli elementi di cui all'art. 133 c.p., senza una confutazione analitica di ogni dato potenzialmente rilevante.
Come è indicizzato
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