Cassazione Penale, Sentenza n. 36119/2026 del 14/10/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'indagato ha chiesto l'annullamento dell'ordinanza dell'11 maggio 2026 del Tribunale del Riesame di Napoli, che aveva confermato l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria in relazione all'ipotesi di cessione di hashish e detenzione di ulteriori dosi, contestata ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990. Con il primo motivo ha contestato la qualificazione del fatto, sostenendo che il Tribunale avrebbe motivato in modo contraddittorio e non avrebbe considerato le dichiarazioni secondo cui la somma di 20 euro non era stata consegnata per pagare la dose; a suo avviso, sarebbe stato un mero intermediario, equiparabile a un consumatore che accompagna altri acquirenti, condotta penalmente irrilevante. Con il secondo motivo ha denunciato violazione dei criteri dell'art. 274 c.p.p. e vizio di motivazione sulla sussistenza delle esigenze cautelari, nonché sull'adeguatezza e proporzionalità della misura.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Il primo motivo è stato ritenuto generico e aspecifico perché non si confrontava con le evidenze valorizzate dal Tribunale: gli agenti avevano osservato l'indagato consegnare due dosi di hashish all'acquirente, il quale aveva riferito di essersi rivolto a lui per procurarsi stupefacenti. La somma di 10 euro trovata addosso all'indagato era stata valutata come profitto della mediazione, contributo concorsuale agevolatore dell'attività di spaccio; l'assenza della consegna della somma di 20 euro non smentiva tale ricostruzione. Il secondo motivo è stato giudicato manifestamente infondato: il pericolo di recidiva era fondato sui precedenti specifici e sulle dichiarazioni dell'acquirente, che indicavano l'indagato come persona nota cui rivolgersi per acquistare droga; l'obbligo di presentazione è stato ritenuto proporzionato e adeguato. La Corte ha inoltre ribadito che, nel ricorso cautelare, non è consentito ottenere una nuova valutazione dei fatti e degli elementi già esaminati dal giudice di merito. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990
La condotta che integra un contributo concorsuale e assume rilevanza, ai fini dell'illiceità penale, quando assuma la forma di un contributo agevolatore alla commissione del reato che, senza la condotta di agevolazione, sarebbe ugualmente commesso ma con maggiori incertezze di riuscita o difficoltà.
La mediazione nell'acquisto di stupefacenti integra un contributo concorsuale penalmente rilevante se agevola la commissione dello spaccio, anche quando il reato sarebbe stato comunque commesso, ma con maggiori difficoltà o incertezze.
Il pericolo di recidiva è fondato sui precedenti specifici del ricorrente e sulle dichiarazioni del Barbato, dalle quali risulta che l'indagato era bene noto quale persona alla quale rivolgersi per l'acquisto di sostanze stupefacenti.
Il pericolo di reiterazione può essere desunto dai precedenti specifici e dagli elementi che attestano la stabile disponibilità dell'indagato come riferimento per l'acquisto di stupefacenti.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento.
La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Massime di principio
- La mediazione nell'acquisto di stupefacenti costituisce contributo concorsuale penalmente rilevante quando agevola la realizzazione dello spaccio, anche se il reato sarebbe stato comunque commesso, ma con maggiori incertezze o difficoltà.
- Nel giudizio cautelare di legittimità, le censure devono denunciare la violazione di specifiche norme o la manifesta illogicità della motivazione; non sono ammissibili quando mirano soltanto a ottenere una ricostruzione dei fatti o una valutazione alternativa degli elementi già esaminati dal giudice di merito.
- Il pericolo di reiterazione può essere motivato mediante la convergenza tra precedenti specifici e dichiarazioni che individuino l'indagato come persona abitualmente disponibile a procurare sostanze stupefacenti; la misura è adeguata se consente il controllo dell'indagato senza gravare eccessivamente sulla libertà personale.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 14 ott 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 36092/2026 del 14/10/2026
- Sentenza penale · 14 ott 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 36093/2026 del 14/10/2026
- Sentenza penale · 14 ott 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 36095/2026 del 14/10/2026
- Sentenza penale · 14 ott 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 36096/2026 del 14/10/2026
- Sentenza penale · 14 ott 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 36097/2026 del 14/10/2026
- Sentenza penale · 14 ott 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 36099/2026 del 14/10/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →