Cassazione Penale, Ordinanza n. 10382/2026 del 18/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (tribunale di sorveglianza)
La controversia
Il condannato ha proposto ricorso per cassazione contro l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Trieste che gli aveva revocato l'affidamento in prova. Dal testo emerge che la difesa contestava, in sostanza, la valutazione di merito sulla revoca della misura alternativa, deducendo profili di fatto e lamentando asseriti difetti di motivazione, contraddittorietà e illogicità del provvedimento. La Corte rileva però che il ricorso riproponeva censure già esaminate e disattese dal giudice di merito e, soprattutto, tendeva a sollecitare una nuova valutazione del materiale fattuale e della prognosi di reinserimento, attività non consentita in sede di legittimità. In fatto, la revoca era stata fondata su una complessiva condotta del soggetto ritenuta indice di fallimento ab initio del percorso rieducativo, valorizzando plurimi comportamenti penalmente rilevanti, tra cui condotte di evasione e una truffa di rilevante entità, emersi anche in costanza della misura.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le doglianze fossero in parte meramente fattuali e reiterative di questioni già vagliate dal Tribunale di sorveglianza, e in parte manifestamente infondate perché le asserite carenze motivazionali non emergevano dal testo dell'ordinanza impugnata. La Corte ha inoltre ribadito che il Tribunale di sorveglianza può disporre la revoca dell'affidamento in prova con effetto ex tunc quando la condotta del condannato mostri l'inesistenza originaria dell'adesione al percorso rieducativo. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 581, comma 1, lett. d), c.p.p.
richiamato ai fini dei requisiti di ammissibilità del ricorso; la Corte rileva che le censure non soddisfano il vaglio di specificità richiesto
art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p.
richiamato come base normativa della declaratoria di inammissibilità del ricorso
non citato espressamente nel testo trascritto, ma la vicenda riguarda la revoca dell'affidamento in prova; la decisione valorizza i principi applicativi della misura alternativa
Corte cost. n. 343 del 1987
richiamata per i principi di proporzionalità e adeguatezza della pena nella disciplina delle misure alternative
richiamato solo in fatto, quale uno dei reati per cui il condannato era stato deferito (evasione)
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono proponibili censure che si risolvano in una mera rivalutazione del fatto o nella riproposizione di questioni già esaminate e motivatamente disattese dal giudice di merito.
- La revoca dell'affidamento in prova può essere disposta con effetto ex tunc quando la condotta complessiva del condannato sia così negativa da dimostrare che, sin dall'origine, non vi era una reale adesione al percorso rieducativo.
- Ai fini della permanenza o della revoca dell'affidamento in prova, il giudice di sorveglianza deve valutare globalmente la personalità del condannato, i reati per cui espia pena e soprattutto i comportamenti successivi e attuali, da cui ricavare la prognosi di non recidiva e l'idoneità della misura al reinserimento sociale.
- La motivazione sulla revoca della misura alternativa è adeguata quando dia conto in modo lineare e coerente degli elementi fattuali significativi, anche mediante ricognizione sintetica degli incidenti elementi di giudizio; tali valutazioni, se sorrette da motivazione non illogica, non sono censurabili in cassazione.
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